TAR Bari, sez. III, sentenza 2011-09-22, n. 201101380

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2011-09-22, n. 201101380
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201101380
Data del deposito : 22 settembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00548/2009 REG.RIC.

N. 01380/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00548/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 548 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A M, rappresentata e difesa dall'avv. A M, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via M. Celentano, n. 27;

contro

Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P B, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Melo, n. 114;

Commissione Esaminatrice del concorso, per esami, per la copertura di n. 12 posizioni lavorative di Dirigente dell’Area sociosanitaria - non costituita;

nei confronti di

M L, A M, T D C, rappresentate e difese dall'avv. R G R, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Putignani, 168;

M D P, rappresentata e difesa dall'avv. Sabino Persichella, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Principe Amedeo, n. 197;

R C, P R, M B, E Viesti, A M C, M G L D, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Cozzi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, corso Cavour, n. 31;

Alessandro Cappuccio e Nicola Corvasce - non costituiti;

per l'annullamento

previa sospensiva dell’efficacia,

quanto al ricorso introduttivo:

“a. di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, ed in particolare:

- n. 5 del 20.01.09, nella parte in cui ha erroneamente valutato l’elaborato scritto della ricorrente;

- n. 6 del 21.01.2009 con il quale si è stilata la graduatoria della prova scritta e stilata la griglia di corrispondenza tra gli elaborati ed i nominativi dei candidati e non ammesso la ricorrente a sostenere la prova orale;

- n. 7 (integrazione del verbale n. 6), del 29.01.2009, nella parte in cui ha suddiviso il voto complessivo attribuito per ciascun quesito oggetto della prova scritta;

- n. 11 del 5.03.2009, nel quale è stata formulata la graduatoria di merito della prova orale;

- e dei verbali nn. 1 e 2, nella parti che riguardano la predeterminazione dei criteri e la scelta delle tracce;

b. nonché ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresa, se medio tempore intervenuta, l’approvazione definitiva degli atti concorsuali.”

quanto al primo ricorso per motivi aggiunti depositato nella Segreteria del Tribunale il 03.06.2009:

“a. determinazione del Dirigente del Servizio Personale ed Organizzazione n. 248 del 24 marzo 2009 con la quale si sono approvati gli atti del concorso pubblico per la copertura di n. 12 posizioni lavorative di dirigente – Area sociosanitaria – di cui 6 riservati al personale interno e la relativa graduatoria definitiva;

b. ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresi tutti i verbali della Commissione esaminatrice (già per vero impugnati nell’atto introduttivo del giudizio R.G. n. 548/09).”

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti depositato nella Segreteria del Tribunale il 21.10.2009:

“a. della determinazione del Dirigente del Servizio Personale ed Organizzazione n. 647, adottata a parziale rettifica della determinazione del Dirigente del Servizio Personale ed Organizzazione n. 248 del 24 marzo 2009 (già gravata con motivi aggiunti notificati il 22 maggio 2009), con la quale sono stati approvati gli atti del concorso pubblico per la copertura di n. 12 posizioni lavorative di dirigente – Area sociosanitaria – di cui 6 riservati al personale interno, la graduatoria finale e la nomina dei relativi vincitori;

b. ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e consequenziale.”

Visto il ricorso introduttivo, con i relativi allegati;

Visti il primo ed il secondo ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di M L, A M e T D C;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di M D P;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di R C, P R, M B, E Viesti, A M C e M G L D;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza n. 240 del 23 aprile 2009, di rigetto dell’istanza incidentale di sospensione cautelare;

Vista l’ordinanza n. 421 del 10 marzo 2011, di integrazione del contraddittorio e di fissazione dell’udienza pubblica del 29 giugno 2011 per il prosieguo;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 giugno 2011 la dott.ssa R G e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti A M, R G R, Sabino Persichella, Francesca Minuto, su delega di P B e Cataldo Balducci su delega di Giuseppe Cozzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Espone in fatto la dott.ssa A M, dipendente della Regione Puglia a tempo indeterminato (qualifica D6, dirigente f.f.) di aver partecipato al concorso pubblico per la copertura di n.12 posti di dirigente di area sociosanitaria, dei quali 6 riservati al personale interno, indetto con bando della Regione Puglia pubblicato sul B.U.R.P. n. 46 del 29 marzo 2007.

Riferisce di aver superato la prova preselettiva professionale e di essere stata ammessa a sostenere le prove scritte;
di aver appreso dalla lettura del verbale n. 6 del 21 giugno 2009, pubblicato sul sito internet della suddetta Regione, di non aver superato la prova scritta e, dunque, di non essere stata ammessa alla prova orale;
aggiunge infine di aver conseguito la valutazione di 15/30 a fronte di un punteggio minimo richiesto di 21/30, considerato che l’art. 6 del bando di concorso richiamava gli artt. 36 e 37 del Regolamento regionale 16 ottobre 2006, n. 17 sugli accessi ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Con ricorso notificato il 19 e 20 marzo 2009 e depositato nella Segreteria del Tribunale l’8 aprile 2009, la dott.ssa A M ha chiesto l’annullamento di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, ed in particolare dei verbali: n. 5 del 20 gennaio 2009, nella parte in cui la Commissione ha valutato l’elaborato scritto di essa ricorrente, n. 6 del 21 gennaio 2009 con il quale è stata stilata la graduatoria della prova scritta e stilata la griglia di corrispondenza tra gli elaborati ed i nominativi dei candidati ed essa non è stata ammessa a sostenere la prova orale, n. 7 (integrazione del verbale n. 6), del 29 gennaio 2009, nella parte in cui la Commissione ha suddiviso il voto complessivo attribuito per ciascun quesito oggetto della prova scritta, n. 11 del 5 marzo 2009, nel quale è stata formulata la graduatoria di merito della prova orale e infine dei verbali nn. 1 e 2, nelle parti che riguardano la predeterminazione dei criteri e la scelta delle tracce.

A sostegno del ricorso la ricorrente con un unico motivo di ricorso ha dedotto le seguenti censure: violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione, violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione del bando di concorso, violazione delle norme che regolano i concorsi pubblici e della par condicio tra candidati, violazione e falsa applicazione del Regolamento regionale n. 17 del 2006, eccesso di potere per contraddittorietà tra atti della stessa P.A., illogicità ed irrazionalità manifesta, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, sviamento.

Si sono costituite a resistere in giudizio la Regione Puglia, le dott.sse M L, A M e T D C, nonchè la dott.ssa M D P, chiedendo il rigetto del gravame.

La Regione resistente e le suddette controinteressate hanno prodotto una memoria per la camera di consiglio;
queste ultime nella memoria depositata in data 22 aprile 2009 hanno eccepito la parziale irricevibilità del ricorso per tardività e l’inammissibilità del ricorso stesso per omessa (necessaria) impugnazione di atti presupposti e per difetto di interesse.

La dott.ssa M e la Regione Puglia hanno prodotto documentazione.

Alla camera di consiglio del 23 aprile 2009, con ordinanza n. 240, è stata respinta la domanda incidentale di sospensione cautelare.

Con un primo ricorso per motivi aggiunti, depositato nella Segreteria del Tribunale il 3 giugno 2009, la dott.ssa M ha chiesto l’annullamento della determinazione del Dirigente del Servizio Personale ed Organizzazione n. 248 del 24 marzo 2009 con la quale sono stati approvati gli atti del concorso pubblico per cui è causa e la relativa graduatoria definitiva.

Avverso questo successivo provvedimento la ricorrente ha riproposto in via derivata le censure già dedotte con il ricorso introduttivo.

Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato nella Segreteria del Tribunale il 21 ottobre 2009, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento della determinazione n. 647 del 3 luglio 2009, adottata a parziale rettifica della precedente determinazione n. 248 del 24 marzo 2009, già gravata con il primo ricorso per motivi aggiunti, nella parte relativa alla graduatoria finale del concorso stesso e con la quale sono stati nominati i relativi vincitori.

Anche avverso questo ulteriore provvedimento la ricorrente ha riproposto in via derivata le censure già dedotte con il ricorso introduttivo e riproposte con il primo ricorso per motivi aggiunti.

Tutte le parti costituite hanno presentato una memoria per l’udienza di discussione del 24 febbraio 2011.

Con ordinanza n. 421 del 10 marzo 2011, questa Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i concorrenti risultanti vincitori secondo la graduatoria definitiva approvata dall’amministrazione resistente, quali controinteressati nei confronti dei provvedimenti impugnati in epigrafe, e fissato per il prosieguo l’udienza pubblica del 29 giugno 2011.

Si sono costituite a resistere in giudizio i dottori R C, P R, M B, E Viesti, A M C e M G L D eccependo l’inammissibilità del ricorso introduttivo e dei ricorsi per motivi aggiunti per difetto di interesse e chiedendo il rigetto del gravame.

La dott.ssa D P ha depositato un atto di replica per l’udienza di discussione.

Alla udienza pubblica del 29 giugno 2011 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio ritiene, innanzitutto, di poter prescindere dall’esame delle eccezioni di rito sollevate, essendo il ricorso introduttivo ed i ricorsi per motivi aggiunti infondati nel merito.

A sostegno del ricorso introduttivo la ricorrente con un unico motivo di ricorso ha dedotto le seguenti censure: violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione, violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione del bando di concorso, violazione delle norme che regolano i concorsi pubblici e della par condicio tra candidati, violazione e falsa applicazione del Regolamento regionale n. 17 del 2006, eccesso di potere per contraddittorietà tra atti della stessa P.A., illogicità ed irrazionalità manifesta, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, sviamento.

Quattro sono sostanzialmente i profili di illegittimità prospettati dalla dott.ssa M con le suddette censure.

1) Parte ricorrente, dopo aver premesso che all’atto dell’insediamento la Commissione aveva tra l’altro stabilito che la prova scritta sarebbe consistita nella risposta a n. 3 quesiti c.d. aperti, aveva espressamente previsto che alla risposta elaborata per ciascun quesito sarebbe stato attribuito un punteggio da 1 a 10 e che il punteggio complessivo della prova scritta sarebbe stato quello ottenuto dalla sommatoria dei punteggi conseguiti per ciascuno dei tre quesiti (verbale n.1 del 14 ottobre 2008), lamenta che dalla lettura del verbale n. 6 del 21 gennaio 2009 la Commissione avrebbe agito in modo diverso dalla regola che essa stessa si sarebbe data con il verbale n. 1.

Infatti dal verbale n. 6 del 21 gennaio 2009 risulterebbe che: “La Commissione ha preventivamente stabilito che l’elaborato, articolato in quesiti strettamente integrati sotto il profilo tematico, sarà valutato con attribuzione di un voto unitario, espresso in trentesimi.”.

Successivamente con il verbale n. 7 la Commissione medesima avrebbe provveduto ad integrare il precedente verbale, motivando tale integrazione con la richiesta in tal senso del dirigente responsabile del procedimento, “includendo le colonne omesse contenenti i punteggi assegnati alle singole prove a ciascun quesito oggetto della prova scritta, la cui somma ha determinato il voto complessivo.”;
in tutti i compiti visionati non vi sarebbe, però, nessun punteggio per ciascuna risposta ma risulterebbe solo quello finale.

Il motivo è privo di pregio.

Questa Sezione ha già avuto modo di affrontare tale motivo di doglianza per un altro ricorso avverso lo stesso concorso ed ha condivisibilmente ritenuto che l’assegnazione di un punteggio complessivo unitario sui tre quesiti assegnati, in un primo momento disposta dalla Commissione nella seduta del 19 gennaio 2009 (verbale n. 3) e ribadito nella seduta del 19 gennaio 2009 (verbale n. 5) in sede di valutazione dell’elaborato della ricorrente (cui era stato attribuito, come da essa dichiarato in ricorso, il numero 35), risulta attuativa delle vincolanti disposizioni contenute nel regolamento regionale di settore n. 17 del 2006, non impugnato.

Ragion per cui l’operato della Commissione è risultato semmai illegittimo laddove in difformità dal suesposto regolamento, ha inserito un aggravio procedimentale non previsto né imposto dal bando o da eccezionali esigenze (verbale n.1), con la conseguenza che la successiva attività della Commissione, tesa ad integrare la mancata specificazione del punteggio per ogni singolo quesito, non era in alcun modo richiesta, non trattandosi di integrazione postuma “sanante” o di rinnovata valutazione, bensì di mera “regolarizzazione” formale, comunque del tutto ultronea.

Infatti, alla discrezionalità della Commissione è demandata unicamente la predeterminazione dei criteri valutativi (art 37 regolamento citato) non anche la individuazione del metodo di attribuzione del punteggio, stabilito appunto inderogabilmente dall’art. 36, secondo comma, del regolamento n. 17 del 2006 (cfr. T.A.R. Puglia, Sezione III 8 luglio 2010, n. 2913).

2) Sotto altro aspetto la dott.ssa M rappresenta che sempre nel suddetto verbale n. 1 la Commissione ha predeterminato i seguenti criteri di valutazione, ma lamenta che essi sarebbero del tutto insufficienti per determinare l’attribuzione del solo punteggio numerico:

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