TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-02-06, n. 202300803

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-02-06, n. 202300803
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202300803
Data del deposito : 6 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/02/2023

N. 00803/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00346/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 346 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A A e M A, rappresentate e difese dall'avv. F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via S. Brigida, n.39;

contro

Comune di Trentola Ducenta, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console n. 3;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

“a) dell’Ordinanza ed Ingiunzione n. 192 del 23.10.2017, a firma del Responsabile Area Urbanistica del Comune di Trentola Ducenta, notificata alle ricorrenti il 24.10.2017, con la quale è stata loro ingiunta la demolizione delle opere che si assumono realizzate in difformità dalla Concessione Edilizia n. 142/77 del 29.07.77 e dal Permesso di Costruire n. 60/2001 del 13.07.2001 nonché il ripristino dello stato originario dei luoghi;

b) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali, tra i quali precipuamente, la Relazione Prot. n. 12676 del 17.10.2010, redatta dal Personale dell’Area Urbanistica del locale Comando di Polizia Municipale.”;

quanto al ricorso per motivi aggiunti depositati il 12 giugno 2018:

“c) dell’Ordinanza Ingiunzione n. 24 del 16.04.2018, n. 5184/2018, a firma del Responsabile dell’Area Urbanistica del Comune di Trentola Ducenta, notificata alle ricorrenti in pari data, con la quale è stato loro ingiunto il versamento della somma di € 20.000,00 entro il termine perentorio di giorni trenta dalla notifica di tale atto, significando che, in difetto, si sarebbe proceduto in danno - quale sanzione amministrativa pecuniaria comminata per il mancato adempimento da parte delle stesse all’ordinanza n. 192 del 23.10.2017;

d) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali, tra i quali precipuamente, il Verbale del Comando Polizia Municipale di Trentola Ducenta, di accertamento d’inottemperanza all’ordinanza ed ingiunzione n. 192 del 23.10.2017, per la rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi con la demolizione di opere edilizie eseguite in assenza di permesso di costruire, a carico delle Sigg.re Apicella Antonietta e Apicella Maria, Prot. n. 1072/18/ED del 30.03.2018, notificata alle stesse in data 14.04.2018.”;

quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 4.11.2018:

e) della deliberazione della Commissione Straordinaria n. 27 dell’8 febbraio 2018, avente ad oggetto “Adozione di criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione in materia di abusi edilizi ai sensi del D.P.R.380/201 e s.m.i. – Determinazioni”.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trentola Ducenta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 2 febbraio 2023 il dott. G P D N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso iscritto al n. 346 dell’anno 2018, le ricorrenti impugnavano i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle loro doglianze, premettevano:

- di essere proprietarie di un immobile sito in Trentola Ducenta (CE) in Via Viole, n. 8 (ex Traversa di Via Circumvallazione), realizzato giusta Autorizzazione per esecuzioni lavori edilizi, Pratica n. 142/77, rilasciata il 29.07.1977 per la costruzione di “un fabbricato per civile abitazione”;

- che successivamente, su detto immobile, a seguito di richiesta e conseguente rilascio di Concessione per l’esecuzione di lavori edili, Prat. n. 60/2001 Albo n. 348 in data 13.01.2001, veniva realizzata una mansarda adibita ad abitazione ed attività artigianale;

- che, tuttavia, in data 17.10.2017, il Personale dell’Area Urbanistica del locale Comando di Polizia Municipale ed il Dott. Ing. G U, quale componente dello staff tecnico della Commissione Straordinaria, effettuato apposito sopralluogo, redigevano la Relazione Prot. n. 12676 del 17.10.2010, con la quale si riteneva accertato che presso il predetto immobile fossero state realizzate opere edilizie in difformità dalla Concessione Edilizia n. 142/77 e dal P.d.C. n. 60/2001;

- che il Comune di Trentola Ducenta emetteva l’ordinanza n. 192 del 23.10.2017, notificata alle ricorrenti il 24.10.2017, con la quale ingiungeva la demolizione delle opere suddette e ritenute realizzate in difformità dalla Concessione Edilizia n. 142/77 del 29.07.77 e dal Permesso di Costruire n. 60/2001 del 13.07.2001, altresì, ordinando il ripristino dello stato originario dei luoghi;

- di aver pertanto impugnato tale provvedimento, col presente ricorso;

- che il Comune, successivamente, adottava anche l’ordinanza con cui ingiungeva ad esse ricorrenti il versamento della somma di € 20.000,00, a titolo di sanzione;

- di aver pertanto impugnato anche tale ordinanza con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 12.06.2018;

- che, con ordinanza collegiale 4288/2018 emessa in data 28 giugno 2018, il Tar chiedeva al Comune intimato di depositare la Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 27 dell’8 febbraio 2018, richiamata nel provvedimento impugnato;

- che il Comune di Trentola Ducenta, in data 6 luglio 2018, depositava la predetta delibera in adempimento dell’ordinanza collegiale;

- di aver pertanto impugnato anche tale delibera, con secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 4.11.2018.

Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

Si costituiva l’Amministrazione per resistere al ricorso, con memorie il cui contenuto sarà più specificamente indicato oltre.

All’udienza di smaltimento del 2 febbraio 2023, il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) eccesso di potere per difetto di istruttoria e per carenza di motivazione, atteso che non si comprende perché l’Amministrazione abbia ordinato la demolizione delle opere in questione, né quali siano i presupposti del provvedimento impugnato;
2) violazione dell'art. 7 l. n. 241/90, attesa l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento;
3) violazione dell'art. 31 D.P.R. n. 380/01, atteso che per le opere in questione non è necessario il permesso di costruire, sicché non è legittimo ordinarne la demolizione;

nonché per i seguenti motivi aggiunti, depositati in data 12.06.2018: 1) eccesso di potere per carenza di motivazione, atteso che non si comprende perché la sanzione sia stata determinata nella misura massima;
2) illegittimità derivata da quella dell’ordinanza di demolizione;

nonché per i seguenti motivi aggiunti, depositati in data 4.11.2018: 1) incompetenza, atteso che il D.Lgs.vo n. 267/2000 ( TUEL), all’art. 42 rubricato “Attribuzioni del Consiglio”, comma 2, lett. a) prevede specificamente che la competenza ad adottare un regolamento, spetti al Consiglio Comunale e non alla Giunta (cui si è sostituita la Commissione Straordinaria che ha adottato l’atto impugnato).

L’Amministrazione eccepiva, in memoria depositata in data 22.06.2018, di aver fornito una puntuale descrizione dei manufatti contestati -richiamando testualmente nel testo dell’ordinanza la relazione di sopralluogo prot. n. 12676 del 17.10.2017- e di aver evidenziato la difformità degli stessi rispetto ai precedenti titoli edilizi n. 142/1977 e n. 60/2001, con conseguente infondatezza della prima censura. Quanto alla seconda censura, l’Amministrazione eccepiva che, per giurisprudenza costante, le ordinanze di demolizione non devono essere necessariamente precedute dalla comunicazione di cui all’art. 7 l. n. 241/1990;
e, quanto alla terza censura, osservava come le ricorrenti abbiano realizzato ampliamenti di superfici e volumetria, trasformazione di un porticato in un’unità abitativa, trasformazione di un sottotetto da adibire all’esercizio di attività artigianale in un’unità abitativa;
tutto ciò che, senza dubbio, esigeva il permesso di costruire. Quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 12.06.2018, il Comune eccepiva che non c’era alcuna carenza di motivazione.

In memoria depositata in data 16.11.2018, l’Amministrazione eccepiva che, quanto alla quantificazione dell’importo della sanzione stessa, lo stesso era stato calcolato in virtù della rigorosa applicazione dei criteri fissati nella Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri della Giunta Comunale n. 27 dell’8.02.2018;
e che non sussisteva alcuna incompetenza, atteso che la Commissione Straordinaria, nominata a seguito dello scioglimento degli Enti Locali da parte del Prefetto, assume i poteri di Giunta, Sindaco e Consiglio;
e che, in ogni caso, l’adozione di regolamenti quali quello impugnato rientra nelle competenze della giunta e non in quelle del consiglio comunale.

All’udienza camerale del 27 giugno 2018, con ordinanza n. 4288/2018, si disponeva l’acquisizione della la Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 27 dell’8 febbraio 2018.

All’udienza camerale del 22 novembre 2018 la causa veniva cancellata dal ruolo delle sospensive per rinuncia all’istanza cautelare da parte della parte ricorrente.

Il ricorso introduttivo è infondato.

Come si evince dall’ordinanza di demolizione, sono stati riscontrati i seguenti abusi: “ Al piano terra (proprietà in ditta Apicella Antonietta - sub 1)

Il piano terra era destinato originariamente a porticato mentre attualmente risulta realizzata una unità ad uso abitativo. È stato accertato un ampliamento della superficie residenziale, lungo i confini ovest, sud ed est, sono pari a circa mq. 60,00, per una altezza di mt. 3,00, per un volume di circa me. 180,00;

Al piano terra (proprietà in ditta Apicella Maria - sub 2 )

Il piano terra era destinato originariamente a porticato mentre attualmente risulta realizzata una unità ad uso abitativo. È stato accertato un ampliamento della superficie residenziale, lungo i lati ovest, nord ed est, di circa mq. 48,00, per una altezza di mt. 3,00, per un volume di circa me.

144,00, oltre una superficie terrazzata di circa mq. 7,00;

Al piano primo (proprietà Apicella Antonietta - sub 3 ):

È stato accertato un ampliamento della superficie residenziale, lungo i lati ovest, sud ed est, di circa mq. 60.00, per una altezza di mt. 3,00, per un volume di circa me. 180.00, oltre una superficie terrazzata di circa mq.

15,00;

Al piano primo (proprietà Apicella Maria - sub 4 ):

E’ stato accertato un ampliamento della superficie residenziale, lungo i lati ovest, nord ed est, di circa mq. 48,00, per una altezza di mt. 3,00, per un volume di circa me. 144,00, oltre una superficie terrazzata di circa mq

15,00.

Al piano secondo (sottotetto - proprietà Apicella Antonietta - sub 6 ):

Tale unità è collegata funzionalmente (tramite scala interna a chiocciola) all’unità sottostante identificata con il subalterno 3 in difformità ai titoli edilizi rilasciati. È stato accertato un ampliamento della superficie residenziale, lungo i lati ovest, sud ed est, di circa mq. 60.00 per una altezza media di circa mt. 2.00, per un volume di circa mc. 120.00, oltre una superficie terrazzata di circa mq 15,00.

Al piano secondo (sottotetto -proprietà Apicella Maria - sub 7 ):

Totalmente diversa per destinazione d’uso in quanto, autorizzata per la attività artigianale (estetista), risulta adibita ad abitazione. È stata accertata una diversa sagoma dell’unità abitativa riconducibile ad un ampliamento del vano scala sul lato ovest (ingresso) e lungo i lati ovest, nord ed est. Gli ampliamenti accertati sono pari a circa mq. 60,00 per una altezza media di mt. 2,00, per un volume di circa mc. 120,00. È stato accertato un aumento della superficie terrazzata per circa mq. 15.00. Al piano interrato /proprietà Apicella Maria 50% e Apicella Antonietta 50% - sub 5):

È stato accertato un nuovo organismo edilizio entro terra non presente nei titoli edilizi. Esso si sviluppa su di una superficie di circa mq. 227,56 per una altezza di mt. 3,00.

È evidente, pertanto, che gli abusi sono stati compiutamente descritti e che la realizzazione di tali interventi, in difformità rispetto al permesso di costruire, doveva essere sanzionata con la demolizione e la riduzione in pristino.

Anche la seconda censura è infondata. Per giurisprudenza costante, i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi, non devono essere preceduti dalla comunicazione dell’avvio del procedimento (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 12 aprile 2005, n. 3780;
13 gennaio 2006, n. 651), perché trattasi di provvedimenti tipizzati e vincolati, che presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere non assentito delle medesime;
e, seppure si aderisse all’orientamento che ritiene necessaria tale comunicazione anche per gli ordini di demolizione, troverebbe comunque applicazione nel caso in esame l’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241/1990.

Anche la terza censura è infondata. Sono stati accertati ampliamenti di superfici e volumetrie, variazione della sagoma e radicali mutamenti della destinazione d’uso;
con evidente necessità del permesso di costruire e conseguente legittimità dell’ordinanza di demolizione.

Il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 12.06.2018 è anch’esso infondato. La prima censura è infondata perché, come eccepito dal Comune, l’importo della sanzione è stato calcolato in virtù della rigorosa applicazione dei criteri fissati nella Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri della Giunta Comunale n. 27 dell’8.02.2018. La seconda censura è infondata perché basata sull’illegittimità derivata da quella dell’ordinanza di demolizione: l’infondatezza del ricorso introduttivo comporta anche l’infondatezza di tale censura.

Infine, è infondato anche il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 4.11.2018. L’unica censura proposta con tale ricorso è l’incompetenza, perché – secondo la parte ricorrente – la delibera impugnata avrebbe dovuto essere adottata dal consiglio comunale e non dalla giunta. Come ritenuto da questa Sezione, “ L’approvazione della delibera n. 27 dell’8 febbraio 2018, avuto riguardo al contenuto di quest’ultima, rientra nell’ambito dell’esercizio di poteri diversi da quelli del Consiglio comunale.

La delibera ha infatti semplicemente indicato gli indirizzi di massima ed adottato i criteri operativi ai quali gli uffici competenti debbono attenersi, in conseguenza di abusi edilizi, per irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie, determinare le somme da corrispondere a titolo di oblazione, per l’accertata inottemperanza all’ordine di demolizione, il tutto in linea con quanto già previsto dall’art. 31 d.p.r. 380/2001, come modificato dall’art. 17, comma 1, lett. q-bis del D. L. 133/2014, quest’ultima disposizione inserita in sede di conversione dalla Legge n. 164/2014 (cd. Decreto Sblocca Italia), che vi ha introdotto, i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater.

In particolare, la Commissione ha stabilito che i proventi delle sanzioni - per i quali è previsto un vincolo di destinazione, in applicazione dell’art. 31, comma 4-ter, d.p.r. 380/2001 – siano introitati in un istituendo capitolo in entrata, con corrispondente capitolo in uscita, da utilizzare per la demolizione e la rimessa in pristino delle opere abusive nonché per l’acquisizione e l’attrezzatura di aree da destinare a verde pubblico;
per questo ha conferito mandato operativo ai Responsabili dei Settori di Polizia Municipale, Urbanistica e Contabilità e Tributi, ciascuno per le rispettive competenze, allo scopo di predisporre le procedure necessarie.

Alcun rilievo può avere la circostanza che, sul frontespizio della delibera, siano richiamati i poteri della Giunta comunale, in quanto trattasi, al più, di un mero errore materiale che non inficia in alcun modo la legittimità della delibera medesima nonché la competenza della Commissione stessa ad adottarla.

In ogni caso, tutti i componenti della Commissione straordinaria hanno approvato all’unanimità la delibera in questione, nel rispetto quindi delle ipotesi di esercizio dei poteri del Consiglio comunale. ” (Tar Campania, Napoli, sez. VIII, 19/11/2021, n. 7392).

Il ricorso, in conclusione, è infondato e va respinto.

Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.

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