TAR Potenza, sez. I, sentenza 2020-01-03, n. 202000011
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Pubblicato il 03/01/2020
N. 00011/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00427/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 427 del 2019, proposto da
Limacorporate S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati S F e A P, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. in Potenza, via Rosica, 89;
contro
Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Ufficio Legale Regione Basilicata in Potenza, via Verrastro 4;
nei confronti
Medacta Italia S.r.l., Sapa S.r.l. non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, n. 20AB.2019/D.00125 del 25/7/2019, di aggiudicazione del lotto n. 9 della “Procedura aperta per la fornitura quinquennale di materiale ortopedico occorrente alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale della Regione Basilicata”;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, tra cui in particolare: i verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 7/2/2018, n. 11 del 16/5/2018, n. 14 del 27/6/2018 e n. 15 del 10/7/2018.
Nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto eventualmente concluso con l’aggiudicataria e per la condanna al risarcimento in forma specifica, mediante subentro, ovvero
per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Basilicata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2019 il dott. P M e uditi per le parti i difensori A P e A C P;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso, depositato in data 9/10/2019, la Limacorporate S.p.A. ha impugnato la determinazione n. 20AB.2019/D.00125, del 25/7/2019, con cui il Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata ha aggiudicato, in favore di Medacta Italia S.r.l., odierna controinteressata, il lotto n. 9 della “ Procedura aperta per la fornitura quinquennale di materiale ortopedico occorrente alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale della Regione Basilicata ”.
E’ domandata altresì la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, nonché il risarcimento del danno in forma specifica, mediante subentro, ovvero per equivalente.
1.1. Emerge in fatto quanto segue:
- in data 29/4/2017, la Regione Basilicata ha indetto la gara in oggetto, da svolgersi mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (70 punti per la componente tecnica, 30 per quella economica), ai sensi dell’art. 95, co. 2, del D.lgs. n. 50/2016, suddivisa in 417 lotti, per un importo complessivo quinquennale a base d’asta di euro 51.895.250,00;
- la ricorrente ha presentato domanda di partecipazione al lotto 9 della procedura, relativo alla fornitura di “ Protesi di anca (stelo, inserto, coppa) ”, per un importo complessivo a base d’asta di euro 1.520.000,00;
- all’esito delle operazioni di gara, si è classificata al primo posto la società Sapa (con 88,03 punti, di cui 70 per l’offerta tecnica e 18,03 per quella economica), al secondo posto Medacta (con 72,53 punti, di cui 42,53 per l’offerta tecnica e 30 per quella economica), al terzo la ricorrente (con 72,00 punti, di cui 43,59 per l’offerta tecnica e 28,41 per quella economica);
- tuttavia, l’impresa prima graduata è stata esclusa dalla procedura dapprima con determina in data 31/10/2018 (la cui impugnazione in giudizio si è conclusa con una declaratoria di improcedibilità, giusta sentenza TAR Basilicata 20/2/2019, n. 272), successivamente, ex novo , con determina del 28/1/2019 (il relativo giudizio si è concluso con una nuova statuizione di rito, giusta sentenza TAR Basilicata 28/11/2019, n. 862);
- la gara è stata quindi aggiudicata, con il provvedimento impugnato, alla seconda classificata, Medacta.
1.2. Il ricorso è affidato al seguente motivo di illegittimità:
- “ Violazione dell’articolo 23 del Disciplinare di gara. Violazione degli articoli 30 e 95 comma 10-bis del D.lgs. n. 50/2016. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione dei principi di economicità, efficacia, di libera concorrenza, par condicio e non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, imparzialità e buona amministrazione ”.
La ricorrente lamenta che la stazione appaltante - pur dopo l’esclusione dell’offerta prima classificata di Sapa - ha formato la graduatoria definitiva mantenendo inalterati i punteggi di qualità originari, senza procedere alla riparametrazione prevista dall’art. 23, co. 3, lett. a), del disciplinare di gara.
Se ciò fosse avvenuto, il punteggio tecnico della ricorrente sarebbe stato rideterminato in 68,49 punti (invece di 43,59), mentre quello di Medacta in 66,83 punti (invece di 42,53), con conseguente sovvertimento in suo favore dell’esito della procedura. Invero, sommando ai riparametrati punteggi tecnici gli inalterati punteggi economici (rispettivamente di 28,41 e 30,00), Lima Corporate si sarebbe classificata al primo posto, con 96,90 punti (68,49 + 28,41), mentre Medacta sarebbe al secondo posto con 96,83 punti (66,83 + 30).
2. Si è costituita in giudizio la Regione Basilicata che, deducendo l’infondatezza del ricorso, ne eccepisce in limine :
- l’irricevibilità, per tardività, stante l’inapplicabilità del periodo di sospensione feriale (avendo la ricorrente proposto istanza cautelare), nonché la possibilità di far risalire la consapevolezza della collocazione di Medacta al primo posto della graduatoria sin dalla determina di esclusione di Sapa del 31/10/2018;
- l’inammissibilità per carenza di interesse, considerato che l’esclusione di Sapa sarebbe ancora sub iudice .
3. All’udienza pubblica del 18 dicembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Anzitutto, va precisato che il Collegio non ha provveduto ad adottare il dispositivo di sentenza, in quanto la richiesta in tal senso, pur presente nella memoria della Regione depositata in data 21/10/2019, è stata formulata prima e in funzione della camera di consiglio del 23/10/2019, ma non riproposta in vista dell’udienza pubblica nella quale la controversia è stata introitata per la decisione di merito.
5. Ciò precisato, vanno preliminarmente respinte le eccezioni preliminari, in quanto:
- costituisce ius receptum che nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 54 co. 3, cod. proc. amm., la deroga al regime della sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 5 della L. n. 742/1969, in materia cautelare, opera esclusivamente nel senso di consentire anche nel periodo feriale la trattazione della relativa domanda, mentre non produce alcun effetto con riguardo ai termini di notifica e deposito del ricorso introduttivo e ad ogni altro successivo termine processuale finalizzato alla trattazione del gravame nel merito, per i quali trova invece piena applicazione la sospensione di cui al precedente art.