TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-04-22, n. 202202785
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Testo completo
Pubblicato il 22/04/2022
N. 02785/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00140/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 140 del 2020, proposto da
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G B, F F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. E M Z in Napoli, viale Gramsci 16;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Campania, Comune di Caivano, non costituiti in giudizio;
Città Metropolitana di Napoli, in persona del Sindaco Metropolitano pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Cristiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Irene Cossu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
delle prescrizioni contenute nel verbale della conferenza di servizi del 22 ottobre 2019 indetta dalla Regione Campania – Direzione Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali - U.O.D.8 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Napoli, che impongono alla odierna ricorrente per la MISE attiva di porre in emungimento il pozzo MW2 e trattare mediante il TAF le acque emunte e di “presentare idoneo POB per la matrice acque sotterranee”;
di ogni altro atto conseguente, presupposto e/o comunque connesso e per quanto occorrer possa del Piano Regionale di Bonifica (PRB) della Regione Campania approvato con delibera di Giunta Regionale n. 35 del 19 gennaio 2019 nella parte in cui individuerebbe l’odierna ricorrente quale “soggetto obbligato” al numero di codice 3011A530 a pag. 15 e 69.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli e della -OMISSIS-.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2022 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il presente gravame ha ad oggetto il procedimento di bonifica relativo al sito produttivo ubicato nella zona industriale del Comune di Caivano.
L’odierna ricorrente, già -OMISSIS- (TRW), ha dedotto in fatto le seguenti circostanze:
di non essere più proprietaria del sito in questione dall’anno 2005 avendolo venduto alla società-OMISSIS- s.r.l. che, a sua volta, successivamente l’aveva trasferito alla società -OMISSIS- s.r.l. e, quindi, alla -OMISSIS-., attuale proprietaria;
nel periodo in cui era proprietaria aveva avviato il procedimento di bonifica del sito essendo quest’ultimo inquinato da solventi clorurati, non riconducibili al proprio ciclo produttivo;
a tal fine, nel settembre dell’anno 1999, aveva comunicato, in qualità di proprietaria non responsabile, agli enti di controllo, la presenza di contaminazione nelle acque sotterranee e, successivamente, a seguito dell’inserimento dello stabilimento nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) del Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano, nel giugno 2002, aveva inviato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ed agli altri Enti di controllo un documento tecnico di sintesi di tutte le indagini svolte sui terreni e sulle acque sotterranee;
all’esito dell’indetta conferenza di servizi, la ricorrente aveva presentato il piano di caratterizzazione ed aveva messo in atto misure di Messa in Sicurezza di Emergenza (MISE) a partire dal mese di ottobre 2003, misure consistenti nel pompaggio dai piezometri di valle MW4, MW6, MW11 e PZ15;
pur avendo venduto il sito a-OMISSIS- s.r.l. nell’anno 2005, la ricorrente aveva completato le indagini sul suolo ed aveva concluso il procedimento relativo all’accertamento dello stato di contaminazione del sito, presentando agli Enti il documento di analisi di rischio nonché le risultanze degli accertamenti successivamente svolti, che non avevano mostrato superamenti delle concentrazioni limite fissate dalla legge (sia con rifermento al D.M. 471/99 sia con riferimento al d.lgs. 152/06) per uso commerciale/industriale e, nello specifico, per i composti alifatici clorurati rinvenuti nelle acque sotterranee;
entrato in vigore il D.M. 11/01/2013 (Approvazione dell'elenco dei siti che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che non sono più ricompresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale, GU Serie Generale n. 60 del 12-03-2013), il Litorale Domizio Flegreo era stato declassato a sito di interesse regionale (SIR), cosicché la titolarità del procedimento era stata trasferita alla Regione Campania;
compiute le indagini integrative nel mese di maggio 2017, in data 3 luglio 2018, ZF aveva presentato agli Enti competenti un nuovo documento di analisi di rischio conforme al vigente quadro normativo nel frattempo intervenuto, rappresentando altresì che, in quanto soggetto non responsabile della contaminazione riscontrata, non avrebbe potuto essere individuato come l’obbligato ad eseguire gli interventi di bonifica e/o di messa in sicurezza operativa;
successivamente alla trasmissione del documento di analisi di rischio, la Regione, con nota prot. n. 2019. 517224 del 28 agosto 2019, aveva convocato la Conferenza di Servizi per l’approvazione dell’analisi di rischio per il giorno 22 ottobre 2019;
all’esito dell’indetta conferenza di servizi del 22 ottobre 2019, la Regione Campania aveva approvato l’analisi di rischio del 3 luglio 2018 ed il successivo aggiornamento, imponendo le seguenti prescrizioni: “(i) per la MISE attiva di porre in emungimento il pozzo MW2 e trattare mediante il TAF le acque emunte e (ii) di “presentare idoneo POB per la matrice acque sotterranee, ponendo come obiettivo il rispetto delle concentrazioni di contaminanti che entrano da monte idrogeologico”.
Avverso il predetto provvedimento è insorta l’odierna ricorrente deducendo le seguenti censure.
In primo luogo, ha dedotto la violazione e/o erronea applicazione degli articoli 242, 245 e 250 del d.lgs. 152/2006 nonché l’eccesso di potere per carenza dei presupposti e difetto di motivazione in cui sarebbe incorsa la resistente amministrazione poiché, pur non essendo stata accertata alcuna responsabilità in capo alla società ricorrente in ordine all’inquinamento del sito in oggetto, era stata imposta a quest’ultima l’esecuzione degli interventi di bonifica delle acque sotterranee.
In tal modo, l’impugnato provvedimento era stato adottato in violazione del principio, di derivazione comunitaria ma ampiamente recepito dalla giurisprudenza nazionale, secondo cui è precluso all’amministrazione imporre lo svolgimento di attività di recupero e di risanamento dei siti inquinati ai privati che non hanno alcuna responsabilità diretta sull'origine del fenomeno contestato e che vengano individuati solo in quanto proprietari del bene. Nel caso in esame, la ZF aveva avviato il procedimento di bonifica spontaneamente in quanto al tempo proprietaria del sito; da tale volontaria iniziativa non avrebbe potuto farsi discendere un obbligo di procedere alle attività di bonifica non essendo più, fra l’altro, proprietaria del sito e non avendo quindi un interesse a portare avanti tali attività.
In secondo luogo, l’illegittimità dell’assunto provvedimento emergeva anche sotto l’ulteriore profilo della violazione e/o erronea applicazione dell’art. 251 d.lgs. 152/2006 e s.m.i., poiché, nel verbale della Conferenza di Servizi, il Responsabile del Procedimento della Regione Campania aveva motivato la richiesta di intimare alla ricorrente di presentare “idoneo POB per la matrice acque sotterranee” sul presupposto che la stessa fosse stata individuata come “Soggetto Obbligato” nel vigente PRB della Regione Campania, approvato con DGR n. 35 del 29/01/2019 con n. di Codice PRB 3011530.
Tuttavia, tale assunto appariva del tutto erroneo poiché il PRB, a norma dell’art. 251, comma 1, lettera a), conteneva esclusivamente l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi, ma non anche l’individuazione del soggetto obbligato.
Infine, violando palesemente gli artt. 242 e 243 del d.lgs. 152/2006 e con evidente difetto d’istruttoria, la resistente amministrazione aveva intimato alla ricorrente anche “di porre in emungimento il pozzo MW2, garantendo in tal modo un più efficace barrieramento, con un richiamo depressivo più sviluppato” nonché, “relativamente alle acque emunte dalla barriera idraulica, il trattamento mediante TAF al fine di garantire la conformità all’art. 243 comma 6 del D.Lgs. 152/06”.
Tuttavia, tali prescrizioni non solo non potevano essere intimate alla ricorrente, non avendo più essa la proprietà del suolo, ma si fondavano anche su presupposti errati ed in contrasto con i dati tecnici preventivamente rilevati in forza dei periodici accertamenti compiuti sulla tenuta ed efficacia della barriera idraulica. Difatti, il monitoraggio mensilmente svolto, da un lato, aveva rilevato la presenza di contaminazioni originate in aree esterne, poste a monte e lateralmente al sito, ma