TAR Parma, sez. I, sentenza 2013-04-22, n. 201300173

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, sentenza 2013-04-22, n. 201300173
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 201300173
Data del deposito : 22 aprile 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00199/2011 REG.RIC.

N. 00173/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00199/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 199 del 2011, proposto da:
L S e F S, rappresentati e difesi dagli S F e A E L, con domicilio eletto presso Ilaria Garbazza, in Parma, strada Repubblica n. 97;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato, in Bologna, via Guido Reni n. 4;

per l'annullamento

dei provvedimenti DASPO n. 75/ANT/II^/11 e n. 76/ANT/II^/11 adottati dal Questore della Provincia di Piacenza in data 11.01.2011;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2013 il dott. M P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, l’8 gennaio 2011, in Piacenza, hanno assistito all’incontro di calcio Piacenza – Varese al termine del quale sono stati identificati dalle Forze dell’ordine quali componenti di un gruppo di tifosi ospiti entrato allo stadio privi di biglietto dopo aver forzato “lo sbarramento composto da steward addetti al prefiltraggio superando successivamente ed in modo indebito l’ingresso provvisto di tornelli” creando “una oggettiva situazione di concreto pericolo sia per l’incolumità dei facinorosi che per quella del personale steward in servizio” (decreto impugnato).

In conseguenza dei descritti fatti, i ricorrenti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per violazione degli articoli 6 bis e 6 quater della L. n. 401/1989.

Sul presupposto dell’intervenuta denunzia, il Questore di Piacenza, con provvedimento n. 72/ANT./II^/11 datato 11 gennaio 2011, ha adottato nei confronti dei ricorrenti l’impugnato DASPO con il quale è stato loro interdetto l’accesso ad impianti e luoghi interessati a vario titolo dallo svolgimento di manifestazioni sportive per anni quattro.

Con il presente ricorso, i ricorrenti hanno impugnato la determinazione da ultimo citata deducendo una pluralità di profili di illegittimità.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio confutando le avverse doglianze e chiedendo la reiezione del ricorso.

Nella camera di consiglio dell’11 maggio 2011 è stata respinta l’istanza di sospensione e all’esito della pubblica udienza del 18 aprile 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.

Con il quarto motivo di ricorso, che per ragioni di priorità logica viene scrutinato per primo, i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento teso all’adozione del DASPO rilevando come l’Amministrazione sia venuta meno all’obbligo di motivazione circa le ragioni di urgenza che non hanno consentito l’adempimento dell’atto di garanzia procedimentale.

A sostegno della censura espongono che la partecipazione la procedimento avrebbe loro consentito di fornire elementi decisivi a propria difesa dimostrando, in particolare, l’straneità ai fatti contestati.

L’Amministrazione ha eccepito che la contestata omissione sarebbe stata determinata da esigenze di celere definizione del procedimento onde prevenire ulteriori condotte illecite in occasione di altri imminenti eventi sportivi.

Il motivo è infondato.

Sul punto la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il “divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni - mirando alla più efficace tutela dell'ordine pubblico e ad evitare la reiterazione dei comportamenti vietati - non va necessariamente preceduto dall'avviso di avvio del procedimento (Consiglio di stato, sez. VI, 8 giugno 2009, n. 3468 e n. 3469, nonché 16 ottobre 2006, n. 6128)”. (

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