TAR Torino, sez. III, sentenza 2023-12-16, n. 202301009

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. III, sentenza 2023-12-16, n. 202301009
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202301009
Data del deposito : 16 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/12/2023

N. 01009/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00518/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 518 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SA ES, CA GI, TI CH, EN CA RA, TA DI, PI IS e LE NI, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Longhin, Federico Santoro e Chiara Longhin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mariamichaela Li Volti e Alessandra Martini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l’annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- in quanto di ragione relativamente alla Graduatoria 2, dell’ “ avviso di selezione pubblica, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato di 30 posti nell’area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione – Funzionario pedagogico (SP 01/23) graduatoria 1: specializzazione insegnante scuola d’infanzia posti 20, graduatoria 2: specializzazione educatore nido infanzia posti 10 ” datato 23.5.2023, approvato con determina n. 2331 del 11.5.2023, modificato con successiva determina n. 2650 del 23.05.2023, successivamente pubblicato sul sito del Comune di Torino;

- della determinazione dirigenziale n. 2331 del 11.5.2023 di indizione della procedura selettiva la copertura di 30 posti negli asili nido;

- della determinazione dirigenziale n. 2650 del 23.5.2023 con cui è stato rettificato e integrato l’avviso di selezione;

- della determinazione dirigenziale n. 2289 del 10.5.2023 di nomina del RUP nella procedura selettiva oggetto di ricorso;

- della determinazione dirigenziale n. 3249 del 15.06.2023 e relativo allegato 1 di ammissione con riserva dei candidati, nella parte in cui non ammette gli odierni ricorrenti;

nonché degli atti antecedenti, preordinati consequenziali e connessi del relativo procedimento, ivi compresi il modulo di presentazione on line della domanda allegata all’avviso, la comunicazione pervenuta il 13/6/23 in risposta all’atto di significazione, gli eventuali provvedimenti di esclusione dal concorso allo stato non noti;

nonché per l’accertamento e la declaratoria delle situazioni tutte di diritto soggettivo e/o interessi legittimo di cui i ricorrenti sono titolari in ordine all'ammissione alla partecipazione alla selezione di cui all’avviso impugnato “ Graduatoria 2 ” in quanto titolari di titolo di studio valido ai sensi della vigente normativa, ex se sufficiente all’insegnamento nella scuola; e per ogni consequenziale statuizione.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9/11/2023:

per l’annullamento

• in quanto di ragione relativamente alla Graduatoria 2, della determina dirigenziale n. 4721 del 30.08.2023 “ Selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 30 posti nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione – funzionario pedagogico – specializzazione insegnante scuola d’infanzia e specializzazione educatore asilo nido d’infanzia (S.P. 01/23). Scioglimento riserva sull’ammissione dei candidati/e alla selezione, recepimento graduatorie di merito e approvazione graduatorie finali ” a firma del dirigente del Comune di Torino, successivamente pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Torino;

nonché per l’annullamento degli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e connessi del relativo procedimento, gli eventuali provvedimenti di assunzione al momento non conosciuti;

nonché per l’accertamento e la declaratoria delle situazioni tutte di diritto soggettivo e/o interessi legittimo di cui la ricorrente è titolare in ordine all’ammissione alla partecipazione alla selezione di cui al concorso pubblico S.P. 01/23 “ Graduatoria 2 ” in quanto titolare di titolo di studio valido ai sensi della vigente normativa, ex se sufficiente all’insegnamento nella scuola; e per ogni consequenziale statuizione.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2023 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La Città di Torino, in esecuzione della propria determina dirigenziale n. 2331 del 11.05.2023, con avviso di selezione pubblica del 12.05.2023, ha indetto la procedura selettiva per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 30 posti nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione – Funzionario pedagogico (S.P. 01/23), articolato nelle seguenti due graduatorie: Graduatoria 1: specializzazione insegnante scuola infanzia – Posti 20; Graduatoria 2: specializzazione educatore nido infanzia – Posti 10.

Con successiva determinazione dirigenziale n. 2650 del 23.5.2023 la Città di Torino, a parziale rettifica dei requisiti di accesso alla selezione de qua , ha integrato l’originario avviso di selezione con riferimento al requisito dei titoli di accesso.

All’esito di quanto sopra, quindi, i titoli di studio richiesti per l’accesso alla selezione pubblica oggetto di esame, erano, in alternativa alle pertinenti lauree in Scienze dell’Educazione e della Formazione, Scienze della Formazione Primaria, Pedagogia e Psicologia, nei termini e alle condizioni ivi descritte, anche uno dei diplomi specificamente elencati (diploma di maturità magistrale, diploma di liceo socio-psico-pedagogico, etc.) “che consentono l’accesso alla professione ai sensi della L.R. 3/1973 e della Deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 20-6732, conseguito entro il 31/05/2017, unitamente a Laurea Triennale di primo livello (L) o Laurea Specialistica/Magistrale (LS/LM) o Diploma di laurea (DL) diversi dalle suindicate lauree, o della medesima classe di laurea se conseguita successivamente a quanto richiesto ”.

Gli odierni ricorrenti hanno impugnato gli atti della suddetta procedura selettiva nella parte in cui la partecipazione alla “ Graduatoria 2 ” era consentita esclusivamente ai titolari di laurea e hanno censurato quindi la suddetta clausola ed i relativi atti antecedenti, consequenziali e/o comunque connessi, attesa l’asserita natura di clausola illegittimamente escludente, sostenendo la sufficienza dei titoli abilitanti dichiaratamente posseduti per l’accesso alla selezione di cui è causa.

I ricorrenti dichiarano di essere in possesso di titolo abilitante all’insegnamento conseguito presso l’Istituto Magistrale entro l’anno scolastico 2001/2002 o di altro equipollente diploma di scuola superiore (quali maestra di scuola d’infanzia, liceo psico-pedagogico, vigilatrice d’infanzia, dirigente di comunità etc.) o altro titolo tra quelli indicati nella L.R. n. 3/1973 che ha consentito loro di lavorare negli asili nido del territorio piemontese.

In particolare, i ricorrenti hanno articolato i seguenti motivi di ricorso, così testualmente rubricati:

1. Violazione di legge con riferimento all’art. 1, comma 181 della L. 13.7.2015 n. 107, nonché dell’art. 4 e 14 del D.lgs. 13.4.2017 n. 65. Violazione dell’art. 4 del Regolamento Assunzioni della Città di Torino approvato dalla G.C. 19.1.2016 e s.m.i. in relazione alla L.R. Piemonte 15.1.1973 n. 3, nonché all’art. 4 della DGR 26.5.2003 n. 28-9454; DGR 8.3.2004 n. 20-11930; DGR 25.5.2006 n. 13-2738; DGR 25.11.2013, n. 20- 6732: DGR 12.10.2018 n. 28-7693. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento, discriminatorietà, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, sviamento;

2. Violazione di legge con riferimento all’art.1, comma 181 della L. 13.7.2015 n. 107,

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