TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-05-17, n. 202200707

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-05-17, n. 202200707
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202200707
Data del deposito : 17 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/05/2022

N. 00707/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01483/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1483 del 2016, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. U G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari alla via Melo n. 97;

per l'annullamento

- del provvedimento, prot. -OMISSIS-del 27.6.2016 emanato dal Prefetto di Bari (notificato in data 24.10.2016) di revoca della misura di accoglienza;

- nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2022 il dott. Lorenzo Ieva e nessun difensore comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso depositato come previsto in rito, l’istante extracomunitario impugnavo il decreto di revoca della misura di accoglienza disposto nei suoi confronti a seguito di comportamenti inosservanti le regole del vivere civile all’interno della comunità che lo ospitava.

Tuttavia, il ricorrente contestava nell’atto di gravame la misura adottata, censurandone l’illegittimità per violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 12 d.lgs. n. 140 del 2005, violazione dell’art. 12 direttiva CE 2003/9 e dell’art. 20 direttiva 2013/33, nonché dell’art. 3 legge n. 241 del 1990 per assenza di motivazione e travisamento o erronea valutazione dei fatti.

2.- Si costituiva l’Amministrazione, depositando documenti e compiuta relazione sui fatti legittimanti la misura sfavorevole adottata.

3.- Alla fissata camera di consiglio, l’istanza cautelare veniva respinta.

4.- Alla successiva udienza pubblica, nessun difensore comparso, il ricorso veniva introitato in decisione.

5.- Il ricorso è infondato.

Emerge per tabulas come l’extracomunitario in questione, originario della -OMISSIS-, abbia in effetti più volte assunto comportamenti ostili, polemici e oppositivi non solo nei confronti degli altri ospiti presenti nel centro d’accoglienza, ma anche verso il personale ivi adibito e segnatamente nei riguardi dell’equipe deputata a valutare il suo caso.

In tal senso, agli atti è stata prodotta la nota del 14.6.2016 (acquisita a prot.-OMISSIS-del 20.6.2016), con la quale la mediatrice linguistica incaricata ha chiesto la revoca della misura di accoglienza, in ragione delle ripetute occasioni nelle quali il predetto extracomunitario ha contravvenuto alle regole di pacifica e civile convivenza.

Segnatamente, in più occasioni sono state fomentate dallo stesso rivolte e adottati comportamenti violenti.

Talché è venuta ad integrarsi la disposizione di cui all’art. 23, comma 1, lett. e) , d.lgs. 142 del 2015, che prevede la revoca della misura di accoglienza “nei casi di violazione grave e ripetuta delle regole delle strutture” in cui si è accolti.

Peraltro, la gravità dei comportamenti violenti ha necessitato il pronto allontanamento senza indugio, risultando superfluo provvedere ad alcuna altra intimazione a serbare regolare condotta e comunicare alcun avviso di avvio del procedimento. In giurisprudenza, è stato infatti chiarito che, qualora sia disposta la revoca delle misure di accoglienza, predisposte in favore di uno straniero, non è necessario inviare la comunicazione di avvio del procedimento, se il provvedimento di revoca, a fronte di episodi di violenza dallo stesso commessi, sia indifferibile (Cons. St., sez. III, 14 gennaio 2019 n. 352).

L’art. 23 (Revoca delle condizioni di accoglienza) , comma 1, lett. e) , del d.lgs. 18 agosto 2015 n. 142 sancisce che la violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture (compreso il danneggiamento doloso di beni o l’assunzione di gravi comportamenti violenti), in cui viene accolto l’extracomunitario richiedente asilo comporti la revoca delle misure d'accoglienza con decreto motivato.

Sulla base degli atti acquisiti al presente processo, gli estremi per la revoca risultano sufficientemente documentati;
nessun’altro elemento è pervenuto fino al passaggio in decisione del ricorso.

6.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso va respinto.

7.- Le spese del giudizio possono compensarsi per la peculiarità delle questioni.

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