TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-11-08, n. 202403702

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-11-08, n. 202403702
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202403702
Data del deposito : 8 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/11/2024

N. 03702/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00592/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di NI (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 592 del 2021, proposto da LF, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Dell’Arte, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;



contro

il Ministero dell’Interno – Ufficio territoriale del Governo di -OMISSIS- – in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di NI, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;



per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:

del decreto prot. interno n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con il quale l’impresa individuale LF è stata interdetta ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 84, 89 bis e 91 del D.lgs. 159/2011 in quanto soggetta a pericolo di infiltrazioni mafiose e di ogni altro provvedimento presupposto e/o conseguenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS- e di Ministero dell’interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore il dott. Calogero Commandatore all’udienza ex art. 87, comma 4- bis c.p.a. s del giorno 23 settembre 2024 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, la sig. LF – titolare dell’omonima ditta individuale – ha impugnato l’atto indicato in epigrafe con cui la Prefettura di -OMISSIS- ha informato la stessa ditta di essere interdetta ai sensi degli artt. 84, 89- bis e 91 d.lgs. n. 159/2011.

Parte ricorrente espone che la Signora LF, come indicato nello stesso provvedimento gravato, è immune da pregiudizi penali.

La ricorrente è convivente con TA (classe ’94), rinviato a giudizio assieme ai genitori MM (classe ’69) e LT per i reati di concorso in estorsione e associazione per delinquere nell’ambito dell’operazione “-OMISSIS-”.

Il padre del convivente della ricorrente, MM (classe ’69) è stato condannato con sentenza irrevocabile dalla Pretura di -OMISSIS- in data 5.12.1995 per truffa aggravata, nonché, con sentenze non definitive, per introduzione di animali nel fondo altrui. Inoltre, lo stesso è stato tratto in arresto in data 27.10.2015, unitamente alla moglie, nell’operazione “-OMISSIS-” ed è stato rinviato a giudizio con prima udienza calendarizzata a marzo 2021.

La sig.ra LT, madre del TA (classe ’94), oltre ad essere indagata a vario titolo per associazione per delinquere, corruzione per un atto d’ufficio, corruzione di incaricato di pubblico servizio, falsità ideologica, tentata estorsione aggravata, truffa e truffa aggravata per conseguimento di erogazioni pubbliche (artt. 416. 318, 320, 476, 483, 629, 646 e 640 bis c.p.) in relazione all’operazione “-OMISSIS-”, risulta essere segnalata dai Carabinieri di -OMISSIS- per minacce per la quale è stata emessa richiesta di citazione a giudizio con udienza fissata al 23.2.2021.

LT risulta essere altresì segnalata dalla Polizia locale di -OMISSIS- per attività di gestione rifiuti non autorizzata.

Inoltre, evidenzia che MM (classe ’69, padre del convivente della ricorrente) è primo cugino di LO (classe ’67), inteso “-OMISSIS-”, attualmente detenuto in regime di carcere duro ex art. 41 bis ord. Penit. ed arrestato da latitante dopo una sentenza di condanna del luglio 2008.

Sempre per parte del convivente della ricorrente, lo zio di TA (classe ’94) è ZE (classe ’71), condannato con sentenza del GUP di NI confermata in appello per associazione mafiosa finalizzata al traffico di stupefacenti.

Oltre alla citata condanna, ZE risulta indagato per vari reati, tra cui quello di cui all’art. 640 bis c.p. nell’ambito dell’operazione “-OMISSIS-”.

Nell’ambito di detta operazione, richiamata nel provvedimento impugnato, risultano altresì coimputati oltre al TA ed ai genitori dello stesso:

ZE e TA, fratelli di MM;

IO, moglie di TA;

TA e KA, genitori di MM;

BD di secondo grado di MM (classe ‘69) e fratello di ET detto “-OMISSIS-”;

Mi, altresì coinvolto nell’operazione “-OMISSIS-”, indagato per i reati di cui agli artt. 110, 81, 640 bis con l’aggravante di aver favorito l’associazione mafiosa denominata “famiglia -OMISSIS-”;

Ni;

Xi;

MI, suocera di MM (classe 76) - quest’ultimo non coinvolto nella citata operazione.

Parte ricorrente precisa che i genitori del convivente della ricorrente, TA (classe ’94), anch’esso tratto in arresto nell’operazione “-OMISSIS-”, non sono stati mai condannati né indagati per reati di mafia.

Secondo la ricostruzione di parte ricorrente, il provvedimento adottato dalla Prefettura di -OMISSIS- prenderebbe le mosse dalle operazioni “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-” in cui sono imputati a vario titolo il convivente della ricorrente e i di lui partenti.

Più in particolare, il provvedimento gravato troverebbe ragione solo in virtù dei rapporti parentali del convivente della deducente e dell’analogia tra il modus operandi condotto da MM - a capo dell’organizzazione criminale indagata nell’operazione “-OMISSIS-” in cui risulta coimputato anche il TA - e quello tenuto dal clan tortoriciano dei -OMISSIS- nell’operazione “-OMISSIS-”; rapporti parentali e modus operandi dai quali la Prefettura di -OMISSIS- farebbe discendere che LF, seppur non indagata, per il semplice fatto di convivere con TA, sia a sua volta affiliata o comunque in contatto con l’organizzazione mafiosa denominata “famiglia -OMISSIS-”.

La Prefettura di -OMISSIS- fonderebbe i rapporti della LF con le organizzazioni mafiose esclusivamente sul rapporto di affinità di TA – convivente della LF - con ZE, già condannato per associazione mafiosa.

Sotto altro profilo, l’Amministrazione resistente riterrebbe acriticamente che tutte le aziende di proprietà di persone collegate, per rapporti di parentela o di convivenza, ai componenti della famiglia di MM (classe ’69) siano, per ciò solo, soggette ad infiltrazione mafiose.

Parte ricorrente è dunque insorta avverso detto provvedimento muovendo un’unica articolata censura:

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 27, 41 e 97 della Cost.; degli artt. 84, 89, bis e e 91. del d.lgs. n. 159/2011; dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 e ss.mm.ii. violazione dei principi della convenzione dei diritti dell’uomo (CEDU) violazione del principio di proporzionalità. eccesso di potere sotto i profili: del difetto di motivazione, d’istruttoria e di presupposti; dell’illogicità e dell’ingiustizia manifesta”.

Il provvedimento gravato sarebbe stato adottato in assenza dei presupposti di legge, al termine di un’istruttoria inconsistente, esclusivamente fondata sul richiamo di taluni precedenti penali del convivente della ricorrente e dei di lui parenti.

Parte ricorrente espone che gli unici soggetti dotati di un curriculum criminale concernente reati di matrice mafiosa sarebbero LO e ZE, con i quali, tuttavia, né la ricorrente, né il convivente avrebbero alcun tipo di rapporto.

Del resto, le risultanze investigative non evidenzierebbero l’esistenza di reali rapporti economici tra i componenti della famiglia -OMISSIS- condannati per mafia e la ricorrente, per la quale non è pendente alcun procedimento penale.

L’Amministrazione intimata non avrebbe fatto buon governo dei principi enucleati dalla giurisprudenza nella materia in esame, atteso che, di contro, avrebbe fatto applicazione dell’assunto secondo cui “il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso”.

La Prefettura intimata si sarebbe limitata a richiamare acriticamente alcuni procedimenti penali ed i rapporti di parentela del convivente della ricorrente con soggetti appartenenti alla criminalità mafiosa, senza preoccuparsi di accertare l’esistenza di quel legame fondato su circostanze obiettive che costituisce condicio sin qua non per affermare o almeno desumere quel vincolo clanico cui la ricorrente è del tutto estranea.

In data 6 maggio 2021, le Amministrazioni intimante si sono costituite in giudizio con il ministero dell’Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza collegiale n. 274 del 14 maggio 2021, la Sez. IV di questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare formulata da parte ricorrente ai sensi dell’art. 55 c.p.a.

All’udienza ex art. 87, comma 4-bis c.p.a. del 23 settembre 2024, svoltasi da remoto, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.



DIRITTO

Giova preliminarmente rammentare i consolidati principi generali che governano la materia in esame, secondo i quali:

- l'informativa antimafia, ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d. lgs. n. 159/2011, presuppone “concreti elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata” (tali norme riproducono principi già contenuti nella normativa precedente, applicabile alla fattispecie in esame);

- quanto alla ratio dell'istituto della interdittiva antimafia, si tratta di una misura volta – ad un tempo - alla salvaguardia dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della pubblica Amministrazione: l’interdittiva antimafia comporta che il Prefetto escluda che un imprenditore – pur dotato di adeguati mezzi economici e di una adeguata organizzazione – meriti la fiducia delle Istituzioni (vale a dire che risulti “affidabile”) e possa essere titolare di rapporti contrattuali con le pubbliche Amministrazioni o degli altri titoli abilitativi, individuati dalla legge (Cons. Stato, sez. III, 14 settembre 2018, n. 5410).

Ai fini dell’adozione del provvedimento interdittivo, “occorre non già provare

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