TAR Roma, sez. II, sentenza 2014-07-23, n. 201408088

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2014-07-23, n. 201408088
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201408088
Data del deposito : 23 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01213/2014 REG.RIC.

N. 08088/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01213/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1213 del 2014, proposto da:
P P e avv. G D P, rappresentati e difesi dall'avv. G D P, con domicilio eletto presso l’avv. Cristina Conti in Roma, via A. Crivellucci, 21;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Cassazione n. 4187/2011, depositata il 21 febbraio 2011


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2014 il dott. S M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con sentenza della Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione 4187/2011 il Ministero dell’economia e delle finanze è stato condannato al pagamento in favore del ricorrente Pirone della somma di euro 4.850, oltre interessi legali dalla domanda nonché al pagamento della metà delle spese del giudizio di merito, distratte in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi euro 1.150,00 e della metà di quelle del giudizio di legittimità liquidate in complessivi euro 700,00.

La sentenza della cui esecuzione si tratta è passata in giudicato e tuttavia l’amministrazione non ha ad essa ottemperato.

Il Collegio ritiene che il ricorso in esame debba essere accolto nei limiti di seguito indicati.

Innanzi tutto risulta fondata la domanda proposta dai ricorrenti intesa alla integrale esecuzione della sentenza di cui in epigrafe, allo stato perdurando l’inadempimento del Ministero.

Diverse considerazioni valgono per la richiesta di condanna di risarcimento del danno da ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., secondo cui il giudice “salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato;
tale statuizione costituisce titolo esecutivo”.

Ritiene, infatti, il Collegio, muovendo dall’avviso per cui risarcimento del danno e penalità di mora sono due istituti connotati da struttura e funzioni diverse, rappresentando le c.d. astreintes, derivate da ordinamenti stranieri, misure coercitive indirette a carattere pecuniario, con finalità sanzionatoria e non risarcitoria, nella misura in cui non sono finalizzate a riparare il pregiudizio cagionato dalla mancata esecuzione della sentenza, ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e a stimolare il debitore all’adempimento, che quando l’esecuzione del giudicato consista (come nel caso in esame) nel pagamento di una somma di denaro, non è possibile far ricorso all’astreinte.

Si deve poi aggiungere che, nel caso in esame, la domanda di applicazione della misura prevista dalla disposizione dell’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. è stata proposta unitamente alla domanda di nomina di un Commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera d), cod. proc. amm.. Pertanto, seppure si prestasse adesione all’orientamento secondo il quale la misura della astreinte può trovare applicazione anche nel caso di sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, si dovrebbe affrontare il problema della compatibilità di tale misura con la nomina del Commissario ad acta. Ebbene, a tal riguardo la giurisprudenza (T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, 21 dicembre 2012, n. 1386) ha già avuto modo di evidenziare che la nomina del commissario ad acta, per il caso di persistente inerzia dell’Amministrazione esclude la possibilità di condannare quest’ultima anche al pagamento della astreinte: infatti, diversamente opinando, si correrebbe il rischio di far gravare, ingiustamente, sull’amministrazione le conseguenze sanzionatorie di eventuali ulteriori ritardi imputabili non ad essa, bensì all’ausiliario del giudice.

Tenuto conto delle suesposte considerazioni il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per accedere alla richiesta di applicazione della misura prevista dell’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., e che si debba piuttosto nominare sin d’ora un Commissario ad acta - nella persona del Dirigente responsabile dell’Ufficio IX della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze - affinché provveda, in sostituzione dell’amministrazione, entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di trenta giorni già assegnato al Ministero intimato per provvedere al pagamento delle somme dovute ai ricorrenti, a dare corso al pagamento medesimo, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo in ragione del carattere seriale della presente controversia, seguono la soccombenza.

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