TAR Napoli, sez. III, decreto decisorio 2020-03-02, n. 202000156
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 02/03/2020
N. 00156/2020 REG.PROV.PRES.
N. 00124/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 124 del 2016, proposto da
M D G, rappresentato e difeso dall'avvocato I M, con domicilio digitakle come da PEC reg. giustizia e dom. fisico eletto presso lo studio Vincenzo Ferraiuolo in Napoli, Riviera di Chiaia 276;
contro
Comune di Pompei in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E G, con domicilio digitale come da PEC reg. giustizia
per l'annullamento
del diniego di condono edilizio prot. n. 6817 del 29.10.2015, notificato in data 03.11.2015, relativo alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria prot. n. 40026 del 09.12.2004, e di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, connesso, preordinato e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato,
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 12 gennaio 2016;
Visto l'art. 80 e 35 cod. proc. amm.;
Viste le risultanze del fascicolo informatico;
Vista l’ordinanza collegiale n. 5410 del 19 novembre 2019 con la quale il giudizio è stato dichiarato interrotto per morte del ricorrente ;
Considerato che l’ordinanza è stata pubblicata e comunicata via PEC al difensore delle parti costituite in data 19.11.2019 e che successivamente il processo non è stato riassunto o proseguito nei termini di legge, in quanto non è stata presentata nuova istanza di fissazione udienza, in seguito all ‘ ordinanza interruttiva, né risulta la prosecuzione del giudizio ai sensi dell’art. 80 co 3 cpa nei termini ivi indicati, per cui lo stesso è da dichiararsi estinto ai sensi dell’art. 80 co 3 e 35 co 2 cpa;
Ritenuto che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.