TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2020-07-07, n. 202007773
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Testo completo
Pubblicato il 07/07/2020
N. 07773/2020 REG.PROV.COLL.
N. 10205/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10205 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
VI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Mari, Patrizia Gozzoli, Pietro Pizzolato, Federico Chiopris, Giorgio Castorina, Elena Mitzman, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandra Mari in Roma, via Alberto Caroncini, 51;
contro
TO dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Napolitano, Antonio Pugliese, Giorgio Vercillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Vercillo in Roma, piazza di Spagna, n. 15;
A) per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota prot. GSE/P20180049445 del 08.06.2018 recante “Comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d'ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990 del provvedimento di accoglimento delle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) riportate nell'“Allegato A – Elenco complessivo RVC”, presentate da EDILVI S.P.A.” con il quale il TO dei Servizi Energetici – GSE S.p.a., in persona del Direttore della Divisione Incentivi, avv. Vinicio Mosè Vigilante, ha avviato il procedimento di annullamento d'ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990 dei provvedimenti di accoglimento di n. 77 Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) presentate da VI S.p.a.;
- della nota prot. n. GSE/P20180057686 del 27.6.2018 recante “procedimento di annullamento d'ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990 del provvedimento di accoglimento delle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) riportate nell'“Allegato A – Elenco complessivo RVC”, presentate da EDILVI S.P.A”, con il quale il TO dei Servizi Energetici – GSE S.p.a., ha disposto la sospensione all'autorizzazione all'emissione trimestrale dei TEE del 30.06.2018 in relazione alle n. 77 RVC e della nota prot. GSE/P20180059369 del 04.07.2018, di identico contenuto;
- della nota prot. n. GSE/P20180077124 del 03.08.2018, recante ancora “procedimento di annullamento d'ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990 del provvedimento di accoglimento delle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) riportate nell'“Allegato A – Elenco complessivo RVC”, con il quale il medesimo TO ha confermato la sospensione all'autorizzazione all'emissione trimestrale dei TEE già disposta con i precedenti provvedimenti.
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EDILVI S.P.A. il 3\1\2019 :
della nota prot. GSE/P20180093766 del 10.10.2018, ricevuta dalla ricorrente via PEC in medesima data, recante “Procedimento di annullamento d'ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990 del provvedimento di accoglimento delle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) riportate nell'“Allegato A – Elenco complessivo RVC”, presentate da EDILVI S.P.A.”
C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EDILVI S.P.A. il 9\5\2019, per l’annullamento :
- del provvedimento prot. GSE/P20190009524 del 12.02.2019, ricevuto dalla ricorrente via PEC il 13.02.2019, recante “Chiusura del procedimento di annullamento d'ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990 del provvedimento di accoglimento delle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) riportate nell'“Allegato A – Elenco complessivo RVC”, presentate da EDILVI S.P.A.”, con il quale il TO dei Servizi Energetici – GSE S.p.a., in persona del Direttore della Divisione Incentivi, Daniele Novelli, ha comunicato ad VI S.p.a. l'annullamento d'ufficio del provvedimento di accoglimento di n. 77 RVC;
- di tutti gli atti precedenti e/o conseguenti, ivi inclusi quelli già impugnati nel corso del giudizio R.G. 10205/2018, prot. n. GSE/P20180049445 del 08.06.2018, prot. n. GSE/P20180057686 del 27.6.2018, prot. GSE/P20180059369 del 04.07.2018 e della nota prot. n. GSE/P20180077124 del 03.08.2018, prot. GSE/P20180093766 del 10.10.2018 e prot. n. GSE/P20180108787 del 7.12.2018;
- del documento del GSE “Progetti standard. Chiarimenti operativi”, del 2017, nei termini indicati in narrativa e nella misura in cui sia interpretato come applicabile retroattivamente al caso di specie;
per l’accertamento
del diritto della società VI S.p.A. alla percezione dei Certificati Bianchi spettanti ai sensi del D.M. 28.12.2012, con riferimento alle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) annullate a mezzo del provvedimento impugnato;
per la condanna
del TO dei Servizi Energetici – GSE s.p.a., ai sensi dell'art. 34 c.p.a.,:
- a porre in essere tutte le azioni conseguenti necessarie al riconoscimento dei Certificati Bianchi e/o comunque, anche in virtù di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c., all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio;
- a risarcire la società VI S.p.a. del danno da essa patito in ragione della sospensione dell'autorizzazione all'erogazione trimestrale dei Certificati Bianchi illegittimamente disposta dall'Ente, come quantificato in narrativa ed in ogni caso con riserva di ulteriore successiva quantificazione.
D) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EDILVI S.P.A. il 22\5\2019, per l’annullamento:
- del provvedimento prot. GSE/P20190032024 del 29.04.2019, ricevuto dalla ricorrente via PEC in medesima data, recante “Chiusura del procedimento di annullamento d'ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990 del provvedimento di accoglimento delle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) riportate nell'“Allegato A del provvedimento GSE/P20190009524, presentate da EDILVI S.P.A.” – Richiesta restituzione incentivi”;
- di tutti gli atti precedenti e/o conseguenti, ivi inclusi quelli già impugnati nel corso del giudizio R.G. 10205/2018, prot. n. GSE/P20180049445 del 08.06.2018, prot. n. GSE/P20180057686 del 27.6.2018, prot. GSE/P20180059369 del 04.07.2018 e della nota prot. n. GSE/P20180077124 del 03.08.2018, prot. n. GSE/P20180093766 del 10.10.2018 e prot. n. GSE/P20180108787 del 7.12.2018 e prot. GSE/P20190009524 del 12.02.2019;
- del documento del GSE “Progetti standard. Chiarimenti operativi”, del 2017, nei termini indicati in narrativa nel ricorso del 11.04.2019 e nella misura in cui sia interpretato come applicabile retroattivamente al caso di specie.
per l’accertamento
del diritto della società VI S.p.A. alla percezione dei Certificati Bianchi spettanti ai sensi del D.M. 28.12.2012, con riferimento alle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) annullate a mezzo del provvedimento impugnato con il ricorso dell'11.04.2019 e a mantenere i CB spettanti in base alle predette RVC, analiticamente indicati nel provvedimento impugnato con il presente ricorso.
per la condanna
del TO dei Servizi Energetici – GSE s.p.a., ai sensi dell'art. 34 c.p.a.:
- a porre in essere tutte le azioni conseguenti necessarie al riconoscimento dei Certificati Bianchi e/o comunque, anche in virtù di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c., all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio;
- a risarcire la società VI S.p.a. del danno da essa patito in ragione della sospensione dell'autorizzazione all'erogazione trimestrale dei Certificati Bianchi illegittimamente disposta dall'Ente, come quantificato in narrativa ed in ogni caso con riserva di ulteriore successiva quantificazione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del TO dei Servizi Energetici S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 84, commi 5 e 6, del d.l. n. 18/2020, convertito nella legge 24 aprile 2020, n.27;
Relatore nella camera di consiglio da remoto del giorno 8 maggio 2020 la dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- VI s.p.a. (d’ora in avanti anche VI) premette, in punto di fatto: di essere una P.M.I. innovativa ex art. 4 del D.L. 3/2015, che dall’anno 2011 ha sviluppato al proprio interno una divisione “ESCo”, che rende in favore di clienti pubblici e privati servizi di progettazione e consulenza nel settore energetico, ottenendo la certificazione UNI CEI 11352 quale “Energy service company”; nell’ambito della sua attività di gestione dei procedimenti amministrativi volti all’ottenimento degli incentivi previsti dalla specifica normativa in tema di efficientamento energetico ovvero dei certificati bianchi (“CB” o “TEE”), proponeva al GSE diverse richieste di verifica e certificazione (RVC) relative a progetti standardizzati in numerosi settori (installazione di caldaie ad alta efficienza, isolamento termico di pareti e coperture, installazione di collettori solari per l’acqua calda sanitaria, installazione di inverter in motori elettrici operanti su sistema di pompaggio).
Tali richieste (RVC) erano tutte approvate dal GSE, con conseguente erogazione degli incentivi spettanti.
Successivamente il GSE avviava il procedimento per l’annullamento d’ufficio degli incentivi e, nelle more, sospendeva l’erogazione trimestrale dei certificati bianchi ed, infine, disponeva l’annullamento d’ufficio del provvedimento di accoglimento delle RVC e quantificava gli importi da restituire a carico di VI.
Con ricorso introduttivo VI chiede l’annullamento, previa domanda cautelare, sia della nota 8 giugno 2018 con la quale il GSE comunicava l’avvio del procedimento di annullamento d’ufficio in relazione ad alcune “richieste di verifica e certificazione” sia dei successivi provvedimenti (del 27 giugno 2018 e del 3 agosto 2018) con i quali il GSE, nelle more della definizione del procedimento di