TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2013-01-14, n. 201300022

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2013-01-14, n. 201300022
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201300022
Data del deposito : 14 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01698/1999 REG.RIC.

N. 00022/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01698/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1698 del 1999, proposto da:
D F, rappresentato e difeso dagli avv. Santo Barilla', Francesca D'Agostino, con domicilio eletto presso Santo Barilla' Avv. in Reggio Calabria, via Spagnolio, 15;

contro

A.F.O.R. Azienda Forestale Regione Cal. - Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. A A, con domicilio eletto presso A A Avv. in Reggio Calabria, via Valentino, 4;

per il riconoscimento

del diritto al pagamento per le tredici festività soppresse in forza dell'art. 26 l.r. 19.10.1992 n° 20, della somma di £ 3.041.133, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.F.O.R. Azienda Forestale Regione Cal. - Catanzaro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2012 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente, all’epoca dei fatti dipendente a tempo indeterminato come operaio specializzato dell’AFOR – Azienda Forestale Regione Calabria, deduce che l’Azienda, negli anni dal 1994 al 1997, non avrebbe corrisposto il trattamento economico relativo a tutte le 13 festività annue.

Più precisamente espone di aver ricevuto il trattamento economico soltanto per 2 giornate nel 1995 e nel 1997 mentre per l’anno 1994 e per l’anno 1996 non sarebbe stato corrisposto alcun trattamento economico per le festività.

Chiede quindi la condanna dell’AFOR al pagamento delle differenze spettanti, che quantifica in complessive £ 3.346.987.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione presso l’UPLMO di Reggio Calabria, ha proposto il ricorso oggi all’esame del Collegio.

Si è costituita in giudizio l’AFOR deducendo l’infondatezza del ricorso per erronea interpretazione delle disposizioni di legge.

Con decreto del Giudice delegato n. 98 del 27 gennaio 2012 il ricorso è stato dichiarato perento, in applicazione del disposto di cui all’art. 1 comma 1 All. 3 del D.lgs. 104/2010. A seguito di presentazione dell’istanza di cui all’art. 1 comma 2 dell’All. 3 al D.lgs. 104/2010, il decreto di perenzione è stato con provvedimento presidenziale n. 1470 del 3/6 luglio 2012, con il quale è stata altresì fissata l’udienza pubblica per la trattazione della causa.

Con memoria depositata in data 18 dicembre 2012, il ricorrente ha modificato la domanda, riducendo l’importo richiesto per il trattamento economico relativo alle festività, facendo riferimento solo alle sei giornate di festività soppresse di cui all'art. 1, L. 5 marzo 1977, n. 54.

All’udienza pubblica del 19 dicembre 2012 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Pur non essendo stata sollevata dalle parti la relativa questione, il Tribunale deve, preliminarmente, verificare la sussistenza della propria giurisdizione in ordine alla controversia in esame.

Il ricorrente, all’epoca dei fatti di causa, era dipendente a tempo indeterminato dell’AFOR, con rapporto di pubblico impiego. La controversia riguarda questioni attinenti al rapporto di lavoro anteriori alla data del 30 giugno 1998, per le quali quindi, ai sensi dell’art. 45 comma 17 del D.lgs. 80/1998, permane la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L’azione è stata proposta entro il termine del 15 settembre 2000, previsto dalla medesima disposizione.

Ciò precisato in ordine alla ritualità e tempestività dell’azione proposta, il Collegio richiama l’orientamento espresso dalla Cassazione SSUU (sentenza n. 16779/2005), che ha affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie aventi contenuto meramente patrimoniale, proposte dagli operai forestali, ogni qual volta la pretesa dedotta in giudizio trovi titolo immediato e diretto in tale rapporto di lavoro, nel senso che questo, considerato nella sua costituzione, nel suo svolgimento o nella sua estinzione, funzioni da momento genetico dei diritti azionati in giudizio.

Il Tribunale ritiene pertanto sussistente la propria giurisdizione.

Sempre in via preliminare deve ora essere rilevata l’inammissibilità del ricorso sollevata dall’AFOR per mancata sottoscrizione dell’atto introduttivo del giudizio da parte del ricorrente, in assenza di procura speciale rilasciata in tal senso al difensore, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 1034 del 1971, dell'articolo 35, comma 1, del T.U. n. 1054 del 1924 e dell'articolo 6, comma 4, del r.d. n. 642 del 1907.

In ossequio alle disposizioni sopra richiamate, applicabili ratione temporis in relazione alla data di proposizione del gravame (alla stregua delle quali vanno valutati i requisiti formali), deve considerarsi inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto dinanzi al giudice amministrativo sottoscritto dal solo avvocato o procuratore legale, al quale la rappresentanza tecnica sia stata conferita con mandato generale alle liti e non con mandato speciale, posto che il potere di azione non è stato validamente esercitato, essendo la procura generale ad lites insufficiente ad attribuire al difensore il potere di rappresentanza processuale (cfr. T.A.R. Torino sez. I 3 dicembre 2010 n. 4384;
T.A.R. Catanzaro sez. I 3 febbraio 2009 n. 93;
T.A.R. Napoli sez. V 1° aprile 2008 n. 1715;
Consiglio di Stato, IV, 7 maggio 1999, n. 798).

Per completezza il Tribunale rileva poi che il ricorso si presenta inammissibile anche sotto ulteriori profili.

Con la domanda proposta con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente chiede il pagamento del trattamento economico, asseritamente non corrisposto dall’AFOR, per le tredici giornate di festività previste dall’art. 2 della L. 27/5/1949 n. 260.

L’art. 1 della L. n. 54/1977 ha “soppresso” le seguenti festività, agli effetti civili:

- Epifania (poi ripristinata ai sensi dell'art. 1, D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792);

- S G;

- Ascensione;

- C D;

- S A P e P (ripristinata, solo per il Comune di Roma, quale festa del S P, ai sensi dell'art. 1, D.P.R. n. 792/1985).

L’art. 1 L. 54/1977 ha altresì stabilito che, a decorrere dal 1977, la celebrazione della festa nazionale della Repubblica e quella della festa dell'Unità nazionale hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre;
pertanto cessano di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4 novembre

Ai sensi della L. n. 260/1949, come modificata dalla L. 90/1954, per le festività nazionali, anche se cadono di domenica, ai lavoratori è corrisposta una giornata normale di paga, se non prestano attività lavorativa;
se invece, in tali giornate, rendono la loro prestazione è dovuta, oltre alla retribuzione della normale giornata di paga, una seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente svolte, maggiorate della percentuale per il lavoro festivo. Quanto alle festività soppresse, ai sensi dell’art. 5 della L. 260/1949, nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell'anniversario della liberazione (25 aprile), della festa del lavoro (1° maggio) e nel giorno dell'unità nazionale (4 novembre), ai salariati retribuiti in misura fissa, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per lavoro festivo. Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera.

Come si evince dal quadro normativo sopra riportato la disciplina del trattamento economico per le festività è differente a seconda che, in quelle giornate, sia stata o meno prestata attività lavorativa.

Venendo al ricorso in esame, tra la documentazione a corredo dell’atto introduttivo del giudizio il ricorrente ha depositato delle buste paga da cui risulta la corresponsione del trattamento economico in questione per alcune giornate festive.

Che alcune giornate siano state pagate è circostanza che lo stesso ricorrente deduce come pacifica. L’interessato lamenta il mancato pagamento di altre giornate, ma non fornisce alcuna prova circa l’omessa retribuzione.

Ad esempio avrebbe dovuto produrre in giudizio i cedolini stipendiali di tutti i mesi degli anni 1995-1997, al fine di dimostrare il mancato pagamento di tutte le giornate di festività per le quali vanta il proprio diritto).

Deve altresì aggiungersi che con la memoria depositata in data 18 dicembre 2012 il ricorrente ha ridotto la somma richiesta riferendola esclusivamente alle festività soppresse di cui all'art. 1, L. 5 marzo 1977, n. 54.

Come sopra precisato il pagamento di tali giornate è differente a seconda che vi sia stata o meno attività lavorativa. Anche rispetto a tale profilo il ricorrente non allega alcuna documentazione probatoria.

In conclusione, il ricorso in esame dev’essere dichiarato inammissibile per genericità della domanda, in relazione, da un alto, all’imprecisa individuazione della normativa applicabile, dall’altro al mancato assolvimento dell’onere di allegazione di fatti su cui si fonda la domanda stessa.

Va evidenziato, a tal fine, che chi agisce in giudizio a tutela di un proprio diritto deve indicare e allegare tutti gli elementi, i dati e i documenti idonei a sostenere le proprie ragioni. Se tali elementi mancano viene meno il fatto costitutivo della domanda e viene impedito al giudice di esaminare il merito del ricorso.

Ciò assume ancora maggiore rilevanza laddove si controverta, come nel caso di specie, su diritti soggettivi, ambito questo non governato dalla regola del principio dispositivo con metodo acquisitivo, bensì dal principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., applicabili, in tal caso, anche al processo amministrativo.

Nel caso di specie manca totalmente la prova del mancato pagamento da parte dell’AFOR. Né è utile a superare tale “ deficit ” probatorio la riduzione del quantum della domanda , effettuata con memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica: seppur ridotta nell’ammontare la domanda risulta comunque carente del suo presupposto fondamentale, ossia della dimostrazione dell’asserito mancato pagamento di spettanze da parte del datore di lavoro.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile anche sotto tale profilo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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