TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-03-12, n. 202100209

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-03-12, n. 202100209
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202100209
Data del deposito : 12 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/03/2021

N. 00209/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00125/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 125 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, via Calatafimi, 2;

contro

Ministero dell'Interno e Prefettura di -OMISSIS- U.T.G., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;

per l'annullamento

- del decreto (prot. n.-OMISSIS-) emesso dalla Prefettura di -OMISSIS- in data -OMISSIS- e notificato in pari data, con cui si è disposta la revoca delle misure di accoglienza;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del D.L. n. 137 del 2020;

Relatore nella pubblica udienza del giorno 16 dicembre 2020 la dott.ssa Simona De Mattia e rilevato che la stessa si è svolta mediante collegamento da remoto con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. Con il presente ricorso il ricorrente, cittadino extracomunitario già beneficiario della misura di accoglienza e in attesa di riconoscimento della protezione internazionale, impugna il provvedimento con cui la Prefettura di -OMISSIS-, in data-OMISSIS-, ha disposto la revoca della predetta misura, per avere egli tenuto un comportamento irrispettoso e violento nei confronti di altro migrante beneficiario dell’accoglienza, nonché per avere il medesimo introdotto alcolici all’interno della struttura, in tal modo violando le regole del centro.

A sostegno del gravame deduce l’illegittimità dell’atto impugnato sotto distinti profili e, in particolare, per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento e per difetto di motivazione in ordine all’accertamento della gravità delle violazioni commesse a giustificazione dell’immediato suo allontanamento dal centro di accoglienza.

Si è costituita in giudizio, per resistere, la Prefettura di -OMISSIS- – Ufficio Territoriale del Governo.

Il Tribunale, con ordinanza n. -OMISSIS-, ha respinto la domanda di concessione della misura cautelare, avendo ritenuto correttamente valutati, da parte della Prefettura, sia i presupposti per la revoca dell’accoglienza, sia le condizioni per omettere la comunicazione di avvio del procedimento.

All’esito della pubblica udienza del 16 dicembre 2020, tenutasi mediante videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” la causa è stata trattenuta in decisione.

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