TAR Bologna, sez. I, sentenza 2016-12-09, n. 201601017
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Pubblicato il 09/12/2016
N. 01017/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00570/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 570 del 2009, proposto da:
Godmau Corporate Finance S.r.l. Ora Summa Finance Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. G A F C.F. FRRGLB36P12A944B, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Vascelli, 8;
contro
Comune di Bologna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti G C C.F. CRSGLI54B65A944S, M M C.F. MNTMRA57L42A944C, con domicilio eletto presso Ufficio Legale del Comune di Bologna in Bologna, piazza Maggiore 6;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Bologna - Settore Territorio e Urbanistica del 17 marzo 2009 pg. 64091 portante ordine di ripristino di presunti abusi edilizi in Bologna, Via Valle di Preda 13;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bologna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2016 il dott. U D C e uditi per le parti i difensori G A F e M M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui le era stata ordinata la demolizione di un volume realizzato senza permesso sul lastrico di un edificio esistente con una struttura lignea.
Il primo motivo di ricorso non costituirebbe una nuova costruzione, ma semplice intervento pertinenziale soggetto a D.I.A. che sarebbero da considerarsi come nuova costruzione solo se superassero il 20% del volume dell’edificio principale, pertanto la norma sanzionatoria non può che essere quella della sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore venale.
Il secondo motivo contesta che si possa procedere a demolizione parziale senza aver verificato se essa possa avvenire senza arrecare pregiudizio alle parti restanti dell’immobile.
Si costituiva in giudizio il Comune di Bologna chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato.
Le opere contestate sono state realizzate senza titolo edilizio e senza autorizzazione paesaggistica in quanto si tratta di un nuovo volume che rientra tra gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica che richiedono il permesso di costruire. Non può parlarsi di pertinenza come afferma la ricorrente, in quanto il nuovo volume modifica la sagoma dell’edificio oltre ad esservi superficie utile denunciata al catasto. Qui non vi è un uso pertinenziale durevole, ma ampliamento dell’uso principale dell’edificio.
Trattandosi di nuova costruzione non è possibile applicare la mera sanzione pecuniaria, ma è doveroso ordinare quella demolitoria.
Quanto al secondo motivo, esso è infondato in fatto ed in diritto: in fatto in quanto è evidente che eliminare una struttura in legno posta sopra un lastrico solare non comporta nessun pregiudizio per il resto dell’edificio, in diritto perché il Comune può limitarsi ad ordinare la demolizione e deve essere il privato a dimostrare l’impossibilità di realizzare l’intervento senza danneggiare il resto dell’immobile con perizia asseverata.
Il ricorso va respinto con condanna al pagamento delle spese processuali.