TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2018-01-10, n. 201800197
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Pubblicato il 10/01/2018
N. 00197/2018 REG.PROV.COLL.
N. 12541/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12541 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
V C, rappresentata e difesa dagli avvocati M G T, F F, A P, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via degli Scipioni 268/A;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Regione Emilia Romagna, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della nota n. 37380 in data 2 agosto 2016 del Ministero della salute, recante rigetto della domanda di riconoscimento di titolo di medico specialista in Medicina Generale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2017 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Si impugna la nota in epigrafe indicata con cui il Ministero della salute ha rigettato la domanda di riconoscimento di titolo di medico specialista in Medicina Generale a suo tempo conseguito presso l'Universitatii de Stat de Medicina si Farmacie “Nicolae Testemitanu” di Chisinau (Repubblica Moldova) nonché del titolo di specialista in “Medicina di famiglia”. Questa la motivazione del Ministero: <<la predetta specializzazione non rientra tra quelle indicate nel decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria” e che, pertanto, non potendosi riconoscere titoli che non trovano un corrispettivo negli ordinamenti didattici italiani, non ricorrono i presupposti giuridici per ottenere il riconoscimento della specializzazione in medicina di famiglia in possesso della S.V.>> .
La nota veniva impugnata per violazione di legge e difetto di motivazione, soprattutto con particolare riguardo alla omessa valutazione della fattispecie in relazione all’art. 36 del decreto legislativo n. 206 del 2007, il quale disciplina il corso di formazione specifica in medicina generale.
Si costituiva in giudizio l’intimata amministrazione statale per chiedere il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2017 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso veniva infine trattenuto in decisione.
Tutto ciò premesso osserva il collegio che:
a) Secondo quanto attestato in data 11 dicembre 2009 dalla Ambasciata d’Italia a Chisinau la ricorrente ha conseguito un Diploma Universitario di III livello, con specializzazione postuniversitaria in “Medicina di famiglia”, che le consente <<l’esercizio della professione di “medico generico”>> (cfr. all. 5 della produzione di parte ricorrente depositata in data 8 luglio 2016);
b) come testimoniato dalla copiosa produzione di parte ricorrente depositata in data 31 ottobre 2017 (cfr. docc. da 14 a 18), il Ministero della salute ha più volte stabilito, in relazione ad altri casi, che il titolo di Medico di Medicina Generale “è riconosciuto equivalente al Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale di cui all’art. 36 del d.lgs. 206/2007 e s.m.” ;
c) alla luce di quanto appena riportato va da sé che l’intimata amministrazione, con la nota impugnata e sopra partitamente riportata, ha del tutto omesso una siffatta valutazione, ossia il possibile giudizio di equivalenza tra titolo di studio posseduto dalla ricorrente e il suddetto diploma di formazione specifica ex art. 36 cit.;
d) di qui la presenza dei denunziati vizi di difetto di motivazione e di istruttoria;
e) l’amministrazione statale, nel sottoporre a riesame l’intera vicenda, dovrà dunque tenere conto di tali particolari ed evidenziati profili.
In conclusione il ricorso è fondato, nei sensi e nei limiti di cui sopra, e deve essere accolto, con conseguente annullamento della nota ministeriale in epigrafe indicata.