TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2022-03-29, n. 202202074

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2022-03-29, n. 202202074
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202202074
Data del deposito : 29 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/03/2022

N. 02074/2022 REG.PROV.COLL.

N. 04636/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- proposto da -OMISSIS-rappresentata e difesa da se stessa elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via M.lo da Caravaggio n. 45 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

nei confronti

Centro Servizi Amministrativi di Napoli, Scuola Secondaria di I° Grado "F. Russo", in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;

per l'ottemperanza

della Sentenza del Tar Campania Napoli, sez. IV, n. 44/2013 pubblicata il 03/01/2013, rilasciata in forma esecutiva in data 12/02/2013, notificata l'08/03/2013 al MIUR e il 27/11/2013 alla Scuola Statale Secondaria di I° "F.Russo" e passata in giudicato;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 la dott.ssa P B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato ai soggetti meglio in epigrafe indicati in data 24 novembre 2020 e depositato il successivo 25 novembre, parte ricorrente espone che con la sentenza n. 44/2013 pubblicata il 03/01/2013, il Tar Campania Napoli, sezione IV, accoglieva la domanda avanzata dalla ricorrente -OMISSIS-proposta affinché venisse accertato il diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica del proprio figlio diversamente abile e per l’effetto condannava il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite che liquidava in complessivi €. 1.000,00 oltre I.V.A, C.P.A. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario

Espone altresì che la sentenza, oggi passata in giudicato, (come da certificato depositato in all. 2 del ricorso) rilasciata con formula esecutiva in data 12/02/2013, veniva notificata, al MIUR presso la sede in Roma al Viale Trastevere 76/A, in data 08/03/2013 e alla Scuola Secondaria Statale di I° Grado “F. Russo”, con sede in Napoli alla via V. Marrone, 67/69, in data 27/11/2013. ma rimaneva ineseguita per la parte relativa alle spese di giudizio.

2. Parte ricorrente conclude il ricorso formulando le seguenti domande:

A) sia ordinato all’intimata amministrazione di dare esecuzione alla invocata pronuncia mediante il pagamento secondo gl’importi innanzi indicati in favore dell’istante;

B) qualora la P.A. non vi provveda nel termine che il Tar riterrà opportuno assegnare, chiede sin d’ora la nomina di Commissario ad Acta perché, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, adotti i provvedimenti del caso finalizzati al richiesto pagamento, il tutto a carico e spese dell’amministrazione medesima;

C) chiede ai sensi dell’art. 112, co. 3, c.p.a. la condanna dei convenuti al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria maturati successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, tenuto conto del tempo ormai intercorso dalla sua pubblicazione;

D) chiede la condanna delle Amministrazioni intimate al pagamento delle spese della presente fase di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato che si dichiara anticipatario.

E) chiede altresì fissarsi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, co. 4, lett. e), D. Lgs. 104/10, una somma di denaro a carico delle intimate amministrazioni, da corrispondere ai ricorrenti per ogni ulteriore violazione o inosservanza successiva, ovvero, per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato, tenuto conto del tempo ormai intercorso dalla sua notifica.

Dichiara che il contributo unificato da versare per la presente controversia è di euro 300,00.

3. Le Amministrazioni evocate non risultano costituite in giudizio.

4. Alla camera di consiglio del 17 novembre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione ed è stato trovato parzialmente fondato.

In via preliminare si evidenzia che, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale nella materia, il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l'esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio sia ove liquidate in favore della parte, sia nel caso in cui siano liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario (T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 22-05-2013, n. 2630).

Nel merito occorre rilevare che sulla sentenza in epigrafe indicata, rilasciata in forma esecutiva in data 12/02/2013, notificata l'08/03/2013 al MIUR e il 27/11/2013 alla Scuola Statale Secondaria di I° "F.Russo", si è formato il giudicato, per non essere stata proposta impugnazione avverso la stessa (cfr. deposito del 25 novembre 2020 della certificazione di passaggio in giudicato del 15 febbraio 2017).

E’ pure decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. 31/12/1996 n. 669, secondo cui «le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.”.

Stante, dunque, l’idoneità del titolo giudiziale all’esecuzione e perdurando l’inerzia dell’amministrazione intimata, va dichiarato l’obbligo della stessa di conformarsi alla sentenza del TAR Campania, Napoli sezione IV, 03 gennaio 2013, n. 44/2013 provvedendo al pagamento entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa (o, se anteriore, dalla data di notificazione a istanza di parte) della presente decisione, degli importi liquidati a suo carico a titolo di spese giudiziali ed accessori con la citata decisione di cui si chiede l’esecuzione, oltre agli interessi legali a far data dalla notifica del titolo e sino al soddisfo e il rimborso del contributo unificato qualora versato a favore dell’avvocato ricorrente.

La corresponsione degli interessi legali richiesti dalla parte ricorrente ai sensi dell’art.112, comma 3, sono dovuti, quando le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale, in mancanza di diversa convenzione intervenuta tra le parti (art.1224 c.c.).

Va, invece, esclusa la ricorrenza dei presupposti per pervenire all’accoglimento della richiesta di liquidazione di una somma di danaro a titolo di penalità di mora ai sensi dell’art.114 comma 4 lett.e) c.p.a. per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato in ragione della natura ampiamente satisfattiva del tasso di interesse applicato per il ritardo con decorrenza fissata sino al soddisfo, e quindi suscettibile di ricoprire anche l’ulteriore eventuale ritardo a maturarsi.

Per il caso di perdurante inadempimento dopo il decorso del termine di trenta giorni, si nomina sin da ora, come richiesto da parte ricorrente, quale Commissario ad acta il Prefetto di Napoli o un funzionario all’uopo delegato, il quale dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dietro presentazione di specifica istanza di parte ricorrente e verifica dell’eventuale intervenuto adempimento.

L’eventuale compenso del Commissario, da porsi a carico dell’amministrazione soccombente e da calcolare ai sensi del D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dovrà essere liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, nonché la precisazione se l’attività è stata svolta al di fuori dell’orario di servizio. La parcella andrà presentata dal Commissario nei termini di decadenza previsti dall’ art. 71 d.P.R. 115/2002 (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952).

5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo a favore del difensore antistatario, con rimborso del contributo unificato se versato.

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