TAR Lecce, sez. I, sentenza 2023-06-26, n. 202300830

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2023-06-26, n. 202300830
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202300830
Data del deposito : 26 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/06/2023

N. 00830/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00382/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 382 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
C R, rappresentato e difeso dall'avvocato A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Lizzano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Agnese Caprioli in Lecce, via Scarambone 56;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) della nota del 28.12.2018 a firma del Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, arch. Rosanna Borsci (prot. 140/2018) recante ad oggetto: “ Recupero delle somme non versate a titolo di contributo di costruzione relativamente al permesso di costruire n. 8 del 23/01/2009 – P.E. 3556/2018”, notificata a mani del ricorrente il 09/01/2019;

b) di ogni altro atto o provvedimento connesso, propedeutico, presupposto o consequenziale a quello impugnato;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RIZZO COSIMO il 7\10\2019:

dell’ulteriore nota del Responsabile dell’ufficio tecnico comunale (prot. 7612/2019), recante ad oggetto: “Recupero delle somme non versate a titolo di contributo di costruzione relativamente al permesso di costruire n. 8 del 23/01/2009 – P.E. 3556/2008”, con la quale il Comune di Lizzano ha reiterato l’intimazione formulata con la precedente nota datata 28/12/2018, notificata il 09/01/2019, oggetto del ricorso introduttivo del giudizio.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lizzano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 maggio 2023 la Cons.dott.ssa P M e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.E’ impugnata l’epigrafata nota del 28.12.2018 del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, (prot. 140/2018) recante ad oggetto “ Recupero delle somme non versate a titolo di contributo di costruzione relativamente al permesso di costruire n. 8 del 23/01/2009 – P.E. 3556/2018 ”, con la quale veniva significato quanto segue: “ a seguito della verifica della sua pratica/posizione è emerso che l’importo da Lei versato quale contributo del costo di costruzione è stato calcolato senza tener conto della normativa regionale in vigore al momento del rilascio del titolo abilitativo. Ai sensi e per gli effetti del comma 9 dell’art. 16 del D.P.R. n. 308/01, infatti, il “costo di costruzione” è

determinato periodicamente dalle Regioni, e come nel caso è in concreto avvenuto dapprima con DGR n. 449/2006, poi con l’art.2 della L.R. n. 1/2007 e poi ancora con le successive Delibere di G.R. n. 2268/2008, n. 2081/2009 e n. 766/2010. L’ufficio, nella determinazione del quantum di tale componente del contributo da versare, ha tuttavia effettuato un “errore nella relativa liquidazione in quanto non corrispondente alle determinazioni regionali ratione temporis (direttamente) vigenti e con la presente, non essendo il credito prescritto, nel comunicare la rettifica di calcolo operata, chiede il pagamento di integrazione dell’importo da Lei originariamente dovuto in favore del bilancio comunale per l’utilizzazione per il perseguimento dei fini istituzionali dell’ente .”

1.1.A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.

-Violazione di legge: art. 16, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. edilizia) ed art. 21-nonies Legge 7 Agosto 1990 n° 241.

-Violazione dei principi fondamentali dell’Ordinamento: principio del legittimo affidamento e/o di buona fede.

-Domanda indennitaria subordinata.

1.2. Con motivi aggiunti notificati il 7 settembre 2019 e depositati in giudizio il 7 ottobre 2019 il ricorrente ha altresì impugnato anche l’ulteriore nota del Responsabile dell’ufficio tecnico comunale (prot. 7612/2019), recante ad oggetto: “ Recupero delle somme non versate a titolo di contributo di costruzione relativamente al permesso di costruire n. 8 del 23/01/2009 – P.E. 3556/2008 ”, con la quale il Comune di Lizzano ha reiterato l’intimazione formulata col precedente provvedimento datato 28/12/2018, notificato il 09/01/2019, oggetto del ricorso introduttivo del giudizio.

1.3. L’11 aprile 2019 si è costituito in giudizio il Comune di Lizzano contestando l’ex adverso dedotto e insistendo per la reiezione del ricorso.

All’udienza di smaltimento del 25 maggio 2023, svolta mediante collegamento da remoto in videoconferenza tramite applicativo Microsoft Teams, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2.Preliminarmente, rileva il Collegio che sussiste la giurisdizione (esclusiva) dell’adito T.A.R., ex art. 133 primo comma lettera f) c.p.a., poiché l’oggetto del giudizio (che verte su “atti paritetici” della P.A. in materia edilizia) è, anzitutto ed essenzialmente, costituito dall’accertamento del (preteso) diritto del Comune di Lizzano (e del correlativo obbligo dell’interessato) al versamento di un “conguaglio” sul contributo concessorio correlato al rilascio del permesso di costruire n.8 del 23/01/2009.

3.Nel merito, il ricorso è invece infondato e deve essere rigettato.

3.1.La res controversa è stata definitivamente risolta dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la quale si è chiarito che “gli atti con i quali la p.a. determina e liquida il contributo di costruzione, previsto dall'art. 16 D.P.R. n. 380 del 2001, non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicistica, ma costituiscono l'esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire, stante la sua onerosità, nell'ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico e soggetta, in quanto tale, al termine di prescrizione decennale, sicché ad essi non possono applicarsi né la disciplina dell'autotutela dettata dall'art. 21-nonies l. n. 241 del 1990 né, più in generale, le disposizioni previste dalla stessa legge per gli atti provvedimentali manifestazioni di imperio. La p.a., nel corso di tale rapporto, può pertanto sempre rideterminare, sia a favore che a sfavore del privato, l'importo di tale contributo, in principio erroneamente liquidato, richiedendone o rimborsandone a questi la differenza nell'ordinario termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.) decorrente dal rilascio del titolo edilizio, senza incorrere in alcuna decadenza” (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 12/2018).

Alla stregua dei principi sopra riportati, resta escluso che la determinazione e richiesta dei contributi concessori debbano avvenire "una tantum" al momento del rilascio del permesso di costruire, ben potendo (ed anzi dovendo) intervenire anche successivamente per l'eventuale differenza in favore del bilancio comunale, purché nell'ordinario termine di prescrizione decennale, e ferma restando la necessità (rispettata nel caso di specie) di riferimento a tariffe già approvate alla data del rilascio del permesso di costruire.

3.2. Ciò premesso, l’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ribadisce l’onerosità del permesso di costruire mediante versamento di un contributo articolato su due componenti: oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) e costo di costruzione.

Tale contributo, determinato al momento del rilascio del ridetto titolo, è suscettibile di rideterminazione in due casi:

a) quando intervenga la scadenza del permesso di costruire con un suo rinnovo o una variante al titolo edilizio che incrementi il carico urbanistico (Consiglio di Stato Sez. IV, 27 aprile 2012, n. 2471;
Sez. IV, n. 1504/2015);

b) quando, nell’adozione del primitivo provvedimento di determinazione, vi sia stato un errore nel calcolo del contributo rispetto alla situazione di fatto e alla disciplina vigente al momento (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, n. 6033/2012;
Sezione Quarta, 12 giugno 2017, n. 2821).

Il citato art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 dispone che “L’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni”, in relazione a una serie di indicatori tipizzati (comma 4);
in mancanza di definizione delle tabelle parametriche regionali e fino alla definizione delle tabelle stesse, “i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale” (comma 5), come del pari “Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale” (comma 6).

Il costo di costruzione per i nuovi edifici, invece, “è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457…... Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica (I.S.T.A.T.)…”.

Nella Regione Puglia, l’art. 2 (“Determinazione del costo di costruzione decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”) della Legge Regionale 1° febbraio 2007, n. 1, con riferimento al costo di costruzione, stabilisce, poi, che:

<<

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi