TAR Milano, sez. I, sentenza 2022-11-14, n. 202202520

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2022-11-14, n. 202202520
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202202520
Data del deposito : 14 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/11/2022

N. 02520/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01393/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1393 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Peschiera Borromeo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato T U, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Lanzone n. 31;

Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A F, A M, V P, P M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A M in Milano, via della Guastalla 6;

Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Lucia Tamborino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza Citta' di Lombardia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento del Comune di Peschiera Borromeo, Settore pianificazione urbana, Servizio mobilità e ambiente, del 28.3.2018 di irrogazione della sanzione della sospensione della licenza di esercizio per il trasporto di persone, nonché del parere della Commissione tecnica disciplinare del 28.2.2018, nonché degli articoli 24, 40, 50 comma 5, e 60, comma 7, del R.R. 2/2014, “Regolamento del bacino di traffico del sistema aereoportuale lombardo del servizio taxi”, nonché dell'articolo 6 del regolamento approvato con DGR X/4591 del 17.12.2015, nonché dei atti presupposti, connessi e conseguenti;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 21/7/2022:

per l'annullamento del provvedimento del Comune di Peschiera Borromeo, Settore pianificazione urbana, Servizio mobilità e ambiente, datato 28.3.2018 di irrogazione della sanzione della sospensione della licenza di esercizio, del provvedimento della Commissione tecnica disciplinare regionale del 6.3.2018, atti comunali 109675/2018, degli articoli 24, 40, 50, comma 5, e 60, comma 7, del R.R. 2/2014, “Regolamento del bacino di traffico del sistema aereoportuale lombardo del servizio taxi”, nonché dell'articolo 6 del regolamento approvato con DGR X/4591 del 17.12.2015.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Peschiera Borromeo, del Comune di Milano e della Regione Lombardia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 settembre 2022 il dott. A M T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente, titolare della licenza di esercizio di autovetture da piazza (taxi) n. -OMISSIS- rilasciata dal Comune di Peschiera Borromeo, insorge avverso il provvedimento indicato in epigrafe con cui la prefata Amministrazione ha irrogato nei suoi confronti la sanzione della sospensione della licenza di esercizio per il trasporto di persone per quindici giorni ai sensi degli articoli 24, 40 e 50 del Regolamento Regionale della Lombardia n. 2/2014 (“ Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale del servizio taxi ”, di seguito “Regolamento”).

Il provvedimento scatursice dalla segnalazione pervenuta in data 22 giugno 2017 al Comune di Milano dal Grand Hotel et de Milan, in cui sono state rappresentate le seguenti circostanze riguardanti un trasporto effettuato dall’odierno ricorrente:

una cliente ha preso il taxi da Malpensa … una volta salita … è stata offerta lei una sigaretta. La cliente ha rifiutato la proposta spiegandogli la sua allergia al fumo…il taxista fregandosene … ha guidato con la sigaretta accesa e con la musica alta. La cliente una volta arrivata in hotel nota il fatto che il tassametro fosse spento ed è stata chiesta la tariffa esorbitante di oltre Euro 140,00 … Il vetturiere cerca di 2 spiegare al tassista il disappunto della cliente il quale comincia ad urlare sia fuori dall’hotel che nell’hotel stesso … non contento il tassista ha minacciato più volte il vetturiere

Con nota prot. n. 428623 del 26 settembre 2017, il Comune di Milano ha comunicato l’avvio del procedimento, contestando la violazione degli artt. 24 e 40 del Regolamento

A seguito della seduta della Commissione Tecnica Disciplinare tenutasi il 13 dicembre 2017, nel corso della quale è stato ascoltato il ricorrente, è stato disposto un supplemento istruttorio da eseguirsi tramite la Polizia Locale.

Quest’ultima, in data 5 febbraio 2018, ha acquisito le dichiarazioni del signor -OMISSIS-, vetturiere dell’hotel segnalante, e del sig. -OMISSIS-, vice-direttore dell’albergo presente ai fatti, i quali hanno confermato le circostanze esposte nella segnalazione.

Il 28 febbraio 2018 la Commissione ha deciso di applicare la sanzione oggi gravata, portata ad esecuzione dal competente Comune di Peschiera Borromeo.

Il ricorso introduttivo è affidato ai seguenti motivi:

- con riferimento al Regolamento:

1. “Illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo della indeterminatezza e dell’inosservanza del regolamento regionale 2/2014”;

2. “Violazione dell’articolo 1 della legge 689/81 e dell’articolo 11 bis della legge 21/92 – violazione del principio di legalità”;

3. “Illegittimità per contraddittorietà, perplessità – violazione dell’articolo 86, comma 3 del Codice della strada”;

- con riferimento al Regolamento approvato con DGR 4591 del 17 dicembre 2015:

4. “Illegittimità per violazione del principio di certezza del diritto e della tempestività della contestazione. Violazione degli articoli 1 e 2, comma 2, della legge 241/90 e degli articoli 1 e 14 della legge 689/81”;

5. “Illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo della violazione dell’articolo 1 della legge 689/81, dell’articolo 1 della legge 241/90, dell’articolo 3 della legge 241/90 – dell’eccesso di potere sotto il profilo della illogicità, del difetto di ponderazione, del difetto di proporzionalità”;

6. “Illegittimità in via derivata” del provvedimento sanzionatorio in ragione delle precedenti censure.

Con motivi aggiunti depositati il 21 luglio 2022, il ricorrente ha altresì censurato il provvedimento sanzionatorio per “Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere con riferimento alla prima contestazione – violazione del diritto di difesa”, in quanto non sono stati portati a conoscenza del ricorrente, durante il procedimento, gli atti relativi al supplemento istruttorio eseguito dalla Polizia Locale.

Le amministrazioni vocate in giudizio si sono costituite in resistenza.

All’udienza pubblica di smaltimento del 22 settembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono destituiti di fondamento e devono pertanto essere rigettati.

Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, si osserva che le violazioni contestate – tassametro spento e comportamenti scorretti nei confronti del passeggero - corrispondono chiaramente alle fattispecie di cui: all’art. 24 del Regolamento, il quale alla lettera a) prescrive che “ l’autovettura adibita al servizio taxi deve […] essere dotata di tassametro omologato ” e che “ la visibilità del tassametro non può essere limitata in nessun modo ”;
all’art. 40, lett. d), che impone di tenere sempre un comportamento corretto nei confronti degli utenti.

Il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione del principio di legalità, posto che le fattispecie sanzionatorie amministrative possono essere previste soltanto dalla legge, va disatteso per l’assorbente ragione che le norme poste a fondamento del provvedimento impugnato trovano fondamento nella legislazione regionale e in particolare nell’art. 28, comma 5, della L.R. n. 6/2012, ai cui sensi “ la Giunta regionale, al fine di migliorare la qualità dei servizi e di contenere i relativi costi di gestione, definisce con regolamento una disciplina omogenea per l'esercizio del servizio di taxi nel bacino aeroportuale, stabilendo in particolare […] le modalità di svolgimento del servizio di taxi e i relativi requisiti e condizioni di esercizio, ivi incluse le conseguenze, stabilite da una commissione disciplinare, della mancata ottemperanza alle condizioni di esercizio da parte dei titolari delle licenze ”.

Con il quarto motivo il ricorrente si duole dell’estensione delle sanzioni pecuniarie di cui all’art. 86, comma 3, d.lgs. 285/1992 alle violazioni del Regolamento prevista dall’art. 50.

La censura appare inconferente rispetto alla materia del contendere, posto che nessuna sanzione pecuniaria è stata applicata al ricorrente. Anche ove si dovesse interpretare la censura in esame nel senso che si sarebbe dovuto applicare al ricorrente la sanzione economica anziché quella interdittiva in concreto irrogata, essa sarebbe comunque infondata, atteso che la sanzione impugnata è del tutto aderente alla disciplina del Regolamento, del cui fondamento legislativo si è detto sopra.

Il quarto motivo è manifestamente infondato, atteso che è pacifico il rispetto del termine di centottanta giorni decorrente dalla comunicazione dell’avvio del procedimento.

Nemmeno si può dubitare della legittimità dell’art. 6, comma 1, Regolamento di cui al DGR 4591 del 17 dicembre 2015, atteso che l’individuazione del dies a quo nell’avvio del procedimento è del tutto coerente con il pacifico principio vigente in materia sanzionatoria secondo cui il termine per la conclusione del procedimento non decorre fintanto che l’amministrazione non abbia acquisito tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per valutare la sussistenza di una condotta sanzionabile (ex plurimis, Cass. civ., Sez. V, 29 febbraio 2008 n. 5467).

Peraltro, il ricorrente non censura la congruità del tempo intercorso fra la conoscenza dei fatti e l’avvio del procedimento, pertanto tale profilo non è sindacabile in questa sede.

Anche il quinto motivo va rigettato, atteso che il ricorrente deduce l’illegittimità del divieto di trasferimento della licenza in pendenza del procedimento di cui all’art. 50, comma 8 del Regolamento e dell’art. 6, comma 4, Regolamento di cui al DGR 4591 del 17 dicembre 2015, considerato che non viene allegato alcunché riguardo un eventuale intendimento di cessione della licenza.

L’infondatezza dei motivi sin qui esaminati impone il rigetto anche del sesto motivo di ricorso, con cui si denuncia l’illegittimità in via derivata del provvedimento sanzionatorio.

Con il ricorso per motivi aggiunti, in disparte l’irrilevante contestazione della strategia difensiva del Comune di Milano, ritenuta contraddittoria dal ricorrente, quest’ultimo deduce la violazione del proprio diritto di difesa per violazione dell’articolo 7 del Regolamento di funzionamento della Commissione tecnica disciplinare di cui all’art. 60 del Regolamento, il cui comma 3 prevede che “ qualora all’esito delle integrazioni istruttorie emergano nuovi elementi, questi devono essere comunicati all’operatore senza indugio e comunque entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando allo stesso operatore un termine non superiore a quindici giorni per eventuali controdeduzioni ”.

Sul punto, si osserva che all’esito dell’integrazione istruttoria disposta dalla Commissione non è emerso alcun nuovo elemento, dato che i soggetti ascoltati dalla Polizia Locale hanno confermato circostanze già oggetto della segnalazione che ha dato origine al procedimento e già note al ricorrente.

I fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato, pertanto, erano già ab origine conosciuti dal ricorrente, il quale tuttavia, in sede di ricorso introduttivo, non li ha mai specificamente contestati.

Atteso quanto sopra, non è ravvisabile nella specie nessuna lesione del diritto di difesa del ricorrente.

Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della peculiarità delle circostanze sottese al giudizio.

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