TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-11-28, n. 202202172
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Testo completo
Pubblicato il 28/11/2022
N. 02172/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00328/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 328 del 2022, proposto da
Vo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F L, F M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del decreto dirigenziale n. 977 del 3 febbraio 2022 – comunicato a mezzo pec il successivo 7 febbraio – di revoca dell'aggiudicazione definitiva in favore dell'A.T.I. Vo S.r.l.;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto e non comunicato, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi vantati dall'A.T.I. ricorrente;
nonché per la condanna
della Regione Calabria al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'A.T.I. Vo S.r.l., anche a titolo di responsabilità precontrattuale e danno da ritardo ex art. 2 bis, comma 1, L. n. 241/90 e s.m.i.;
in subordine, ove la revoca fosse ritenuta legittima, al pagamento di un equo indennizzo ex art. 21 quinquies, comma 1-bis, L. n. 241/90 e, in ogni caso, al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2022 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con atto ritualmente notificato l’8.3.2022 e depositato il 9.3.2022 la Vo s.r.l. in proprio e n.q. di impresa mandataria di A.T.I. costituenda con le Imprese Ecoross S.r.l. e B.M. Service S.r.l. in liquidazione, ha esposto:
-) essa aveva partecipato, unica concorrente, alla procedura aperta per lo “ Affidamento del servizio di accettazione, imballaggio, stoccaggio temporaneo, carico, trasporto, recupero e/o smaltimento in ambito internazionale comunitario dei rifiuti aventi codici cer [20.03.01] prodotti nel territorio della regione Calabria ”, approvata con D.D.G. n°16993 del 10.12.2013, per l’importo complessivo stimato indicativamente in € 77.760.000,00, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ex artt. 81 e 82, d.lgs. n. 163/06 e s.m.i., ratione temporis applicabile;
-) con nota prot. n. 0113808 dell’1.4.2014 veniva disposta la sua esclusione, avverso la quale proponeva ricorso comprensivo di istanza cautelare, a sua volta accolta con ordinanza n. 266/14;
-) riavviata la procedura, con verbale di gara n. 9 dell’1.10.2014 la Regione disponeva l’aggiudicazione provvisoria in suo favore;
-) con successiva nota prot. n. 313589 del 7.10.2014 veniva avviata la verifica di congruità dell’offerta, a seguito della quale il 16.10.2014, l’A.T.I. Vo trasmetteva le deduzioni, ritenuta congrua con nota prot. n. 34015 del 29.10.2014, di talché, con nota prot. n. 348508 del 5.11.2014 veniva comunicata ex art. 79, d.lgs. n. 163/06, l’aggiudicazione provvisoria;
-) il successivo 5.12.2014 l’A.T.I. Vo, essendo trascorsi 60 gg. dall’adozione dell’aggiudicazione provvisoria sollecitava la Regione a disporre l’aggiudicazione definitiva dell’appalto e i successivi 10.2.2015, 12.3.2015, 27.5.2015 e 11.6.2015 reiterava analoga diffida;
-) nelle more, veniva pubblicata la sentenza di questo Tribunale 6.3.2015 n. 495, con la quale veniva accolto il ricorso avverso l’esclusione dell’A.T.I. Vo;
-) con decreto dirigenziale prot. n. 455 del 19.6.2015 veniva disposta l’aggiudicazione definitiva in favore dell’A.T.I. Vo;
-) il successivo 3.8.2015 veniva inoltrata la cauzione definitiva per l’importo di euro 2.667.450,00;
19) ai sensi del par. 4.2. n. 12 del disciplinare di gara, che condizionava la sottoscrizione del contratto all’ottenimento “nel più breve tempo possibile delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di imballaggio e/o stoccaggio temporaneo e/o trasbordo e/o trasporto transfrontaliero”, in data 9.10.2015 l’A.T.I. Vo inoltrava le notifiche riguardanti un impianto di trattamento e recupero in capo alla società Naturcomval Ambiental S.L. di Hoya Gonzalo (Albacete) e la Consejeria du Medio Ambiente di Castilla – La Mancha (Notifiche-Centro-Codice CER-Quantità-Destino): -IT016669 Ecoross 200301 15.000 ton Spagna – R12/R1;
-IT016672 Calabra Maceri 200301 15.000 ton Spagna – R12/R1; -IT016673 Ecosistem 200301 10.000 ton Spagna – R12/R1 -IT016675 Sambatello (RC) 200301 40.000 ton Spagna – R12/R1
-) il successivo 19.10.2015 l’A.T.I. Vo chiedeva alla Regione il rilascio delle autorizzazioni relative alle dotazioni impiantistiche necessarie per l’attivazione del servizio e in data 17.11.2015 lo stesso comunicava di essere in grado di iniziare il servizio, avendo la disponibilità dei centri di confezionamento in balle dei rifiuti;
-) il 14.1.2016 venivano ricevute note di rilievo, da parte del Vice-consejero circa l’osservanza del c.d. “principio dell’autosufficienza” di cui all’art. 11, par. 1, lett. g) punto i) del Regolamento EU del 14.1.2016 n. 1013, cui seguivano controdeduzioni dell’ATI Vo, rigettate dall’Autorità di destino il successivo 29.3.2016, che in data 10.2.2016 denegava le autorizzazioni richieste;
-) a seguito delle problematiche riscontrate in ordine alle succitate notifiche l’A.T.I. si attivava per stabilire ulteriori rapporti negoziali con impianti e paesi di destino diversi, depositando in data 19.2.2016 presso il competente ufficio della Regione Calabria ulteriori notifiche transfrontaliere: -IT016670 Sambatello 200301 10.000 ton Portogallo – D1; -IT016671 Ecoross 200301 15.000 ton Spagna – R12/R1; -IT016674 Calabra Maceri 200301 20.000 ton Spagna – R12/R1, -IT016679 Sambatello 200301 50.000 ton Portogallo – D1, - IT016680 Sambatello 200301 25.000 ton Spagna – R12/R1;
-) la Regione non approvava l’operazione di smaltimento in discarica e c onseguentemente, venivano annullate le notifiche IT016670 e IT016679, nonostante, soggiunge la ricorrente, l’operazione fosse compresa nell’autorizzazione dell’impianto di destino e fosse stata dichiarata eseguibile dal legale rappresentate del medesimo;
-) con nota n. 5882 del 30.6.2016, l’Agencia de residus de Catalunya autorizzava la notifica IT016671 dell’1.4.2016, che l’A.T.I. Vo trasmetteva, con nota n. 2125/16 del 4.8.2016, alla Regione, ritenendo così inveratasi la condizione per la stipula del contratto d’appalto, in conformità al disciplinare di gara;
-) con nota del 26.2.2016 l’A.T.I. chiedeva alla Regione la consegna del sito di Sambatello e comunicava l’acquisto delle apparecchiature meccaniche necessarie per l’imballaggio;
-) con nota prot. n. 78658 del 9.3.2016 la Regione assentiva alla proposta di una “variante migliorativa” emersa nelle interlocuzioni con l’A.T.I. Vo, consistente nell’introduzione della c.d. “fase di trito-vagliatura” dei rifiuti e di “dirottare la frazione secca in argomento verso altri Stati facenti parte dell’Unione europea”;
-) l’A.T.I. Vo formalizzava quindi la proposta citata, acquisita al protocollo regionale n. 170779 del 26.5.2016;
-) con nota dell’11.10.2016 l’A.T.I. Vo sollecitava la Regione a completare l’istruttoria sulla medesima proposta allegando parere legale a conforto della stessa;
-) con nota del 9.11.2016 la Regione rappresentava la sussistenza di verifiche istruttorie per completare l’iter in esame;
-) con note del 10.11.2016 e 14.11.2016 l’A.T.I. Vo riscontrava la precedente comunicazione della Regione;
-) con nota prot. n. 370468 del 12.12.2016 la Regione comunicava l’insussistenza delle condizioni per procedere alla stipula del contratto;
-) con nota del 30.12.2016 l’A.T.I. Vo manifestava il proprio interesse all’esecuzione del servizio appaltato, senza ottenere riscontro dalla Regione, per cui il successivo 7.4.2017 si svolgeva sul punto una riunione tra i funzionari della Regione e i rappresentanti dell’A.T.I.;
-) con nota del 2.5.2017 l’A.T.I. riscontrava la succitata comunicazione della Regione prot. n. 370468 del 12.12.2016 (conosciuta solo nel corso della succitata riunione) diffidando l’Ente alla stipula del contratto, e così anche reiterava l’8.6.2017, trasmettendo tutta la documentazione di gara all’A.N.AC., per lo svolgimento di attività ispettiva;
-) con nota prot. n. 192395 del 9.6.2017, la Regione riscontrava la nota del 2.5.2017 senza riscontrare quanto rappresentato nella nota dell’8.6.2017;
-) con comunicazione del 19.6.2017 l’A.T.I. Vo rispondeva ai rilievi formulati dall’Amministrazione regionale;
-) con missiva prot. n. 246497 del 26.7.2017 la Regione riscontrava le ultime note dell’A.T.I., cui seguiva risposta della ricorrente del 2.8.2017;
-) con comunicazione prot. n. 290073 del 18.9.2017 la Regione riscontrava l’ultima nota dell’A.T.I. Vo;
-) il 6.11.2017 l’A.T.I. Vo rispondeva ai rilievi formulati dalla Regione preannunciando la proposizione di azione legale;
-) con nota prot. 0398990 del 22.12.2017 la Regione riscontrava la succitata comunicazione, imputando all’A.T.I. VIbeco responsabilità in ordine alla mancata stipula del contratto d’appalto;
-) con nota del 5.1.2018 l’A.T.I. chiedeva un incontro con il Presidente della G.R. e l’Assessore del ramo e il 12.6.2018 sollecitava l’A.N.AC. in ordine all’istruttoria avviata sulla de qua;
-) con decreto a contrarre n. 9747 dell’11.9.2018 la Regione indiceva una procedura aperta per l’affidamento del “servizio di trasporto e trattamento in impianti extraregionali muniti di AIA, dei rifiuti CER 19.05.03 e 19.12.12 prodotti dall’impianto di Sambatello e provenienti dai comuni ricadenti nell’ Ambito Territoriale Ottimale di Reggio Calabria (ATO 5 RC)”, con scadenza per la presentazione dell’offerta