TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2021-11-16, n. 202111812
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Pubblicato il 16/11/2021
N. 11812/2021 REG.PROV.COLL.
N. 07510/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7510 del 2021, proposto da
Ninfeo Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato I G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Costabella n. 23;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato U G, dell’Avvocatura Capitolina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato da Roma Capitale sull'istanza di permesso di costruire presentata al prot. n. QI/34134/2015 per la realizzazione di un immobile residenziale in conformità alla disciplina urbanistico-edilizia di cui alle N.T.A. del vigente P.R.G.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2021 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone parte ricorrente – proprietaria di un’area catastalmente meglio identificata in atti, ricadente nel PRG del 2008 in “Città da Ristrutturare”, “Tessuti prevalentemente Residenziali”, all’interno di un programma integrato - di avere richiesto a Roma Capitale il permesso di costruire con istanza prot. QI 34134/2015, ai sensi dell’art. 52 delle NTA che ammette, nella zona di interesse, la “Nuova Edificazione” (NE) per intervento diretto.
Precisa che L’art. 52 delle N.T.A. del P.R.G. vigente prevede espressamente nei “Tessuti” della Città da Ristrutturare anche la nuova edificazione (NE) per intervento diretto senza cioè dover attendere lo strumento attuativo del Programma Integrato ad esclusione delle aree che nel precedente P.R.G. del 1965 e successive variazioni erano destinate a “zona agricola, verde pubblico e servizi pubblici” per i quali è prescritto, invece, il ricorso al Programma Integrato. In altri termini, è prevista nei Tessuti residenziali la nuova edificazione “NE” per intervento diretto, con esclusione, però, delle sole aree destinate dal precedente P.R.G. del 1965 a zona agricola “H” o a verde pubblico “N” e servizi pubblici “M1”, “M3”, per le quali è prescritto il ricorso al Programma Integrato;i parametri edificatori per la nuova edificazione per intervento diretto sono previsti al comma 5 del citato art. 52 e sono strettamente connessi alla destinazione urbanistica che le aree avevano nel precedente PRG del 1965 e successive varianti.
Afferma che la propria area non era classificata zona agricola nel precedente strumento urbanistico.
Con nota prot. n. 12666 del 27/01/2020, l’Ufficio comunicava, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990, un preavviso di rigetto per asserito “ contrasto con l’art. 52, comma 4 lett. a) in quanto il progetto prevede il superamento dell’indice di EF di 0,3 mq/mq ”.
Presentate osservazioni (nelle quali si evidenziava che una modesta porzione del terreno era destinata a viabilità nel PRG del 1965 con vincolo però decaduto), l’Amministrazione rimaneva inerte e tale condizione non veniva a cessare neppure all’esito dell’apposita diffida inoltrata a mezzo PEC il 21.05.2021 con la quale si chiedeva l’adozione di un provvedimento espresso e conclusivo del procedimento.
Da qui, l’odierno ricorso con il quale parte ricorrente lamenta l’illegittimità dell’inerzia della PA per violazione e falsa applicazione degli artt. 2 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 e violazione del principio di buon andamento ed efficienza di cui all’art. 97 Cost. e chiede di accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Roma che non ha ancora provveduto a pronunciarsi sull’istanza di permesso di costruire presentata nell’anno 2015 protocollo