TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-02-10, n. 202302370

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-02-10, n. 202302370
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202302370
Data del deposito : 10 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/02/2023

N. 02370/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04281/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4281 del 2011, proposto da
M M, in qualità di erede di R M, rappresentato e difeso dall'avvocato R S, con domicilio eletto presso il suo studio in Colleferro, via S. D'Acquisto, 9 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Pomezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A R, con domicilio eletto presso lo studio Fabio Lucchesi in Roma, via Parioli, 63 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

dell’ordinanza n. 56 del 14 dicembre 2010 con la quale il Comune di Pomezia ha ingiunto al sig. R M la rimozione di opere abusivamente realizzate sull’area demaniale marittima;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pomezia e del Ministero dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2022 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con ordinanza Comune di Pomezia, 14 dicembre 2010, n. 56, l’ente locale ha ingiunto al sig. R M, ai sensi e per gli effetti degli artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione, la rimozione delle opere realizzate abusivamente sull’area demaniale marittima in località Torvaianica Lungomare delle Sirene n. 431 (« mq 31 circa coperti da porzione di villino bifamiliare a due piani fuori terra e mq 64 circa scoperti, quasi interamente pavimentati e delimitati da recinzione in muratura con accesso al mare regolato da cancello in legno» ) delle quali era già stata ordinata la rimozione con decreto Capitaneria di Porto di Roma, 7 aprile 1994, n. 42.

2. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il sig. M ha impugnato la predetta ordinanza, notificatagli in data 22 febbraio 2011, chiedendone l’annullamento sulla base di quattro motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, ha lamentato l’illegittimità dell’ordinanza per « eccesso di potere nonché per travisamento ed erronea valutazione dei fatti» , sostenendo: a) che il Comune di Pomezia aveva errato a considerare abusive le opere descritte nell’ordinanza in quanto le stesse erano state « oggetto di nulla osta del 30 marzo 1963 e di permesso di costruire in sanatoria n. 284 del 7 giugno 2007 »; b) che lo stesso ente non aveva considerato che – a seguito del decreto Capitaneria di Porto di Roma, n. 42/1994 – il ricorrente aveva provveduto al pagamento delle « indennità arretrate » e aveva richiesto « la regolarizzazione della concessione » per l’area demaniale.

2.2. Con il secondo motivo, ha contestato il provvedimento gravato per « eccesso di potere, illogicità e contraddittorietà tra più atti », sostenendo che l’ordinanza di demolizione si poneva in contraddizione con i nulla osta e i provvedimenti autorizzativi rilasciati per le opere in questione.

2.3. Con il terzo motivo, ha sostenuto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per « violazione e falsa applicazione del r.d. 30 marzo 1942, n. 427 (Codice della Navigazione) », asserendo, ancora una volta, che l’amministrazione aveva errato a qualificare come abusiva l’occupazione dell’area demaniale, e ciò in quanto la stessa « è stata regolarizzata o comunque è in corso di regolarizzazione ».

2.4. Con il quarto motivo, infine, ha lamentato l’illegittimità dell’ordinanza gravata per « violazione e falsa applicazione del principio di affidamento [nonché] del principio di proporzionalità ed adeguatezza dell’azione amministrativa [nonché ancora per] difetto di

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