TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2014-07-11, n. 201407453

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2014-07-11, n. 201407453
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201407453
Data del deposito : 11 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09085/2010 REG.RIC.

N. 07453/2014 REG.PROV.COLL.

N. 09085/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9085 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Studio Polispecialistico Nomentano Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti F S, L M ed E S, con domicilio eletto presso il loro studio, in Roma, viale Gorizia, 14;

contro

- Regione Lazio, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall’avv. R B, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale, in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
- Presidente della Regione Lazio nella qualità di Commissario ad Acta per la Sanita' della Regione stessa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n.12, è per legge domiciliato;

nei confronti di

- Casa di Cura Nuova Clinica Latina Spa, Casa di Cura Villa Domelia, Casa di Cura Madonna delle Grazie srl, non costituite;
- Centro Medico Specialistico “Villanova” srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Luisa Bellini, Vito Bellini e Giuseppe Graziosi, con domicilio eletto presso il loro studio, in Roma, Via Orazio 3;
- Medical House Vigne Nuove srl, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Graziosi, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, Via Orazio 3;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo,

a. del Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario ad Acta per la Sanità (giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 23.04.3010) n. 44 del 2010, pubblicato sul BURL n. 24 del 28/06/2010, avente ad oggetto la "Remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale dei soggetti privati accreditati per l'anno 2010", nella parte determinativa dei tetti di spesa per le prestazioni di Risonanza Magnetica Nucleare (di seguito: RMN), nonché gli atti ad esso allegati, relativi alla determinazione dei tetti di spesa ed allo schema di accordo, ed il conseguenziale accordo sottoscritto dalla ricorrente;

b. per quanto di ragione, e si opus sit, del Decreto Commissariale n. 33/2010 e dei successivi Decreti Commissariali n. U0037 del 24.04.2010 e n. 49 del 31.05.2010, recanti rettifiche ed integrazioni ai programmi operativi di cui al citato Decreto 33/2010;

nonché, quanto ai successivi motivi aggiunti notificati il 24 gennaio 2012, del predetto

DCA

44/2010 ed inoltre degli atti ad esso allegati, tra i quali, segnatamente:

c. della deliberazione n. 86 del 19.02.2010 della Giunta regionale del Lazio, avente ad oggetto l'accreditamento provvisorio del Centro Medico Polispecialistico Villanova s. r.

1. per le prestazioni di RMN con attribuzione al medesimo della fascia E;

d. della deliberazione n. 7 del 13.01.2010 della Giunta regionale del Lazio, nella parte in cui dispone di aggiornare la Tabella A della

DGR

434/2007 per la struttura Villa Domelia s.r.l. con inserimento in fascia di accreditamento D del corrispondente macchinario di RMN;

e. dei provvedimenti formali -ove esistenti- con i quali la Regione ha disposto l'integrazione della

DGR

434/2007 nei confronti delle strutture Medical House Vigne Nuove s.r.l. e Madonna delle Grazie S.p.a., con attribuzione alle predette società, rispettivamente, della fascia C e D per le apparecchiature di RMN di cui le stesse sono titolari con annullamento, in ogni caso, delle relative variazioni;

f. ove necessario, della DGR n. 434/2007 nella parte in cui è stata integrata dalle delibere e dai provvedimenti indicati al punto che precede;

g. di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente, dipendente e/o comunque connesso.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, del Commissario ad acta, del Centro Medico Specialistico “Villanova” srl e di Medical House Vigne Nuove srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2014 il dott. G S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il proposto gravame la società ricorrente ha impugnato il Decreto del Commissario ad acta, in epigrafe indicato, nella parte in cui ha determinato i tetti di spesa per le prestazioni di risonanza magnetica per i soggetti accreditati per l'anno 2010.

In punto di fatto deve essere evidenziato che:

1) la struttura ricorrente dopo un complesso ed annoso contenzioso con la Regione Lazio per l’accreditamento della propria apparecchiatura di RMN, sfociato in una serie di sentenze e decisioni sia in fase cognitoria che di esecuzione (cfr., in particolare,

TAR

Lazio, RM, n. 2674/2002, n. 2013/2006, n. 15137/2006, n. 10915/2006 confermata in appello, n. 606/2009, n. 2622/2009), ha ottenuto alfine il predetto accreditamento e il relativo budget annuale di riferimento (assegnato per la prima volta, per il 2008, con DCA n. 52 del 17.7.2009, e poi confermato nel medesimo importo anche per il 2009);

2) dopo tale vicenda giudiziaria ha potuto iniziare ad operare, in accreditamento, con il nuovo macchinario da 1,5 Tesla, ma nei limiti di budget di cui alla fascia B di classificazione, relativa all’originaria apparecchiatura da 0,5 Tesla, e che tuttavia il TAR, nel disporre tale assetto, aveva ad esso attribuito carattere comunque temporaneo, destinato a produrre effetti sino alla fine del 2009, come previsto dal Piano di Rientro della spesa sanitaria. E ciò anche in ragione del fatto che nel corso del giudizio conclusosi con la sentenza n. 606/2009, era emerso che, mentre tutte le altre strutture sanitarie accreditate per la RMN avevano avuto la possibilità di adeguare i propri macchinari ai nuovi requisiti tecnici di cui alla DGR n. 423/2006, tale opportunità era stata negata alla ricorrente a causa del rifiuto della Regione di dare esecuzione alla sentenza n. 2013/06, che aveva riconosciuto il diritto dell’istante all’accreditamento per RMN. Il ritardo nell’attivazione del rapporto, risolto solo dal Commissario ad acta nel maggio 2007, aveva impedito infatti alla società ricorrente (precisa la stessa) di avviare e completare la procedura di sostituzione del vecchio obsoleto macchinario prima che la Regione bloccasse tutte le procedure a causa dell’entrata in vigore del Piano di Rientro;

3) la società ricorrente ha quindi chiesto, alla scadenza del Piano predetto, in occasione della predisposizione del nuovo Piano Sanitario triennale, la classificazione dell’apparecchiatura (da 1,5 Tesla) in propria dotazione, nella fascia F ad essa maggiormente rispondente, con attribuzione del relativo budget per il 2010, ed ha impugnato con ricorso n.5334/2010 la determinazione con cui è stata rigettata la suddetta istanza;

4) nell'ambito del giudizio attivato con il citato ricorso lo Studio Polispecialistico Nomentano ha quindi formulato motivi aggiunti contestando il comportamento incoerente e discriminatorio della Regione che, mentre aveva opposto alla ricorrente stessa, nel diniego in impugnativa, l’intangibilità dell’assetto programmatorio esistente al momento del Piano di Rientro, aveva disposto invece, per altre strutture, dandone atto nel DCA n. 44/2010 (Remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale dei soggetti privati accreditati per l’anno 2010), la variazione della fascia di accreditamento dei macchinari di RMN in loro dotazione (nel DCA predetto sono in proposito operati riferimenti ad Axa Medica, Villa Domelia, Centro Polispecialistico Villanova, Casa di Cura Villa dei Pini di Anzio, Madonna delle Grazie, Medical House Vigne Nuove). La ricorrente ha evidenziato che per talune di dette strutture l’intervenuta fascia di classificazione, con attribuzione di un budget più elevato di quello originario, non trovava alcuna valida giustificazione tale da legittimare il trattamento derogatorio rispetto ai rigidi divieti imposti dal Piano di Rientro. Ha contestato in particolare, al fine di evidenziare la perpetrata disparità di trattamento, quanto deciso dalla P.A. nei riguardi del Centro Polispecialistico Villanova (cui la P.A. avrebbe accordato l’accreditamento non già in esecuzione di un provvedimento giudiziale ma sulla base di autonome valutazioni di opportunità), della Casa di Cura Villa Domelia (anche per questa avendo la P.A. variato la classificazione non in conseguenza di una decisione giurisdizionale ma per valutazioni autonome e discrezionali) e delle strutture Madonna delle Grazie e Medical House Vigne Nuove per le quali, all’esito dell’accesso (oltre che di autonome ricerche) non sono stati rinvenuti i “provvedimenti giudiziari” che avrebbero giustificato la nuova classificazione né sono stati reperiti provvedimenti formali, di emanazione regionale, “che avrebbero dovuto recepire la predetta prescrizione e che nei primi mesi del 2010 la Regione dichiarava essere di imminente emanazione”. Alla luce di quanto precede, risulterebbe dunque incomprensibile e ingiustificabile il fatto che proprio alla ricorrente, per la quale solo in ritardo, per le vicende sopra esposte, è stato attivato il rapporto di accreditamento, sia stata negata la possibilità di ottenere un aggiornamento della propria posizione nell’ambito della Tab. A di cui alla

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi