TAR Napoli, sez. III, sentenza 2022-11-10, n. 202206933

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2022-11-10, n. 202206933
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202206933
Data del deposito : 10 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/11/2022

N. 06933/2022 REG.PROV.COLL.

N. 04856/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4856 del 2021, proposto da
Consorzio Agrario Provinciale di Benevento in Liquidazione Coatta Amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento

- della nota prot. n. 15211/RU del 11.08.2021, notificata a mezzo pec in pari data, con cui l'Ufficio delle Dogane di Benevento ha revocato la licenza fiscale di esercizio a suo tempo rilasciata al Consorzio Agrario Provinciale di Benevento per la gestione del deposito commerciale di prodotti energetici sito in località Largario snc in Castelfranco in Miscano (BN), intimando la restituzione della licenza in originale e dei DAS vidimati e non compilati, nonché di ogni altro atto ad esso connesso, consequenziale e/o presupposto;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore ;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2022 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I. Il Consorzio ricorrente impugna il provvedimento di revoca della licenza fiscale di esercizio rilasciata per la gestione del deposito commerciale di prodotti energetici sito in località Largario snc in Castelfranco in Miscano (BN), con contestuale intimazione alla restituzione dell’atto in originale e dei DAS vidimati.

II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di diritto:

a) violazione e/o falsa applicazione dell’art.1, comma 1078, della legge di bilancio per l’anno 2020, dell’art.3 della l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost.;

b) eccesso di potere per erroneità nei presupposti, difetto di istruttoria, irrazionalità, illogicità manifesta e violazione del principio di proporzionalità.

III. Si è costituita l’Agenzia intimata, concludendo per il rigetto del ricorso.

IV. All’udienza pubblica dell’11.10.2022, fissata per la trattazione, la causa è stata introitata per la decisione.

V. Il ricorso è fondato.

VI. Si premette in fatto che:

a) con nota del 7.06.21, l'Ufficio delle Dogane di Benevento, notificava al Consorzio Agrario Provinciale (CAP), attuale ricorrente, l’avviso di avvio del procedimento amministrativo di revoca della licenza fiscale ITOOBNYOOl87X, relativa al deposito commerciale di prodotti energetici ubicato in Castelfranco in Miscano (BN) alla località Largario snc:

1. non avendo il suddetto deposito, per le annualità 2019 e 2020, movimentato alcun quantitativo di prodotto, in contrasto, quindi, con quanto disposto dall'art. 1, comma 1078, della Legge di Bilancio del 30/12/2020 n.178;
tale normativa avrebbe, nella specie, introdotto, nel caso, appunto, di inoperatività del deposito prolungatasi per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi e non derivante da documentate e riscontrabili cause oggettive di forza maggiore, la revoca della licenza fiscale di esercizio di deposito commerciale di prodotti energetici assoggettati ad accisa, di cui all'art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 4/1995;

2. rilevandosi, altresì, che il medesimo CAP, in merito agli adempimenti per l'emissione del Das elettronico, stabiliti dall'art.11 del D.L. 124/2019 e adottati dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con determina direttoriale del 10.05.2020 prot. n.138764/ RU, aveva comunicato, con comunicazione del 27.11.20, di non aver provveduto, a differenza degli altri depositi, ad adeguare il proprio sistema informatico a causa della propria inattività temporanea;

b) in data 16.06.2021 il CAP ricorrente riscontrava la suddetta comunicazione manifestando "forte interesse" alla riapertura del deposito sito in Castelfranco in Miscano, "oggi ancor più alla luce di una imminente opera di riorganizzazione aziendale", chiedendo, pertanto, l'archiviazione del procedimento;

c) in data 11.08.202l, l'Ufficio delle Dogane di Benevento notificava al medesimo CAP ricorrente il provvedimento definitivo di revoca della licenza, quivi gravato, "ritenuto di non poter accogliere la richiesta di archiviazione in quanto le motivazioni addotte non trovano riscontro nella normativa su richiamata, art. l, comma 1078, della legge di bilancio del 30/ 12/ 2020 n.178, poiché l'inoperatività del deposito inizia dal 01/01/2019 e si protrae alla data odierna e non dipende da documentate e riscontrate cause oggettive di forza maggiore ma dalla carenza della figura dell'Agente a gestire il deposito e per violazione agli obblighi previsti dall'art. 11 del D.L.124/2019 e adottati con Determina Direttoriale del 10 maggio 2020 prot n.138764/ RU che prevedeva di adeguare entro il 30/11/2020, i sistemi informatici per l'invio telematico dei DAS".

VII. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione art. 1, comma 1078, della legge di bilancio per l’anno 2020 nonché l’eccesso di potere.

VII.

1. Deduce, in proposito, la medesima parte che la Legge di Bilancio 2020, al comma 1078 dell’art.1, avrebbe introdotto una norma dal contenuto fortemente innovativo al fine di regolamentare un nuovo caso di revoca dei provvedimenti autorizzativi già rilasciati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai sensi dell’art.23 del TUA. Orbene, con specifico riguardo ai depositi di oli minerali ed ai depositi di stoccaggio dei medesimi prodotti - fatta eccezione per i depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti -, i provvedimenti autorizzativi per la gestione degli impianti in regime di deposito fiscale nonché la licenza fiscale di esercizio di deposito commerciale di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all’art.25 del TUA sarebbero -in ciò consistendo la maggiore novità-, revocabili in caso di mera inoperatività del deposito. L’inoperatività, tale da giustificare la revoca, dovrebbe comunque prolungarsi per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi e non derivare da documentate e riscontrabili cause oggettive di forza maggiore.

La norma conferirebbe, altresì, al Direttore dell’Agenzia delle Dogane, la facoltà di determinazione, con proprio provvedimento, degli indici specifici da prendere in considerazione ai fini della valutazione della rilevanza della predetta inoperatività, tenendosi, in particolare, conto dell’entità delle movimentazioni dei prodotti energetici da rapportarsi alla capacità di stoccaggio ed alla conseguente gestione economica dell’attività di deposito. In definitiva il provvedimento di revoca della licenza fiscale, come da ultimo normato, dovrebbe essere emanato previa valutazione delle particolari condizioni, anche di natura economica, che avrebbero determinato la contestata inoperatività del deposito, lasciando, quindi, ampi margini di discrezionalità in capo all’organo procedente.

VII.

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