TAR Bologna, sez. II, sentenza 2018-08-30, n. 201800658
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Pubblicato il 30/08/2018
N. 00658/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00739/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 739 del 2012, proposto da
Alfa 3000 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati C A, C M, con domicilio eletto presso lo studio C M in Bologna, via Savenella n. 2;
contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Forlì Cesena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata ex lege in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'annullamento
- del verbale n.1/2012 emesso in data 12/05/2012 dal Corpo Forestale dello Stato di Forlì, con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa di Euro 30.000,00 per violazione dell'art. 4 D.Lgs. 73/2005;
- di ogni ulteriore atto ad esso presupposto e/o connesso e conseguente, ivi compreso il verbale di accertamento del medesimo Corpo Forestale dello Stato in data 11 maggio 2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Forlì Cesena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2018 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso tempestivamente notificato la Società Alfa 3000 srl, titolare del Parco Zoo denominato “Le Dune del Delta”, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale le è stata applicata una sanzione amministrativa, per avere la Società iniziato ad esercitare l’attività di giardino zoologico, senza attendere il previo rilascio della licenza ex art. 4 del D. Lgv. n. 73 del 2005.
La ricorrente, pur non contestando che al momento del sopralluogo effettuato dal Corpo Forestale in data 11.05.2012, la licenza per l’esercizio dell’attività non le era ancora stata rilasciata, ha censurato la sanzione applicata in quanto, a suo dire, l’art. 4 del D. Lgv. n. 73 del 2005 troverebbe applicazione nei soli casi di attività esercitata in totale assenza della licenza e non, invece, nelle ipotesi come quella in esame, nei quali il procedimento per l’ottenimento del titolo era in corso, avendo l’interessata presentato la relativa domanda in data 9.05.2011.
All’esito del giudizio, ad avviso del Collegio, il ricorso va respinto.
Invero, parte ricorrente non contesta che al momento dell’accesso della Guardia Forestale non le era stata rilasciata la licenza, ma si limita ad eccepire l’inapplicabilità della sanzione in esame, in quanto a suo avviso applicabile solo nei casi di attività esercitata in totale assenza della licenza e non, invece, anche nelle ipotesi in cui il titolo era stato richiesto dall’interessata e non rilasciato dall’Amministrazione, nonostante il decorso del termine massimo stabilito dalla legge.
Tale tesi, tuttavia, non può essere condivisa, essendo in ogni caso onere dell’esercente l’attività in esame, il previo ottenimento del titolo necessario (con conseguente applicabilità della relativa sanzione), ferma la possibilità per l’interessato di agire avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione, nelle forme di legge, in caso di mancata conclusione del procedimento nei termini massimi consentiti.
Né può rilevare ad escludere l’applicabilità della sanzione il successivo Decreto Ministeriale n. 203 del 27.11.2012 di rilascio della licenza, trattandosi di atto successivo all’emanazione del provvedimento impugnato che, peraltro, tra i presupposti del titolo riconosciuto, richiama il necessario parere favorevole della Conferenza Unificata, rilasciato solo in data 26.09.2012 e, quindi, dopo l’accesso effettuato dal Corpo Forestale.
Del pari, neppure può trovare applicazione nel caso in esame, come vorrebbe invece parte ricorrente, il silenzio assenso, atteso che la licenza in discussione afferisce ad una materia esclusa dall’ambito di operatività di tale istituto, sulla base della normativa vigente all’epoca dei fatti in contestazione.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della novità della specifica questione trattata e della peculiarità della vicenda in giudizio.