TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-08-22, n. 202304835

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-08-22, n. 202304835
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202304835
Data del deposito : 22 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/08/2023

N. 04835/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02395/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2395 del 2021, proposto da
M L, T C, rappresentati e difesi dagli avvocati M L, V L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, A A, B C, A C, G P, E C, A I F, G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Cristina Carbone in Napoli, p.zza Municipio, P.Zzo San Giacomo;

per l'annullamento

ricorso per l'ottemperanza a giudicato per l'esecuzione di sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 46435/2014.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2023 la dott.ssa M L M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti agiscono al fine di ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 46435/2014, che ha condannato il Comune di Napoli a pagare in favore dei ricorrenti l’importo di € 40,00 per esborsi ed € 130,00 per compensi, oltre spese generali, C.A. ed I.V.A..

Il Comune di Napoli si è costituito e ha depositato una memoria, con la quale ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso perché l'Amministrazione comunale si è avvalsa della possibilità di rimodulare il piano di riequilibrio economico e finanziario, prevista dall’art. 1, commi 888 e 889 della Legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) e, con delibera consiliare n. 85 del 29 novembre 2018, ha provveduto alla rimodulazione del Piano di equilibrio finanziario. Il piano deliberato dal Comune di Napoli, inoltre, non è stato ancora approvato, né denegato, come attestato dalla Ragioneria Generale del Comune di Napoli con nota prot. n.383380 del 16.05.2022, versato in atti, ed il relativo procedimento è ancora fermo presso la Commissione Ministeriale di cui all’art.155 del TUEL in attesa della relativa relazione istruttoria, a seguito della quale verrà intrapresa la valutazione da parte della Corte dei Conti – Sezione Regionale della Campania.

All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisone.

In accoglimento della eccezione della difesa del Comune di Napoli, il ricorso va dichiarato inammissibile, in conformità con vari precedenti di questo Tribunale (cfr. ex multis TAR Campania, Napoli, sez. II, n.732 del 02/02/2022).

Infatti, il presente ricorso stato incardinato dopo l’avvio della procedura di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Poiché il giudizio di ottemperanza è in toto equiparabile alle procedure esecutive, esso rientra a pieno titolo nell’ambito applicativo costituisce una 5 “procedura esecutiva” e, indi, rientra a pieno titolo nell’alveo di applicazione della ridetta disposizione di cui all’art. 243-bis, comma 4, d.lgs. 267/00. Il ricorso è, di conseguenza, inammissibile, per difetto di una condizione oggettiva dell’azione.

Le spese possono essere compensate, sussistendo giusti motivi tenuto conto della specificità della questione.

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