TAR Roma, sez. II, sentenza breve 2024-02-09, n. 202402596

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza breve 2024-02-09, n. 202402596
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202402596
Data del deposito : 9 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/02/2024

N. 02596/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00456/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 456 del 2024, proposto da:
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione e/o adozione delle opportune misure cautelari

- del Parere negativo reso dalla Commissione Valutativa Spazio sosta personalizzato con nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- e del verbale n. -OMISSIS-alla stessa allegata, notificati a mezzo p.e.c. il 21 novembre 2023, a mezzo dei quali è stata rigettata l’istanza di cui al n. prot. -OMISSIS-, finalizzata a ottenere il rinnovo della concessione, a titolo gratuito, di uno spazio di sosta personalizzato;

- nonché, ove occorrer possa, della nota prot.-OMISSIS- del -OMISSIS- e comunicata a mezzo p.e.c. in data -OMISSIS-ottobre 2023 con la quale la predetta Commissione Valutativa ha sospeso il parere e richiesto integrazioni documentali, costituente comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990;

- nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente, presupposto o connesso, ancorché non conosciuto;

e per la condanna in forma specifica dell’Amministrazione a concedere in favore del ricorrente l’assegnazione dello spazio gratuito di sosta personalizzato ai sensi degli artt. 11 e 11 bis della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2007, così come modificata dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47/2009, con riserva di agire, anche in separato giudizio, per il risarcimento del danno.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2024 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato a mezzo pec a Roma Capitale in data 21.12.2023 e depositato in data 15.1.2024, il ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:

- del Parere negativo reso dalla Commissione Valutativa Spazio sosta personalizzato con nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- e del verbale n. -OMISSIS-alla stessa allegata, notificati a mezzo p.e.c. il 21 novembre 2023, a mezzo dei quali è stata rigettata l’istanza di cui al n. prot. -OMISSIS-, finalizzata a ottenere il rinnovo della concessione, a titolo gratuito, di uno spazio di sosta personalizzato;

- nonché, ove occorrer possa, della nota prot.-OMISSIS- del -OMISSIS- e comunicata a mezzo p.e.c. in data -OMISSIS-ottobre 2023 con la quale la predetta Commissione Valutativa ha sospeso il parere e richiesto integrazioni documentali, costituente comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990;

- nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente, presupposto o connesso, ancorché non conosciuto;

e per la condanna in forma specifica dell’Amministrazione a concedere in favore del ricorrente l’assegnazione dello spazio gratuito di sosta personalizzato ai sensi degli artt. 11 e 11 bis della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2007, così come modificata dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47/2009, con riserva di agire, anche in separato giudizio, per il risarcimento del danno.

2. Con la presente iniziativa processuale il ricorrente avversa la determinazione con la quale l’Amministrazione resistente ha definitivamente respinto l’istanza volta al rinnovo della concessione del permesso di sosta personalizzata.

Secondo quanto emerge dagli atti impugnati, l’istanza non poteva essere accolta in quanto non sussisterebbero i requisiti previsti per la concessione a titolo gratuito del permesso di sosta.

Nello specifico, difetterebbero:

a) la mancata indicazione della durata del trattamento;

b) la circostanza che la terapia sanitaria sarebbe erogata da una struttura non pubblica né comunque convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale.

3. Il gravame veniva affidato ai motivi di seguito esposti in sintesi, e come meglio articolati nel ricorso introduttivo:

- violazione della normativa nazionale e regolamentare in tema di erogazione delle prestazioni sanitarie, giacchè nessuna previsione, incluse quelle adottate da Roma Capitale nel Regolamento di cui alle delibere consiliari nn.ri 21/2007 e n. 49/2009, stabiliscono la necessità di accedere ad una struttura pubblica o convenzionata con il S.S.N.;

- è sufficiente, al contrario, come nella fattispecie, la comprova di uno stato morboso cronico che necessita di terapie continue, in ordine alla quali il paziente non può provvedere, autonomamente, agli spostamenti necessari.

4. Roma Capitale si costituiva in giudizio in data 16.1.2024, per resistere al ricorso, sulla base delle argomentazioni difensive di cui alla memoria successivamente versata in atti il 25.1.2024.

5. Alla camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2024 la causa è stata quindi trattenuta in decisione, previo rituale avviso di adozione di sentenza in forma semplificata ex art.60 cpa.

6. Il ricorso è manifestamente fondato, per quanto di seguito esposto.

Gli atti impugnati sono illegittimi, giacchè assumono erroneamente che, dal punto di vista normativo, la concessione della sosta personalizzata necessiti dell’erogazione del trattamento (esclusivamente) presso una struttura del S.S.N. o convenzionata con quest’ultimo, e, dal punto di vista istruttorio, che non sia stata fornita la prova della necessità terapeutica continuativa.

Quanto al primo profilo, l’assunto da cui muove Roma Capitale è sfornito di qualsivoglia appiglio;
al riguardo, è agevole evidenziare che l’art.11 bis della delibera consiliare n.21/07, siccome novellata dalla delibera consiliare n.47/09, stabilisce, al n.3 del comma 1, che la sosta personalizzata, di cui agli artt.10-11 della delibera n.21/07, può essere rilasciata in caso di “persone con capacità di deambulazione permanentemente ridotta, non abilitate alla guida, che dimostrino di svolgere un’attività lavorativa, o di studio, ovvero, in relazione ad attività sociali e/o sanitarie, abbiano la necessità di essere trasportati frequentemente nel corso della settimana, con un mezzo di trasporto guidato da persona convivente”.

La predetta disposizione non reca alcuna previsione in merito alla necessità che il trattamento terapeutico sia erogato in ambito pubblico o da struttura convenzionata (cfr., sul punto, Consiglio di Stato, sentenza n.8133/2023), né l’art.3, co.3 della l.n.104/92 così come l’art.188, co.1 del Codice della strada di cui al Lgs.n.D.285/92 connotano in tali termini la necessità di trattamento continuativo a beneficio del soggetto interessato.

In merito al profilo istruttorio, non può tralasciarsi il fatto che, stante il quadro normativo invariato, e trattandosi di rinnovo ulteriore della concessione, non emergevano circostanze fattuali sopravvenute, relative allo stato morboso ed ai fabbisogni terapeutici, tali da determinare un esito imprevedibilmente diverso da quello già, nel recente passato, verificato dall’Amministrazione.

Allo scopo, il ricorrente (invalido civile in situazione di gravità, con deambulazione sensibilmente ridotta, come da certificazione Inps in atti) ha allegato, fra l’altro, la certificazione rilasciata del pneumologo dell’-OMISSIS-, attestante il perdurare dello stato di insufficienza respiratoria cronica e la conseguente necessità di sedute trisettimanali.

La domanda di annullamento degli atti impugnati merita quindi accoglimento, in forza delle considerazioni suesposte.

Merita altresì accoglimento la domanda di condanna all’adozione del provvedimento richiesto, di rinnovo della concessione del permesso di sosta, sussistendo i presupposti di cui all’art.34, co.1, lett. c) del codice del processo amministrativo.

Secondo quanto dispone la predetta norma, “l'azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto è esercitata, nei limiti di cui all'articolo 31, comma 3, contestualmente all'azione di annullamento del provvedimento di diniego o all'azione avverso il silenzio”.

Nella circostanza in esame, non residuano, in capo alla p.a. procedente, ulteriori margini di discrezionalità, atteso che la stessa si è già pronunciata sulla vicenda con motivazioni infondate (nei sensi già riferiti), non avendo ravvisato ulteriori ragioni ostative (peraltro allo stato non più utilmente opponibili, stante quanto previsto dall’art.10 bis L.n.241/90 come novellata sul punto dalla L.n.120/2020) e, per converso, il ricorrente ha comprovato la fondatezza della pretesa sostanziale.

7. Per quanto precede, il ricorso va accolto e, per l’effetto:

- si dispone l’annullamento del parere negativo reso dalla Commissione Valutativa Spazio sosta personalizzato, di cui alla nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- e del verbale n. -OMISSIS-alla stessa allegata;

- si condanna Roma Capitale all’adozione del provvedimento richiesto, entro e non oltre il termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza ovvero dalla sua notifica, se anteriore.

Le spese di giudizio seguono l’ordinario criterio della soccombenza di Roma Capitale nei confronti della parte ricorrente, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, per venire liquidate come indicato in dispositivo.

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