TAR Napoli, sez. VII, ordinanza cautelare 2014-10-09, n. 201401683

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, ordinanza cautelare 2014-10-09, n. 201401683
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201401683
Data del deposito : 9 ottobre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03507/2014 REG.RIC.

N. 01683/2014 REG.PROV.CAU.

N. 03507/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3507 del 2014, proposto da:


Condominio via Giulio Palermo n.103, rappresentato e difeso dall'avv. F S, con domicilio eletto presso il medesimo in Napoli, via Caracciolo n.15;


contro

Comune di Napoli in Persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. F M F, Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, A A, E C, B C, A C, A I F, G P, A P, B R, G R, domiciliata in Napoli, piazza Municipio;

nei confronti di

Supercentri Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Lauritano, con domicilio eletto presso la medesima in Napoli, viale Gramsci, 16;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Partito dei Pensionati D'Europa, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Capezzuto, con domicilio eletto presso Salvatore Capezzuto in Napoli, viale Gramsci, 19;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della disposizione dirigenziale n.22 del 8.4.14 notificata il 9.4.13 del comune di Napoli v municipalità con cui viene revocata l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per l'apertura di un passo carrabile in sanatoria;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Napoli in Persona del Sindaco P.T. e di Supercentri Srl;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 la dott.ssa D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che l’istanza di sospensiva non è meritevole di accoglimento per difetto dei necessari presupposti del periculum in mora e del fumus boni iuris in considerazione dei seguenti rilievi:

1) Il provvedimento oggetto di impugnativa concerne la revoca della disposizione dirigenziale di autorizzazione per occupazione di suolo pubblico per l’apertura di passo carrabile in sanatoria, autorizzazione che comunque verrebbe a scadenza in data 31/12/2014, per cui, stante l’esiguità dello scarto temporale fra scadenza naturale del provvedimento favorevole ed efficacia del provvedimento di revoca di detto provvedimento, non appare apprezzabile il periculum in mora ;

2) presupposto del provvedimento di revoca non è la proprietà pubblica dell’area - essendo questa per contro presupposto del provvedimento favorevole poi oggetto di revoca con il provvedimento impugnato in questa sede, in quanto provvedimento di autorizzazione all’occupazione di “suolo pubblico” - ma la realizzazione del progetto di intervento per l’apertura di un collegamento pedonale e carrabile fra via Sgambati e via Giulio Palermo, progetto non oggetto di impugnazione ad opera di parte ricorrente, per cui fuoriescono dalla cognizione del Tribunale tutte le questioni inerenti la realizzazione di tale progetto;

3) in ogni caso, ed a prescindere da tali assorbenti rilievi, la questione petitoria non può formare oggetto di accertamento diretto in questa sede, rientrando nella giurisdizione del G.O., potendo essere accertata solo incidentalmente sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, non evidenziabile ictu oculi , avendo il Comune, a seguito dell’adozione da parte di questa Sezione della sentenza n. 2040/2014, svolto il contraddittorio procedimentale, la cui elusione era stata sanzionata con la predetta sentenza, e motivato in ordine alle ragioni di non accoglibilità delle controdeduzioni prodotte da parte ricorrente;

4) il provvedimento di revoca risulta motivato anche in relazione al profilo di interesse pubblico, connesso alla realizzazione del progetto viario, tra l’altro non oggetto di impugnativa – giova ripeterlo – ad opera di parte ricorrente;

5) la questione indennitaria, oltre a non rilevare in questa fase cautelare, in quanto di carattere strettamente economico, appare prima facie esclusa dal tenore letterale del provvedimento autorizzatorio oggetto di revoca;

Ritenuto che le spese della presente fase possano essere compensate;

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