TAR Catanzaro, sez. I, ordinanza cautelare 2012-01-13, n. 201200017
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00017/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01086/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1086 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Essebi Costruzioni Srl di Baffa Salvatore, rappresentata e difesa dagli avv. D V e A G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A G in Catanzaro, via Vittorio Veneto, 48;Tecnimp S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. A G e D V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A G in Catanzaro, via Vittorio Veneto, 48;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, rappresentata e difesa dall'avv. G C, con domicilio eletto presso l’avv. G C in Crotone, Uff.Leg. Asp via M.Nicoletta;
nei confronti di
Alfa Impianti S.n.c., rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Cavaliere e Danilo D'Arpa, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Cavaliere in Catanzaro, via F.Crispi,158;Edil Generali S.r.l., Ierimonti Group S.a.s., T.E.I. Srl;
per l'annullamento,previa sospensione dell'efficacia, dell’aggiudicazione definitiva di cui alla determina n.71 del 26 ottobre 2011.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone e di Alfa Impianti S.n.c.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 il dott. Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, ad un sommario esame, non emergono evidenti e sufficienti elementi di fumus tenuto conto che, come già affermato da questo Tribunale con l’ordinanza n. 555/2011, non pare condivisibile l’interpretazione della clausola del bando prospettata dalla ricorrente relativa alla dichiarazione contenente l’offerta del tempo di esecuzione, neppure alla luce delle ulteriori precisazioni proposte;