TAR Salerno, sez. II, sentenza 2014-03-31, n. 201400646

TAR Salerno
Sentenza
31 marzo 2014
TAR Salerno
Decreto decisorio
13 febbraio 2013
CS
Decreto decisorio
31 dicembre 2020
TAR Salerno
Decreto decisorio
16 aprile 2013
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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2014-03-31, n. 201400646
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201400646
Data del deposito : 31 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02557/2001 REG.RIC.

N. 00646/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02557/2001 REG.RIC.

N. 00910/2005 REG.RIC.

N. 00221/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2557 del 2001, proposto da:
Mo.Mi.Ru.An. s.a.s., rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Maria Passarella, con domicilio eletto in Salerno, c.so Garibaldi n. 31;



contro

Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Vittoria De Gennaro, con domicilio eletto in Salerno, via Abella Salernitana n. 3;

sul ricorso numero di registro generale 910 del 2005, proposto da:
Mo.Mi.Ru.An. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Gennaro Improta e Francesca Maria Passarella, legalmente domiciliata in Salerno, presso la Segreteria del T.A.R.;



contro

Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. IC Cioffi, con domicilio eletto in Salerno, c.so Garibaldi n. 33, presso l’Avvocatura Regionale;

sul ricorso numero di registro generale 221 del 2008, proposto da:
Mo.Mi.Ru.An. s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Maria Passarella, con domicilio eletto in Salerno, via Velia n. 69, presso l’avv. Sassano;



contro

Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Marialaura Consolazio, con domicilio eletto in Salerno, via Abella Salernitana n. 3, presso l’Avvocatura Regionale;



per l'annullamento

quanto al ricorso n. 2557 del 2001:

del decreto prot. n. 1242 del 22.5.2001, con il quale, ai fini della prosecuzione dei lavori, si autorizza la coltivazione ex art. 36 l.r. n. 54/1985 su soli mq. 32.770 e si confermano le disposizioni già impartite con l’ordinanza di sospensione dei lavori n. 318 del 22.2.2001

quanto al ricorso n. 910 del 2005:

del provvedimento dirigenziale n. 2005.0304075 dell’11.4.2005, avente ad oggetto la reiezione della domanda del 21.2.2005, con la quale si chiedeva l’autorizzazione alla prosecuzione ed ampliamento per l’estrazione di materiale calcareo dalla cava sita in Sperone alla località Fontana o Carcara, del decreto n. 16 dell’11.4.2005, con il quale si dispone l’estinzione dell’autorizzazione n. 1242 del 22.5.2001 e la revoca della medesima autorizzazione

quanto al ricorso n. 221 del 2008:

del decreto prot. n. 142 del 19.10.2007, avente ad oggetto la revoca del decreto di autorizzazione n. 26 del 15.3.2007 concernente la cava di calcare sita in località Carcara del Comune di Sperone, e della nota prot. n. 2008.01047204 del 5.2.2008 del Genio Civile di Avellino

Visti i ricorsi, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2014 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori Serafino per delega di Passarella e Consolatio per delega di De Gennaro, presente nei preliminari;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

RICORSO N. 2557/2001

Espone la parte ricorrente, con il ricorso n. 2557/2001, di gestire una cava sita in località Carcara del Comune di Sperone (AV) sulle p.lle 171, 172, 225, 145 e 243 del foglio 3 e13 del foglio 4 (quest’ultima frazionata per dare luogo alle p.lle 13, 141 e 142 del medesimo foglio).

Essa evidenzia che il giacimento è legittimamente sfruttato in regime di prosecuzione ex artt. 36, 38 bis e 38 ter l.r. n. 54/1985, essendo state le particelle denunciate ai sensi del d.P.R. n. 128/1959 e chieste in prosecuzione con istanza del 4.6.1986 e con successiva variante tecnica inoltrata nell’anno 1987.

Mediante l’atto impugnato, lamenta la parte ricorrente, la Regione Campania ha inteso limitare l’area legittimata in prosecuzione a soli mq. 32.770, costituita da mq. 20.000 della più ampia particella n. 13 del foglio 4 e da mq. 12.775 delle p.lle 171, 172 e 225 del foglio 3, atteso che solo le suddette aree sarebbero state chieste in prosecuzione.

Inoltre, assume l’Amministrazione intimata che, con riferimento alla p.lla 13 del foglio 4, solo una piccola parte della stessa sarebbe stata nella disponibilità dell’esercente alla data dell’8.1.1986 e, quindi, richiedibile in prosecuzione ex art. 36 l.r. n. 54/1985.

Allega per contro la parte ricorrente che, alla data dell’8.1.1986, la cava in atto interessava un’area di oltre mq. 58.200, di cui mq. 38.400 già coltivati e svincolati al 1968 e mq. 19.800 svincolati successivamente ma comunque prima dell’entrata in vigore della l.r. n. 54/1985: tanto si desume dallo svincolo idrogeologico dell’8.2.1969 relativo a mq. 15.000 della p.lla 3 del foglio 4, con il quale si attesta che all’epoca venne rilasciato lo svincolo per ulteriori mq. 15.000 della p.lla 13, della quale mq. 38.400 risultavano già sfruttati a cava, dallo svincolo idrogeologico del 19.11.1983 per ulteriori mq. 800 della p.lla 13 del foglio 4, dallo svincolo idrogeologico del 1°.6.1986 per ulteriori mq. 4.000 della p.lla 13 del foglio 4.

La circostanza che la residua porzione della p.lla 13 del foglio 4 sia stata svincolata successivamente al luglio 1986 non osta, osserva la parte ricorrente, all’accoglimento della domanda di prosecuzione, potendo gli svincoli intervenire anche successivamente alla presentazione della domanda ex art. 36 l.r. n. 54/1985.

Dopo l’inoltro della domanda di prosecuzione, la parte ricorrente allega di aver presentato, nel corso del 1987, una variante tecnica dalla quale si evince che la domanda di prosecuzione concerneva tutto il complesso estrattivo denunciato ex d.P.R. n. 128/1959.

Successivamente, dopo l’entrata in vigore dell’art. 38 ter l.r. n. 54/1985, la società ha anche chiesto l’ampliamento dell’area di cava a complessivi mq. 117.000.

E’ chiaro, essa assume, che la domanda di prosecuzione, pur limitata per errore materiale a mq. 15.000, riguardava tutto il complesso estrattivo già svincolato ed oggetto di sfruttamento (mq. 58.400 ai quali andava sommata la p.lla 145 del foglio 3, successivamente autorizzata dalla Regione con provvedimento n. 1288 del 20.3.1996).

Né l’operato regionale potrebbe trovare fondamento nella tesi secondo cui la ricorrente avrebbe avuto la disponibilità di una piccola area della p.lla 13, essendo la circostanza smentita dal contratto in atti, da cui si desume che la sig.ra AN SO aveva, già prima del gennaio 1986, la disponibilità dell’intera particella in questione.

Qualora poi la P.A. avesse ritenuto l’incompletezza del progetto allegato all’originaria istanza di prosecuzione, avrebbe dovuto chiedere le necessarie integrazioni, ex art. 11, comma 2, l.r. n. 54/1985.

In ogni caso, anche qualora volesse ritenersi l’istanza di prosecuzione limitata a mq. 32.770, la Regione avrebbe dovuto tenere conto della successiva variante tecnica, dalla quale si evince che l’area da coltivare comprende l’intera p.lla 13 e comunque l’intero complesso estrattivo in atto al gennaio 1986, ai sensi dell’art. 38 ter bis l.r. n. 54/1985.

L’esercente inoltre, dopo l’entrata in vigore della l.r. n. 17/1995, aveva chiesto l’ampliamento dell’area di cava a mq. 117.000, con istanza anch’essa trascurata dall’Amministrazione regionale.

Una ulteriore ragione di illegittimità deriva dal fatto che gli atti impugnati, nella parte in cui riducono a mq. 32.770 l’area coltivabile in prosecuzione, caducano il provvedimento espresso regionale con il quale, valutando una richiesta di ampliamento del luglio1989 concernente mq. 17.826, era stata consentita la prosecuzione della coltivazione sull’area suindicata, ulteriore rispetto ai mq. 32.770 oggi assentiti.

La Regione Campania, costituitasi in giudizio, evidenzia tra l’altro che l’istanza del 19.6.1989 non può essere presa in considerazione perché presentata oltre il termine del 7.1.1986, che l’istanza del 10.7.1995 non può essere presa in considerazione in quanto il legale rappresentante della Mo.MI.RU.AN. s.a.s. è il sig. LE IC e non SO AN, che a seguito delle recidive alle infrazioni precedentemente diffidate, in quanto l’attività estrattiva è stata proseguita nonostante i provvedimenti di sospensione emessi, con decreto dirigenziale n. 16 dell’11.4.2005 è stata dichiarata l’estinzione dell’autorizzazione n. 1242 del 22.5.2001.

Tanto premesso, deve muoversi dal contenuto motivazionale del provvedimento impugnato, con il quale la Regione Campania, evidenziato nelle premesse che:

- è stata presentata istanza del 4.6.1986 della ditta SO AN, avente ad oggetto autorizzazione ex art. 36 l.r. n. 54/1985 per la prosecuzione della coltivazione della cava per una superficie complessiva di mq. 15.000, allegando progetto di coltivazione per la p.lla 13 del foglio 4 (mq. 20.000) e per le p.lle 171, 172, 225 e 145 del foglio 3 (mq. 12.770), per complessivi mq. 32.770;

- è stata presentata istanza del 19.6.1989, con la quale la ditta, ad integrazione e rettifica della precedente, chiedeva l’autorizzazione ex art. 36 l.r. n. 54/1985 per una superficie complessiva di mq. 17.826;

- è stata presentata la nota del 6.9.1990, con la quale SO AN comunicava che l’attività estrattiva interessava anche la p.lla 145 del foglio 3;

- è stata emessa la nota prot. n. 1288 del 20.3.1996, con la quale il Settore Cave della Regione prendeva atto di quanto comunicato, consentendo la prosecuzione della coltivazione;

- alla data del 7.1.1986 la documentazione relativa alla disponibilità della p.lla 13 del foglio 4 concerneva una “zonetta” di terreno e non l’intera superficie della particella;

- in data 8.10.1983 veniva presentata denuncia di esercizio per le p.lle 171 e 172 del foglio 3;

- in data 16.11.1983 veniva presentata denuncia di esercizio concernente la p.lla 13 del foglio 4;

- a fronte delle denunce di esercizio ed in base all’istanza di prosecuzione del 4.6.1986, la coltivazione della cava è legittima, ai sensi

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