TAR Torino, sez. II, decreto decisorio 2024-09-09, n. 202400196
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 09/09/2024
N. 00196/2024 REG.PROV.PRES.
N. 00997/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 997 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati F S e L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati C P e A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ordine delle Professioni Infermieristiche, non costituito in giudizio;
A.S.L.-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Palmieri, n. 57;
Azienda Ospedaliero-Universitaria -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanna Manzoli e Luigi Bisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per il ricorrente signor -OMISSIS-:
- del provvedimento di sospensione temporanea del -OMISSIS- contestualmente comunicato con il quale l'Azienda Ospedaliero-Universitario-OMISSIS- disponeva: la Sospensione temporanea della ricorrente per inadempimento dell’obbligo di vaccinazione di cui all’art. 4 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44 e legge 28 maggio 2021, n. 76;
- dell’illegittimo provvedimento di sospensione prot. -OMISSIS- emesso ai sensi dell’art. 4 comma 8 del d.l. n.44/2021 Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione -OMISSIS- comunicato via pec del 21/09/2021;
- e di tutti gli atti prodromici e conseguenziali inerenti la sospensione della posizione lavorativa del ricorrente e l’art. 4 del d.l. n.44/2021 convertito nella legge n.76 del 2021 e successive modificazioni e integrazioni.
Per la ricorrente -OMISSIS-:
- del provvedimento di sospensione temporanea del -OMISSIS- contestualmente comunicato con il quale l'Azienda Ospedaliero-Universitario-OMISSIS- disponeva: la Sospensione temporanea della ricorrente per inadempimento dell’obbligo di vaccinazione di cui all’art. 4 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44 e legge 28 maggio 2021, n. 76;
- dell’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale emesso dall'Azienda Sanitaria Locale-OMISSIS- con prot. n. -OMISSIS-, comunicato con raccomandata a.r. n.ro -OMISSIS- ricevuta il 30.08.2021;
- del provvedimento di sospensione prot. -OMISSIS-emesso ai sensi dell’art. 4 comma 8 del d.l. n.44/2021 dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche -OMISSIS-comunicato via pec il 04.10.2021;
- e di tutti gli atti prodromici e conseguenziali inerenti la sospensione della posizione lavorativa della ricorrente e l’art. 4 del d.l. n.44/2021 convertito nella legge n.76 del 2021 e successive modificazioni e integrazioni.
Per la ricorrente -OMISSIS-:
- del provvedimento di sospensione temporanea del -OMISSIS- contestualmente comunicato con il quale l'Azienda Ospedaliero-Universitario-OMISSIS- disponeva: la Sospensione del rapporto di lavoro della ricorrente per inadempimento dell’obbligo di vaccinazione di cui all’art. 4 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44 e legge 28 maggio 2021, n. 76;
- dell’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale emesso dall'Azienda Sanitaria Locale -OMISSIS- con prot. n. -OMISSIS-, comunicato con raccomandata a.r. n.ro n.-OMISSIS- ricevuta in data 02/09/2021;
- del provvedimento di sospensione prot. -OMISSIS- emesso ai sensi dell’art. 4 comma 8 del d.l. n.44/2021 dall’OP comunicato via pec;
- e di tutti gli atti prodromici e conseguenziali inerenti la sospensione della posizione lavorativa della ricorrente e l’art. 4 del d.l. n.44/2021 convertito nella legge n.76 del 2021 e successive modificazioni e integrazioni.
Per il ricorrente sig. -OMISSIS-:
- del provvedimento di sospensione temporanea del -OMISSIS- contestualmente comunicato con il quale l'Azienda Ospedaliero-Universitario-OMISSIS-, rettificata con nota del -OMISSIS- disponeva: la Sospensione temporanea della ricorrente per inadempimento dell’obbligo di vaccinazione di cui all’art. 4 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44 e legge 28 maggio 2021, n. 76;
- dell’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale emesso dall'Azienda Sanitaria Locale-OMISSIS- con prot. n. -OMISSIS-;
- del provvedimento di sospensione prot. -OMISSIS- emesso ai sensi dell’art. 4 comma 8 del d.l. n.44/2021 dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche -OMISSIS-;
- e di tutti gli atti prodromici e conseguenziali inerenti la sospensione della posizione lavorativa della ricorrente e l’art. 4 del d.l. n.44/2021 convertito nella legge n.76 del 2021 e successive modificazioni e integrazioni.
Per la ricorrente -OMISSIS-:
- del provvedimento di sospensione temporanea del -OMISSIS- contestualmente comunicato con il quale l’Azienda Ospedaliero-Universitaria-OMISSIS-, successivamente rettificato dalla nota prot. n.-OMISSIS- disponeva: la Sospensione temporanea della ricorrente per inadempimento dell’obbligo di vaccinazione di cui all’art. 4 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44 e legge 28 maggio 2021, n. 76;
- dell’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale emesso dall'Azienda Sanitaria Locale-OMISSIS- il 26/08/2021 con prot n. -OMISSIS-;
- del provvedimento di sospensione prot. -OMISSIS-emesso ai sensi dell’art. 4 comma 8 del d.l. n.44/2021 dall’ Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione -OMISSIS- comunicato via pec;
- e di tutti gli atti prodromici e conseguenziali inerenti la sospensione della posizione lavorativa della ricorrente e l’art. 4 del d.l. n.44/2021 convertito nella legge n.76 del 2021 e successive modificazioni e integrazioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35 e 85 c.p.a.;
Vista la nota depositata in giudizio il 9.9.2024, con la quale i ricorrenti hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione del gravame e chiesto la compensazione delle spese di lite;
Ritenuto, pertanto, il ricorso improcedibile;
Ritenuti sussistenti giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, stante la particolarità delle questioni dedotte.