TAR Bari, sez. III, sentenza 2009-07-07, n. 200901770

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2009-07-07, n. 200901770
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 200901770
Data del deposito : 7 luglio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00277/2009 REG.RIC.

N. 01770/2009 REG.SEN.

N. 00277/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 277 del 2009, proposto da:
P N, rappresentata e difesa dall’avv. E S D, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco in Bari, Via Pasquale Fiore, 14;

contro

Azienda Sanitaria Locale Bari;

per l’accertamento

dell’obbligo dell’ASL BA di concludere, con l’adozione di un provvedimento espresso, il procedimento volto all’ammissione dei candidati al concorso per titoli ed esami bandito, per ogni singolo profilo della dirigenza del SSN, dall’ASL BA, con deliberazione del Direttore Generale n. 838 del 23.07.2008 (nell’ambito della procedura, avviata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1055 del 30.04.2008) o, quantomeno, dell’obbligo a pronunciarsi sull’istanza di partecipazione alla stessa procedura prodotta dalla ricorrente;

e per la conseguente condanna dell’Amministrazione sanitaria a concludere con l’adozione di un provvedimento espresso il procedimento di cui innanzi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24/06/2009 il dott. Francesco Cocomile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

- considerato che la ricorrente Nerini Patrizia, con istanza depositata in data 19.06.2009, ha dichiarato la cessata materia del contendere in ordine alla decisione del gravame in epigrafe indicato, essendo la stessa stata ammessa alla procedura di stabilizzazione con deliberazione n. 1376 dell’8.06.2009;

- ritenuto che in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia nonché della qualità delle parti sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio;

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