TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-02-02, n. 202201243

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-02-02, n. 202201243
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202201243
Data del deposito : 2 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/02/2022

N. 01243/2022 REG.PROV.COLL.

N. 11586/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11586 del 2020, proposto da
Antonini e Faraoni s.r.l., Af Logistica &
Spedizioni S.r.l., T.I.S. Trasporti Internazionali s.r.l. e Bliss Moving &
Logistics s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’avvocato L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del difensore in Roma, Viale delle Milizie, 114;

contro

Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Direzione generale di commissariato e di servizi generali;

nei confronti

Fercam S.p.A., T&T Service Italia s.r.l., non costituiti in giudizio;
J.A.S. - Jet Air Service s.p.a. e One Divisione Traslochi s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , quali mandataria e mandante del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese per la partecipazione alla procedura, rappresentate e difese dagli avvocati Roberto Leccese, Andrea Marega, Giorgia Diotallevi e Cristina Maria Celotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Roma, Via Venti Settembre, 1;
De Vellis Servizi Globali s.r.l., non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum
V e S s.r.l., T.T.M. di La Motta Maurizio &
C. s.n.c., Nuova Traslochi Express s.r.l. e Premio s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , quali mandataria la prima e mandanti la seconda, terza e quarta del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese per la partecipazione alla procedura, rappresentate e difese dagli avvocati Annalisa Di Giovanni e Angelo Lucio Lacerenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Annalisa Di Giovanni in Roma, Via di San Basilio, 61;

per l’annullamento

- del provvedimento M_D GCOM DE12020 0000031 del 18 novembre 2020 del Ministero della difesa – Direzione generale di commissariato e di servizi generali, recante “ Delibera a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 (Codice degli appalti pubblici) e s.m.i. ”;

- dell’avviso esplorativo pubblicato dal Ministero della difesa – Direzione generale di commissariato e di servizi generali in data 19 novembre 2020, avente ad oggetto “ l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la stipula di una convenzione per l’espletamento del servizio di trasporto/spedizione di mobili, masserizie da e per l’estero a favore del personale militare e dell’arma dei carabinieri destinato all’impiego all’estero, ai sensi dell’articolo 1808 del d.lgs. 66/2010, per il periodo 2021-2023 ”;

- del conseguente provvedimento che determina le ammissioni, pubblicato dal Ministero della difesa – Direzione generale di commissariato e di servizi generali il 14 dicembre 2020;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e comunque collegato, comunque lesivo della posizione giuridica delle ricorrenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e l’atto di costituzione in giudizio di J.A.S. - Jet Air Service s.p.a. e One Divisione Traslochi s.r.l.;

Visto l’atto di intervento ad opponendum di V e S s.r.l., T.T.M. di La Motta Maurizio &
C. s.n.c., Nuova Traslochi Express s.r.l. e Premio s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le conclusioni delle parti;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2021 la dott.ssa F V D M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Le società ricorrenti espongono di essere tutte già legate al Ministero della difesa in base ad apposite convenzioni, stipulate con il Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti - Ufficio amministrazioni speciali, aventi ad oggetto il servizio di trasporto mobili e masserizie a favore del personale dell’Amministrazione della difesa comandato a prestare servizio all’estero, per periodi inizialmente non inferiori a 15 mesi, ai sensi dell’articolo 1807 del Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per periodi superiori a 6 mesi, ai sensi dell’articolo 1808 del medesimo Codice.

Esse allegano che, mentre le predette convenzioni erano in vigore, il Ministero della difesa, senza darne comunicazione alle imprese convenzionate, ha pubblicato il 19 novembre 2020 un avviso esplorativo, volto ad acquisire manifestazioni di interesse per la stipulazione di una convenzione avente ad oggetto il medesimo servizio per il periodo 2021-23. Nell’avviso si indicavano i requisiti di idoneità, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti, il valore presunto della convenzione (pari a euro 11.020.491,80 oltre IVA) e la data del 4 dicembre 2020 quale termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse.

Il 27 novembre 2020 la Stazione appaltante ha pubblicato una nota, con la quale ha chiarito, rettificando un errore materiale presente nell’avviso esplorativo e nella dichiarazione di adesione, che ai fini della partecipazione era richiesto, quale requisito di idoneità, il possesso di licenza di trasporto conto terzi, e non invece il possesso di licenza di trasporto di cose in conto proprio.

Le ricorrenti rappresentano di essere rimaste del tutto ignare del predetto avviso esplorativo, al pari della maggior parte degli operatori che già svolgevano il servizio, in considerazione dell’efficacia delle precedenti convenzioni relative al medesimo servizio e del ridotto termine per la presentazione delle domande.

Il 14 dicembre 2020 è stato pubblicato il “ provvedimento che determina le ammissioni ”, nel quale sono contemplati cinque operatori economici, a fronte dei ventisei che, secondo quanto allegato dalle ricorrenti, prestavano il medesimo servizio in base alle precedenti convenzioni.

2. Con la proposizione del presente giudizio, le ricorrenti hanno quindi impugnato la delibera a contrarre del 18 novembre 2020, l’avviso esplorativo del 19 novembre 2020 e il provvedimento che determina le ammissioni pubblicato il 14 dicembre 2020.

3. In particolare, le ricorrenti hanno allegato quanto segue:

I) violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, degli articoli 36, 60, 61, 62 e seguenti del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’articolo 2 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché eccesso di potere sotto plurimi profili;
ciò in quanto l’avviso pubblicato dall’Amministrazione sembrerebbe essere diretto ad avviare una procedura negoziata, la quale, tuttavia – ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legge n. 76 del 2020 – non sarebbe ammissibile per un appalto dell’importo indicato, superiore alla soglia di rilevanza europea, tenuto conto della circostanza che non sussisterebbero le ragioni di urgenza indicate dalla disciplina legislativa;
peraltro, a ben vedere, l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse pubblicato dal Ministero della difesa, pur presentandosi come una mera indagine per ricercare operatori economici, sostituirebbe in realtà le corrette procedure di evidenza pubblica, in quanto la fase esplorativa si concluderebbe con l’individuazione dei soggetti selezionati per effettuare il servizio, subordinatamente alla sola verifica della sussistenza dei requisiti, senza una previa apposita gara con gli operatori individuati;

II) violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, degli articoli 29, 72 e 73 del Codice dei contratti pubblici e delle Linee guida ANAC n. 4, nonché eccesso di potere sotto plurimi profili;
ciò in quanto, anche a voler ritenere legittima la modalità di selezione prescelta, l’avviso esplorativo sarebbe comunque illegittimo per non aver rispettato le forme di pubblicità che regolano la materia dei contratti pubblici e per il breve tempo concesso per la presentazione della manifestazione di interesse;
la mera pubblicazione sul sito del Ministero della difesa non esaurirebbe, infatti, gli oneri di pubblicità previsti dai richiamati articoli 29, 72 e 73 del Codice dei contratti pubblici;
sarebbe, inoltre, irragionevole, avuto riguardo al valore economico della commessa, la fissazione di un termine di soli quindici giorni per la presentazione delle manifestazioni di interesse, anche alla luce di quanto previsto dalle Linee guida ANAC n. 4, §§ 5.1.2 e 5.1.3, in tema di indagini di mercato;
peraltro, nel caso in esame la Stazione appaltante non stava avviando una procedura per la quale occorreva verificare se vi fossero potenziali offerenti sul mercato, essendo ben consapevole dell’esistenza di operatori disponibili e interessati a svolgere l’attività, in considerazione dell’avvenuta stipulazione di ben ventisei convenzioni per l’esecuzione del medesimo servizio;
ancora, la rettifica pubblicata, lungi dal costituire un mero errore materiale, avrebbe comportato una vera e propria modifica dei requisiti di partecipazione, e tuttavia non sarebbe stata seguita da una riapertura dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse;
l’avviso sarebbe stato, infine, laconico e carente, in quanto non avrebbe permesso di comprendere se, pervenute le manifestazioni di interesse, si sarebbe svolta una competizione tra gli operatori oppure se i soggetti che avessero presentato la manifestazione di interesse sarebbero stati ammessi per ciò solo alla stipulazione della convenzione;
in quest’ultimo caso, l’esplorazione di mercato si tradurrebbe, in realtà, in una vera e propria gara, svolta tuttavia omettendo le fasi procedurali previste dalla normativa vigente;

III) violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione e degli articoli 36, 60, 61, 62 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, nonché eccesso di potere sotto plurimi profili;
ciò in quanto, con un atto denominato “ provvedimento che determina le ammissioni ”, una Commissione nominata e formata da esperti e da due ufficiali superiori avrebbe ammesso cinque operatori economici, senza che si possa comprendere se tale ammissione sia riferita a una futura gara a procedura negoziata oppure allo svolgimento delle prestazioni stesse oggetto dell’appalto, e in tal caso in quale misura;
mancherebbe, quindi, un’adeguata motivazione che consenta di comprendere quale sarà il prosieguo della procedura.

4. Il Ministero della difesa, costituitosi in giudizio, ha depositato documenti, tra i quali una relazione della Direzione generale di commissariato e di servizi generali.

In particolare, l’Amministrazione ha allegato che la convenzione oggetto di controversia non rientrerebbe nel campo di applicazione del Codice dei contratti pubblici, in quanto non avrebbe ad oggetto un appalto di servizi. Rileverebbe, infatti, la circostanza che il servizio di trasporto di masserizie sarebbe oggetto di contratti successivi intercorrenti unicamente tra l’operatore economico convenzionato e i dipendenti dell’Amministrazione, senza alcuna esclusiva in capo a tali operatori e senza alcun obbligo per i medesimi dipendenti di avvalersi di uno tra i soggetti convenzionati. I dipendenti potrebbero, infatti, scegliere anche operatori diversi, con l’unico limite degli importi stabiliti dal tariffario ai fini del recupero delle spese.

La selezione sarebbe inoltre avvenuta con la predisposizione di requisiti di idoneità chiari, proporzionati e quindi non escludenti, finalizzati solo ad assicurare la serietà tecnico-professionale e la solidità economico-finanziaria degli operatori con i quali sarebbero state stipulate le convenzioni.

Anche il valore presunto della convenzione sarebbe stato indicato esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatturato specifico e non per costituire un prezzo base sul quale sollecitare una competizione al ribasso, stante l’applicazione, a tal fine, unicamente del tariffario predisposto e allegato all’avviso esplorativo.

Il termine di quindici giorni non potrebbe reputarsi illegittimo, sia in considerazione dell’estraneità della procedura al campo di applicazione dei Codice dei contratti pubblici, sia in quanto tale termine sarebbe da reputare adeguato, poiché tutte le possibili ditte interessate, comprese le ricorrenti, sarebbero già convenzionate con l’Amministrazione e, quindi, conoscerebbero già le condizioni del servizio e sarebbero state in grado di perfezionare entro breve termine le dichiarazioni di interesse, peraltro non comportanti la formulazione di alcuna offerta.

5. In esito alla camera di consiglio del 15 gennaio 2021, la Sezione ha emesso l’ordinanza n. 289 del 2021, con la quale ha accolto l’istanza cautelare, “ Atteso che, prima facie, la convenzione oggetto della procedura in esame non pare possa qualificarsi come contratto di appalto di servizi, ai sensi dell’art. 3, lett. ii), del D. Lgs. n. 50/2016, ai fini dell’applicabilità delle specifica normativa dettata dal codice dei contratti pubblici ” e “ Ritenuto, tuttavia, che il termine di quindici giorni concesso per la presentazione della manifestazione di interesse non appare conforme, per la sua brevità, ai principi di buona amministrazione, ragionevolezza e proporzionalità che deve informare l’attività amministrativa ”.

6. Con atto depositato il 19 marzo 2021, sono intervenute ad opponendum V e S s.r.l., T.T.M. di La Motta Maurizio &
C. s.n.c., Nuova Traslochi Express s.r.l. e Premio s.r.l. – nelle rispettive qualità di mandataria la prima e di mandanti la seconda, terza e quarta del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese per la partecipazione alla procedura – le quali hanno allegato l’infondatezza di tutti i motivi di impugnazione articolati dalle ricorrenti e hanno quindi domandato il rigetto del gravame.

7. Tenutasi l’udienza pubblica del 21 aprile 2021, la Sezione ha emesso l’ordinanza n. 5105 del 3 maggio 2021, con la quale ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli operatori indicati nell’impugnato “ provvedimento che determina le ammissioni ” che non avevano ricevuto la notifica del ricorso e non erano intervenuti nel giudizio.

8. A seguito dell’adempimento al predetto incombente da parte delle ricorrenti, si sono costituite in giudizio J.A.S. - Jet Air Service s.p.a. e One Divisione Traslochi s.r.l. – quali mandataria e mandante del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese per la partecipazione alla procedura – le quali hanno depositato documenti e una memoria, con cui hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, in considerazione dell’assenza di alcuna esclusiva del servizio in favore degli operatori convenzionati.

Le medesime controinteressate hanno, inoltre, sostenuto l’infondatezza del gravame nel merito.

9. Anche le ricorrenti hanno depositato una memoria in vista dell’udienza.

10. Le ricorrenti, le intervenienti ad opponendum e le controinteressate costituite hanno, inoltre, replicato alle produzioni avversarie.

11. Tutte le parti costituite hanno, infine, domandato il passaggio in decisione della causa senza discussione.

12. All’udienza pubblica fissata la causa è stata trattenuta in decisione.

13. Occorre premettere che, in base a quanto risulta agli atti del giudizio, le convenzioni oggetto della procedura contestata sono stipulate dall’Amministrazione con una serie di operatori, appositamente selezionati, ai quali i dipendenti possono rivolgersi per il servizio di trasloco, beneficiando dell’applicazione dei prezzi stabiliti in un apposito tariffario.

Il servizio viene effettuato da tali operatori sulla base di contratti stipulati con i singoli dipendenti comandati a prestare servizio all’estero, i quali ottengono poi dall’Amministrazione il rimborso delle spese sostenute.

Non è prevista alcuna esclusiva in favore degli operatori convenzionati, in quanto i dipendenti possono ricorrere anche ad altre imprese di traslochi, fermo restando il rimborso delle spese nei limiti di quanto previsto dal tariffario.

14. Ciò posto, va preliminarmente respinta l’eccezione sollevata dalle controinteressate J.A.S. - Jet Air Service s.p.a. e One Divisione Traslochi s.r.l., le quali ritengono che, stante l’assenza di vincoli di esclusiva in favore degli operatori convenzionati, le ricorrenti non avrebbero interesse al gravame.

14.1. L’eccezione prova troppo, atteso che, se tale interesse non vi fosse, neanche le controinteressate costituitesi o intervenute nel presente giudizio trarrebbero alcuna utilità dall’opporsi al ricorso.

14.2. Al riguardo, deve invece rilevarsi che la stipulazione della convenzione attribuisce indubitabilmente agli operatori un vantaggio suscettibile di valutazione economica.

Benché, infatti, non sia prevista alcuna esclusiva in favore degli operatori convenzionati, né sia garantita a ciascuno di essi l’attribuzione di una determinata quota del servizio da svolgere, i dipendenti dell’Amministrazione sono indotti a rivolgersi ai medesimi operatori, potendo confidare sia sulla selezione degli stessi in base al possesso di adeguati requisiti di idoneità, sia sull’applicazione delle tariffe predeterminate e soggette a rimborso.

Non c’è dubbio, pertanto, che le ricorrenti, le quali lamentano di non essere state messe in grado di stipulare tali convenzioni, abbiano interesse a contestare la procedura selettiva.

14.3. Da ciò il rigetto dell’eccezione.

15. Venendo al merito, il Collegio ritiene anzitutto di dover confermare che, come già rilevato in sede cautelare, la procedura selettiva oggetto di controversia non può ritenersi finalizzata alla stipulazione di un contratto rientrante nel perimetro applicativo del Codice dei contratti pubblici.

15.1. In base all’articolo 3, comma 1, lettera dd) , del predetto Codice, si definiscono “ «contratti» o «contratti pubblici», i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti ”. La successiva lettera ii) qualifica, poi, come “ «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi ”. Ancora più in dettaglio, la lettera ss) stabilisce che sono “ «appalti pubblici di servizi», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll) ” (ossia non rientranti nella definizione di « appalti pubblici di lavori »).

Il medesimo articolo 3, comma 1, del Codice reca, inoltre, alla lettera iii) , la definizione di “ «accordo quadro» ”, da intendersi come “ l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste ”.

Rientrano, pertanto, nell’ambito applicativo del Codice, per quanto qui rileva, i soli contratti stipulati dall’Amministrazione a titolo oneroso al fine di acquisire prestazioni di servizi, ovvero – avuto riguardo agli accordi quadro – volti a predeterminare le condizioni per l’acquisizione di tali prestazioni.

Occorre, inoltre, tenere presente che, secondo quanto chiarito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, “ la scelta di un’offerta, e quindi di un aggiudicatario, costituisce un elemento intrinsecamente legato all’inquadramento degli appalti pubblici da parte di tale direttiva [ossia la direttiva 2004/18] e, di conseguenza, alla nozione di «appalto pubblico», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della stessa (v., in tal senso, sentenza del 2 giugno 2016, Falk Pharma, C 410/14, EU:C:2016:399, punto 38) ” (C. giust, Terza Sezione, 1° marzo 2018, causa C-9/17, ECLI:EU:C:2018:142).

15.2. Nel caso oggetto del presente giudizio, le convenzioni che l’Amministrazione della difesa si prefigge di stipulare presentano una serie di caratteristiche peculiari:

(i) gli operatori non sono selezionati sulla base della qualità delle prestazioni o del prezzo offerto, atteso che l’Amministrazione si limita a verificare il possesso di determinati requisiti di idoneità e di capacità;

(ii) i servizi oggetto della convenzione non sono prestati in favore dell’Amministrazione della difesa, bensì dei dipendenti della stessa, i quali scelgono liberamente l’operatore del quale avvalersi, instaurano con tale operatore un rapporto contrattuale e provvedono anche al pagamento del relativo corrispettivo, beneficiando soltanto successivamente del rimborso da parte dell’Amministrazione (cfr. l’articolo 5 dello schema di convenzione, depositato dal Ministero della difesa quale doc. 6);

(ii) i medesimi dipendenti possono anche avvalersi di operatori diversi da quelli che hanno stipulato una convenzione con l’Amministrazione.

15.3. Tali caratteristiche inducono a escludere che si sia in presenza di un appalto di servizi o di un accordo quadro, ai sensi del Codice dei contratti pubblici e delle direttive europee.

Non solo, infatti, l’Amministrazione non è la destinataria della prestazione e non sceglie essa stessa quali operatori eseguiranno effettivamente il servizio, ma – soprattutto – non è prevista alcuna esclusiva in favore degli operatori convenzionati (cfr. C. giust., Quinta Sezione, 2 giugno 2016, causa C-410/14, Falk Pharma GmbH, ECLI:EU:C:2016:399) e, inoltre, questi ultimi non sono selezionati sulla base di “ alcun criterio di aggiudicazione dell’appalto destinato a permettere di confrontare e classificare le offerte accettabili ” (C. giust, 1° marzo 2018, causa C-9/17, cit., § 35), atteso che “ non possono essere qualificati come «criteri di aggiudicazione» criteri che non siano diretti ad identificare l’offerta economicamente più vantaggiosa, ma che siano essenzialmente collegati alla valutazione dell’idoneità degli offerenti ad eseguire l’appalto di cui trattasi ” (C. giust, 1° marzo 2018, causa C-9/17, cit., § 37).

D’altro canto, la fattispecie oggetto del presente giudizio presenta significativi elementi di analogia rispetto a quella esaminata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella richiamata sentenza 1° marzo 2018, causa C-9/17, nella quale la medesima Corte ha escluso la qualificazione come appalto pubblico di “ un sistema di consulenza alle aziende agricole, (...) mediante il quale un ente pubblico seleziona tutti gli operatori economici che soddisfano i requisiti di idoneità stabiliti dal bando recante invito a presentare proposte e che superano l’esame menzionato in detto bando, anche se nessun nuovo operatore può essere ammesso durante il periodo di validità limitata di tale sistema ” (cfr. § 41).

16. Poiché, come detto, non si è in presenza di un rapporto contrattuale rientrante nell’ambito applicativo del Codice dei contratti pubblici, le previsioni del predetto Codice possono trovare applicazione soltanto in quanto espressamente richiamate dall’Amministrazione.

16.1. In questa prospettiva, deve rilevarsi che il Ministero della difesa non ha richiamato la disciplina in materia di pubblicità delle procedure selettive contenuta nel predetto Codice, né ha richiamato le norme relative alle modalità di selezione del contraente.

Conseguentemente, tale disciplina non trova applicazione in relazione alla procedura in esame, contrariamente a quanto ritenuto dalle ricorrenti.

16.2. Le censure con le quali si deduce la violazione delle previsioni del Codice dei contratti pubblici non possono, pertanto, trovare accoglimento.

17. Non possono, inoltre, condividersi le doglianze con le quali si allega che gli atti impugnati non avrebbero permesso di stabilire come si sarebbe svolta la procedura.

17.1. Dal tenore complessivo dell’avviso esplorativo, nonché dallo schema di convenzione e dal tariffario, pubblicati insieme all’avviso, gli operatori erano infatti messi in condizione di comprendere che l’Amministrazione avrebbe valutato il solo possesso dei requisiti e che non vi sarebbe stata una competizione sul prezzo o sulla qualità del servizio. E, d’altro canto, tale scelta non determina un profilo di illegittimità della procedura, atteso che, come detto, quest’ultima non è soggetta al Codice dei contratti pubblici.

17.2. Da ciò il rigetto delle censure in esame.

18. Fermo restando quanto sin qui esposto, deve tuttavia osservarsi che, con la procedura oggetto di contestazione, l’Amministrazione della difesa, pur non dando corso all’affidamento di contratti rientranti direttamente nell’ambito applicativo del Codice dei contratti pubblici, attribuisce tuttavia vantaggi aventi rilevanza economica a determinati operatori privati.

Come detto, infatti, i dipendenti della medesima Amministrazione, pur non essendo a ciò obbligati, sono indotti ad avvalersi, per i servizi di trasloco, delle imprese che abbiano stipulato apposite convenzioni con il Ministero.

18.1. Al riguardo, occorre tenere presente che, nel nostro ordinamento, l’attribuzione di utilità economiche da parte delle Amministrazioni pubbliche, come anche la stipulazione, da parte delle medesime Amministrazioni, di contratti non rientranti nel perimetro applicativo del Codice dei contratti pubblici, devono comunque avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento tra gli operatori.

Tali fondamentali canoni trovano positiva emersione già nelle previsioni dell’articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ove si stabilisce che l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere da parte delle Amministrazioni pubbliche richiede la previa determinazione dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi.

L’articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, recante i “ Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi ”, stabilisce, inoltre, che “ L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica ”.

18.2. Deve, ancora, ricordarsi che la Corte di giustizia, pure in presenza di una procedura finalizzata all’ammissione a un sistema di convenzioni non qualificabili quali appalti pubblici, ha rimarcato che una tale procedura, “ nei limiti in cui il suo oggetto presenti un interesse transfrontaliero certo, è sottoposta alle norme fondamentali del Trattato FUE, in particolare ai principi di non discriminazione e di parità di trattamento tra operatori economici, nonché all’obbligo di trasparenza che ne deriva e quest’ultimo obbligo impone di procedere ad una pubblicità adeguata. A tal riguardo, gli Stati membri dispongono, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, di un certo margine di discrezionalità al fine dell’adozione di misure destinate a garantire l’osservanza del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza ” (C. giust., 2 giugno 2016, causa C-410/14, Falk Pharma GmbH, § 44).

La Corte ha chiarito, al riguardo, che “ il requisito di trasparenza implica una pubblicità che permetta agli operatori economici potenzialmente interessati di prendere opportunamente conoscenza dello svolgimento e delle caratteristiche essenziali di una procedura di ammissione come quella di cui trattasi nel procedimento principale ” (v. § 45) e che la valutazione circa il rispetto di tale requisito compete al giudice nazionale (v. § 46).

18.3. Nel quadro normativo e di principi ora richiamato, il Collegio ritiene che, nel caso in esame, il Ministero della difesa fosse tenuto all’individuazione degli operatori con i quali stipulare le convenzioni nel rispetto dei fondamentali canoni di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento e che, tuttavia, l’operato dell’Amministrazione non si sia pienamente conformato a tali canoni.

18.4. Indipendentemente, infatti, dalla circostanza che, in pendenza del termine, si sia proceduto alla correzione del ritenuto “errore materiale” relativo a uno dei requisiti, il lasso temporale di soli quindici giorni per la presentazione delle manifestazioni di interesse è da ritenere non adeguato a consentire a tutti gli operatori interessati di venire a conoscenza dell’apertura della procedura di ammissione alla stipulazione delle nuove convenzioni per i servizi di trasloco. E ciò tanto più in una situazione nella quale la medesima Amministrazione si era ripetutamente determinata in precedenza nel senso di prorogare le convenzioni già stipulate, secondo quanto allegato e documentato dalle ricorrenti.

La stipulazione di nuove convenzioni avrebbe dovuto invece essere preceduta dalla previsione di un congruo lasso di tempo per consentire a tutti gli operatori interessati di prendere visione dell’avviso pubblicato dall’Amministrazione al fine di acquisire le manifestazioni di interesse.

In questo senso, non ha pregio l’argomento secondo il quale, non essendo necessaria la presentazione di un’offerta, il tempo di quindici giorni sarebbe stato sufficiente. Se è vero, infatti, che gli operatori interessati non erano chiamati a compiere operazioni complesse o a produrre una rilevante mole di documenti al fine di avanzare la propria candidatura, deve tuttavia osservarsi che la scadenza fissata non rendeva agevole agli interessati venire a conoscenza della pubblicazione stessa dell’avviso.

Più in generale, il termine di quindici giorni avrebbe potuto ritenersi appropriato nel caso in cui l’Amministrazione avesse lasciato aperta la possibilità di presentare le manifestazioni di interesse anche successivamente. Il medesimo termine risulta, invece, inadeguato ad assicurare il rispetto dei principi sopra richiamati proprio in quanto la relativa scadenza preclude la possibilità di successiva adesione di ulteriori operatori, i quali intendano prestare il servizio alle medesime condizioni.

18.5. Del resto, che tale termine abbia potuto determinare, in concreto, l’effetto di escludere numerosi operatori potenzialmente interessati è comprovato dalla circostanza – allegata dalle ricorrenti e non contestata dalle altre parti – che, a fronte di oltre venti soggetti precedentemente convenzionati con il Ministero della difesa, gli ammessi nell’ambito della procedura siano stati soltanto cinque.

18.6. Le considerazioni ora esposte assumono un rilievo sostanziale ancora maggiore ove si consideri che, per il valore astrattamente stimato del servizio, le prestazioni in oggetto presentano anche un indubbio interesse transfrontaliero.

In questa prospettiva, non può trascurarsi la circostanza che il termine di soli quindici giorni è potenzialmente ancor più penalizzante per la partecipazione di operatori di altri Stati membri dell’Unione europea.

19. In definitiva, alla luce di quanto sin qui illustrato, l’avviso impugnato è da ritenere illegittimo e deve essere, conseguentemente, annullato, nella parte in cui ha previsto un termine di soli quindici giorni per la presentazione delle candidature da parte degli operatori interessati. È, conseguentemente, illegittimo e deve essere annullato anche il provvedimento recante l’individuazione degli operatori ammessi.

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto nei sensi e per gli effetti sopra indicati.

20. Le spese del giudizio vanno poste a carico del Ministero della difesa e sono liquidate come da dispositivo. Va, invece, disposta la compensazione delle spese nei confronti delle intervenienti e delle controinteressate costituite.

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