TAR Perugia, sez. I, sentenza 2014-01-16, n. 201400044
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N. 00044/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00078/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 78 del 2012, proposto da:
B C, rappresentata e difesa dall'avv. G R, con domicilio eletto presso l’avv. Lietta Calzoni in Perugia, via Bonazzi, 9;
contro
Provincia di Terni, rappresentata e difesa dall'avv. M R, con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, piazza Piccinino N.9;
nei confronti di
S N, D M;
per l'annullamento
deliberazione Giunta Provinciale di Terni n. 288 del 28.12.2011, emanata in esecuzione della sentenza T.A.R. dell’Umbria n. 337/2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Terni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2013 il dott. Cesare Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento n. 245 del 3 dicembre 2009, la Giunta provinciale di Terni ha stabilizzato il personale precario ex lege 244/2007 e ha aggiornato la programmazione del fabbisogno di personale per il periodo 2009/2011, così assumendo, a tempo indeterminato, tutti i lavoratori precari già in servizio, tra cui alcune figure destinate a ricoprire la qualifica professionale “C”, per la quale esisteva la graduatoria, in cui l’odierna ricorrente, sig.ra B C, era inserita al diciassettesimo posto, prima degli idonei non vincitori nella graduatoria del concorso pubblico per un posto di istruttore amministrativo, categoria “C”, indetto dalla Provincia di Terni con d.d. n. 2366 del 9 dicembre 2002.
1.1. La delibera è stata annullata dal Tribunale Amministrativo regionale dell’Umbria, con la sentenza n. 337/2011, in accoglimento del ricorso proposto dalla stessa sig.ra B C, per mancanza delle ragioni che avrebbero indotto l’Amministrazione ad accordare la preferenza alla stabilizzazione del personale precario, piuttosto che dare corso all’assunzione del personale idoneo con scorrimento della graduatoria del precedente concorso, ritenuta tale scelta in contrasto anche con la delibera di programmazione n. 28 del 27 febbraio 2009.
1.2. Con la delibera n. 288 del 28 dicembre 2011, la Giunta provinciale di Terni, in asserita esecuzione della predetta sentenza, ha integrato la delibera n. 245 del 3 dicembre 2009 e confermato l’assunzione dei lavoratori precari: ciò, considerata l’inopportunità di utilizzare la precedente graduatoria sino all’ultimo posto, ribadita la diversità di oggetto del precedente concorso consistente nella copertura di un unico posto di profilo amministrativo e rilevate le attuali esigenze funzionali dell’ente di avvalersi di personale tecnico-informatico non amministrativo.
1.3. E’ stata quindi riaffermata la prevalenza dell’interesse pubblico alla stabilizzazione delle dipendenti precarie di categoria “C” sigg.re N S e M D (assunte, rispettivamente, con decorrenza dall’1 gennaio 2010 e dal 31 dicembre 2010), per la diversità e non fungibilità del profilo professionale di “istruttore amministrativo” con quelli di “tecnico sviluppo software politiche del lavoro” e di “istruttore addetto alla realizzazione di procedure manutenzione istallazione di apparati informatici”: profili nei quali era maturata la specifica professionalità delle lavoratrici precarie, divenuti indispensabili per le attività rispettivamente del centro per l’impiego e dell’ufficio sistemi informativi.
2. Quest’ultima delibera è ora impugnata dalla signora B C per tre motivi, di violazione dell’art. 21-septies, L. 241/1990, per l’inesistenza di un interesse prevalente alla sistemazione dei dipendenti stabilizzati rispetto a quello di utilizzo della graduatoria precedente, per motivazione insufficiente sul carattere prioritario delle procedure di stabilizzazione e per sviamento rispetto al contenuto della precedente sentenza n. 337/2011.
2.1. Nel costituirsi in giudizio, la Provincia di Terni ha chiarito di avere approvato la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2009 / 2011 annualità 2009 nel quale era prevista la copertura di un posto di istruttore amministrativo mediante utilizzo della graduatoria risultante dal concorso indetto con d.d. n. 2366 del 9 dicembre 2002, di avere riprogrammato il fabbisogno di personale con la deliberazione n. 245 del 3 dicembre 2009: era stata prevista in detta sede, la “stabilizzazione del personale precario e aggiornamento della programmazione del fabbisogno di personale per il periodo 2009-2011” in favore di alcune professionalità già presenti, di cui 14 unità in servizio presso i centri per l’impiego e 3 occupati da anni presso altri uffici della provincia, tutti reclutati previo espletamento di procedure pubbliche selettive.
3. Quanto dedotto dall’Amministrazione provinciale nell’impugnata delibera e negli scritti difensivi non appare al Collegio suscettibile di essere condiviso.
3.1. E’ necessario ribadire che, nell’impostazione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (28 luglio 2011, n. 14), la prevalenza della stabilizzazione del personale precario sullo scorrimento delle graduatorie concorsuali non esime l'amministrazione dall'obbligo di valutare in concreto e sulla base delle sue reali necessità le posizioni dei soggetti aventi titolo all’assunzione.
3.2. Sempre ad avviso della citata decisione, in presenza di una graduatoria concorsuale valida ed efficace, va tenuto nel massimo rilievo il generale favore dell'ordinamento per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei in precedenti concorsi, che costituisce la modalità ordinaria di provvista del personale e recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto, o di ragioni di interesse pubblico prevalenti.
3.3. Nella sentenza n. 337/2011 di questo Tribunale Amministrativo regionale, l’inadeguatezza della motivazione della delibera n. 245 del 2009 è stata rinvenuta nella conformità alla normativa recata dalla legge finanziaria 2008 e nella convenienza per l’Amministrazione di procedere alla stabilizzazione dei lavoratori precari, in possesso dei requisiti prescritti «in relazione al tempo di utilizzazione presso l’ente, alla professionalità acquisita e alla indispensabilità delle attività lavorative dagli stesse espletate per la continuità dei servizi nei quali sono utilizzati».
3.4. Con precipuo richiamo alla sopra emarginata decisione n. 14/2011 dell’Adunanza plenaria circa l’eccezionalità dell’indizione del nuovo concorso in presenza di una graduatoria non esaurita in fase di scorrimento e la necessità di una «apposita ed approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico», l’adito Tribunale aveva censurato la delibera n. 245 del 2009 di «non contenere alcuna motivazione che dimostri l’avvenuta ponderazione degli interessi».
3.5. Circostanza questa «tanto più evidente ove si consideri che, effettivamente, la delibera oggetto di gravame si pone in contrasto con quanto stabilito, a pagina 6, dalla delibera della stessa G.P. n. 28 del 27 febbraio 2009, recante l’approvazione della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2009/2011, secondo quanto specificamente allegato nel terzo motivo di ricorso, che, pure, dunque, deve essere accolto.
4. Giova ricordare che nella deliberazione in esame n. 28/09, di approvazione del piano triennale di fabbisogno del personale, pur dandosi atto della presenza di personale precario, si prevedeva esplicitamente la copertura del posto di categoria C1, profilo istruttore amministrativo, tramite utilizzo della graduatoria del concorso pubblico, approvata con determina dirigenziale n. 1483 del 7 luglio 2004;in tale graduatoria la ricorrente risulta collocata al primo posto utile.
4.1. Siffatta espressa statuizione, da cui muoveva la censura di contraddittorietà nel ricorso n. 11 del 2010 della sig.ra Cecera, è stata ritenuta pienamente fondata nel punto 5 della sentenza n. 337/2011 di questo Tribunale e non può essere superata con la sola affermazione - contenuta nell’impugnata delibera n. 288/2011 - che «le determinazioni assunte dalla G.P. con delibera n. 28 del 27.2.2009 … sono state riesaminate e modificate con successiva delibera della G.P. n. 245 del 3.12.2009 anche in relazione all’esigenza di provvedere alla stabilizzazione del personale precario: esigenza questa ritenute imprescindibile per garantire il corretto funzionamento dei servizi ed uffici interessati».
4.2. Nella deliberazione n. 28 del 2009 di approvazione delle assunzioni di personale per il triennio 2009/2009, annualità 2009, è stato dato espresso atto di utilizzare la precedente graduatoria e di «procedere all’assunzione con contratto a tempo indeterminato e parziale al 50% di n. 1 unità di cat. “C” con profilo professionale di “istruttore amministrativo” da destinare al servizio ambiente».
4.3. E ciò con precipuo riferimento alla ricognizione delle esigenze del personale manifestate dai dirigenti responsabili dei servizi, nel cui ambito, il dirigente del servizio ambiente, con nota prot. 27153 del 9/5/2008 aveva evidenziato, «tra l’altro, la necessità di reclutamento di n. 1 unità di cat. “C” con profilo professionale di “istruttore amministrativo”».
4.4. Alla luce delle esigenze del servizio ambiente rilevate dalla stessa Provincia, è del tutto apodittico e strumentale al superamento del giudicato l’interesse pubblico alla stabilizzazione della dipendenti precarie di cat. “C” N S e M D per la specifica professionalità maturata nella categoria di appartenenza.
5. La concretezza dell’interesse pubblico a giustificazione della prevalenza di nuove assunzioni sulle graduatorie in essere impedisce, poi, che lo stesso sia piegato a giustificarne i comportamenti elusivi di un precedente giudicato.
5.1. Già nel punto 3 della sentenza n. 337/2011 di questo Tribunale era stato affermato che l’allegato al D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, nel disciplinare la qualifica di “istruttore”, sottolinea la “complessità delle prestazioni” che nella stessa convergono, comunque riconducibili ad «attività che comportano l’uso complesso di dati per l’espletamento di prestazioni lavorative di natura tecnica, amministrativa e contabile a livello di diploma di scuola secondaria superiore».
5.2. Sia pure ammettendo che la declaratoria della qualifica funzionale contiene una diversificazione per “aree di attività”, senza peraltro fare a ciò corrispondere differenti profili professionali, questo stesso Collegio aveva ritenuto il contenuto dell’attività propria della qualifica di istruttore sufficiente a superare la diversità del posto messo a suo tempo a concorso, appartenente all’area amministrativa, con quelli ora coperti con le stabilizzazioni propri di quella informatica.
5.3. Appare perciò illegittimo e in palese violazione di quanto statuito nella precedente decisione, l’assunto dell’Amministrazione secondo cui «è del tutto evidente che tali profili (i.e. di “tecnico sviluppo software politiche del lavoro” e di “istruttore addetto alla realizzazione di procedure e manutenzione e installazione di apparati informatici”) non sono assolutamente fungibili con il profilo professionale di “istruttore amministrativo”.
6. L’espresso richiamo, nella summenzionata delibera n. 28/2009, alla graduatoria approvata con d.d. n. 1483/2004 e al suo utilizzo, alla data del 27/02/2009, fino al 16° classificato, rendono infine, quantomeno incongrua la ragione addotta nella deliberazione impugnata circa l’inopportunità di avvalersene “sino al 17° ed ultimo posto”, essendo il relativo concorso stato indetto nel “lontano 2002”, in quanto «non garantisce la migliore scelta quantitativa delle risorse selezionate».
7. Il ricorso deve essere conclusivamente accolto, per le ragioni addotte nella motivazione con assorbimento degli ulteriori profili di censura.
7.1. Va annullata in tutto e in ogni sua parte la deliberazione in epigrafe.
7.2. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.