TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-07-19, n. 202400236
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Testo completo
Pubblicato il 19/07/2024
N. 00236/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00120/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il M
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 120 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati L C e A M, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della determina del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Campobasso n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, recante il rigetto del ricorso gerarchico dell’interessato;
- della determina del Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Campobasso n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui è stata inflitta al medesimo la sanzione disciplinare di Corpo della consegna di giorni uno, impugnata col ricorso gerarchico;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visto il decreto presidenziale n. -OMISSIS-;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Maresciallo Capo -OMISSIS- -OMISSIS-, precedentemente incardinato presso il Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria (PEF) della Guardia di Finanza di Aosta, otteneva il trasferimento presso il nucleo PEF di Campobasso a seguito di istanza ex lege n. 104 del 1992 per prestare le necessarie cure alla nonna materna invalida, sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-.
2. Il -OMISSIS-, al contempo, presentava il -OMISSIS- al Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale un’istanza di trasferimento definitivo a Campobasso per ragioni straordinarie, producendo a corredo documentazione medica e attestazione dei parenti di non poter fornire ausilio assistenziale alla moglie, con certificazione medica dello stato di salute precario della consorte.
3. Detta istanza veniva, però, integralmente respinta dalla Guardia di Finanza con nota prot. n. -OMISSIS-/-OMISSIS-, sul presupposto dell’assenza delle situazioni straordinarie allegate dal militare. L’istante, allora, introduceva ricorso giurisdizionale dinanzi al G.A. dapprima innanzi al T.A.R. Valle d’Aosta, e poi, a seguito di dichiarazione di incompetenza territoriale, innanzi a questo T.A.R. M, mediante tempestiva riassunzione (R.G. n. -OMISSIS-/-OMISSIS-).
4. Con relazione di servizio del -OMISSIS- il -OMISSIS- informava i superiori gerarchici della pendenza di siffatto giudizio annullatorio e della data di fissazione della relativa camera di consiglio per il successivo -OMISSIS-.
Il Comando, dal canto suo, con la nota del -OMISSIS- foglio n. -OMISSIS- sensibilizzava il militare “ acchè, per il tratto a venire, le informazioni della specie siano partecipate tramite linea gerarchica, tempestivamente e nelle forme dovute, ancor più in pedissequa osservanza dell’art. 748 comma 5 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010 ” (cfr. nota -OMISSIS-).
A siffatta nota il Militare, anche a seguito di colloquio del 13 gennaio 2022, replicava con la relazione di servizio del -OMISSIS- del seguente tenore:
“ Facendo seguito alla Sua comunicazione n. -OMISSIS-del -OMISSIS- ed al colloquio intercorso con la S.V. il giorno 13 u.s., avendo ricevuto ulteriore documentazione dal legale incaricato al fine di delucidarLa meglio sul punto n. 3 della predetta comunicazione, preciso che a seguito della decisione del TAR Valle d’Aosta circa la sua non competenza in merito al ricorso presentato, la causa è stata riassunta dal TAR M con atto notificato dal legale alle parti, ai sensi dell’art. 15 comma 4 del Cpa. Il legale di fiducia ha quindi inoltrato a mezzo pec al Tar M in data -OMISSIS-.-OMISSIS-, un “ATTO di RIASSUNZIONE” che si allega alla presente, che ha permesso materialmente di presentare a quest’ultimo Tribunale lo stesso ricorso presentato originariamente a quello di Aosta. Il 10 dicembre u.s. il legale incaricato riceveva da parte del TAR M la comunicazione concernente la nuova data dell’udienza ovvero il -OMISSIS-. Ad oggi non c’è stata ancora la sentenza. Non appena siffatto Tribunale si pronuncerà, notizierò della stessa nelle forme richieste la superiore gerarchia qualora ci sia tale incombenza.
Qualora ci sia la necessità di comunicare a quest’ultima, ulteriori fatti e/o documenti al fine di notiziarla in maniera più tecnica ed esaustiva, si è reso disponibile per questo, il legale di fiducia ovvero l’avvocato L C, con studio in Catanzaro alla via padre Antonio da Olivadi n. 27 ” (cfr. relazione di servizio -OMISSIS-).
5. Questo Tribunale rigettava il ricorso riassunto dall’interessato con la sentenza -OMISSIS--OMISSIS-, sulla base della seguente motivazione: “ il Collegio ritiene che le considerazioni espresse dal provvedimento reiettivo impugnato (e, ancor prima, nel preavviso di rigetto) risultino adeguatamente supportate a livello istruttorio e ben argomentate nel porre in evidenza l’insussistenza di “situazioni straordinarie”, stante l’assenza di una reale indispensabilità del trasferimento richiesto. È infatti incontestato che il ricorrente stia già attualmente beneficiando di un trasferimento (pur temporaneo) presso la -OMISSIS-: ragion per cui l’attuale collocazione del militare, che già si trova nella sede da lui ambita, per ciò stesso consentirebbe di escludere l’esistenza dei caratteri di urgenza, delicatezza e indifferibilità del trasferimento oggetto di domanda. Oltretutto, e diversamente da quanto previsto dalla normativa sopra esposta, il ricorrente non ha nemmeno dimostrato di non poter attendere lo svolgimento della procedura ordinaria di mobilità, né che sarebbero insussistenti i presupposti richiesti per inoltrare una qualsiasi altra tipologia di istanza ”.
6. Detta decisione veniva impugnata dal Maresciallo dinanzi al Consiglio di Stato, il quale, a sua volta, con sentenza n.-OMISSIS- rigettava integralmente l’appello, confermando pienamente il dictum di questo Tribunale.
7. Dette vicende giudiziarie (some si vedrà meglio più avanti) non venivano specificamente comunicate dal Maresciallo Capo al proprio Comandante del Nucleo PES di Campobasso.
Sicché, in assenza di aggiornamenti sull’andamento delle vicende giudiziarie, il Comando procedeva ad autonoma rilevazione, apprendendo solo in tal modo dell’adozione della citata decisione n. -OMISSIS- di questo Tribunale.
Così, il -OMISSIS- il -OMISSIS- veniva invitato a colloquio formale, all’esito del quale il militare informava della proposizione del proprio appello avverso la citata decisione di prime cure dinanzi al Consiglio di Stato e della pendenza del relativo nuovo giudizio. E all’esito di detta interlocuzione, con nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, il Comando opponeva al -OMISSIS- la circostanza che sia con riferimento alla sentenza n. -OMISSIS-, sia per il successivo appello al Consiglio di Stato, il militare aveva omesso di informare la linea gerarchica nei modi e con i tempi dovuti. E, infine, gli chiedeva nuovamente di “ fornire, a vista, compiuti e documentati aggiornamenti sulla vicenda, avendo cura di specificare motivi per i quali Ella ha omesso di fornire alla S.G. i prospettati elementi di novità ” (cfr. nota del -OMISSIS-).
Il militare, in replica, con la relazione di servizio del -OMISSIS- riferiva della fissazione dell’udienza di discussione da parte del Consiglio di Stato per il -OMISSIS-. Giustificava, altresì, le proprie omissioni informative, ammettendo la propria superficialità per aver ritenuto che i suddetti adempimenti fossero stati espletati dal legale di fiducia.
In dettaglio, il militare rappresentava quanto segue: “ Riguardo all’omissione nel fornire alla S.G. gli elementi di novità circa il seguito del ricorso, ammetto che da parte dello scrivente c’è stata una superficialità. Questo è da attribuire al fatto che il legale di fiducia, a seguito della notifica al Ministero dell’Economia, all’Avvocatura dello Stato e al Comando Generale del predetto ricorso ha trascurato la necessaria comunicazione dello stesso anche al Comando Regionale M. Purtroppo solo ieri a seguito del colloquio intercorso con la S.V. ho appurato da questi che tale comunicazione non è avvenuta.
Ammetto inoltre la mancanza in osservanza anche a quanto previsto dall’art. 748 comma 5 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 1990 – Testo Unico delle disposizioni regolamentari di ordinamento militare, per non aver notiziato la S.G. in merito al ricorso d’appello, e di essere stato superficiale nel non accertarmi che il legale di fiducia avesse trasmesso anche al Comando Regionale M la documentazione a riguardo ” (cfr. relazione di servizio -OMISSIS-).
8. Per le suddette omissioni informative, il Comandante del Nucleo PES di Campobasso avviava allora un procedimento disciplinare nei confronti del Maresciallo -OMISSIS-, contestandogli con la nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- il seguente addebito disciplinare: “ Ispettore in forza al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Campobasso, ometteva, tenendo comportamenti superficiali più volte ripetuti nel tempo, di comunicare tempestivamente, alla propria linea gerarchica, informazioni circa fatti dai quali possono derivare riflessi sul servizio, contravvenendo anche a specifiche disposizioni formalmente impartite ed ai doveri attinenti al grado rivestito. La mancanza risulta