TAR Lecce, sez. I, sentenza 2023-07-21, n. 202300945

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2023-07-21, n. 202300945
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202300945
Data del deposito : 21 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/07/2023

N. 00945/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01350/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1350 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Oasi Salento S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Nardò, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Nardò - Sue, Commissione Locale per il Paesaggio Presso Comune di Nardò, non costituiti in giudizio;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della nota del 12.09.2022 del Comune di Nardò, Area Funzionale 4°, Sviluppo, Pianificazione del Territorio e Paesaggio, Ambiente – Servizi Ecologici – Demanio, Sportello Unico per l'Edilizia, notificata in data 12.09.2022., a firma del RUP, avente ad oggetto “richiesta di mantenimento annuale delle strutture già installate autorizzate con permesso di costruire 163 del 31/03/2021 – p.e. 437/2015, in area demaniale, contrada “Torre Pianuri” relativa all'immobile sito in lungomare Colombo Cristoforo SNC – Fg. 32 Map. 1946-1947”, con cui veniva richiesta la documentazione integrativa in relazione all'istanza di mantenimento annuale con la specificazione che “nelle more dell'autorizzazione paesaggistica, si precisa che la S.V. è tenuta a rispettare le prescrizioni degli atti autorizzativi e, pertanto, non potrà mantenere la struttura oltre il periodo stabilito e dovrà procedere allo smontaggio della stessa…”;

- della nota prot. 0055910 del 29/09/2022 del Comune di Nardò, Area Funzionale 4°, Sportello Unico per l'Edilizia, avente ad oggetto “richiesta di autorizzazione paesaggistica … per richiesta di mantenimento annuale delle strutture già installate autorizzate con permesso di costruire 163 del 31/03/2021…”, a firma del Caposervizio Area Funzionale 4°, con cui viene trasmessa la documentazione inerente la richiesta di autorizzazione paesaggistica per il mantenimento delle strutture balneari con il parere istruttorio della CLP del Comune di Nardò laddove “si rammenta …. la necessità di smontaggio delle strutture balneari alla conclusione della stagione estiva 2022, in quanto autorizzata a mantenere le strutture a carattere stagionale, come peraltro ribadito dalla Commissione Locale Paesaggio nella seduta del 28.09.2022”:

- del richiamato parere della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Nardò, espresso nella seduta del 28.09.2022 (allo stato non conosciuto);

- della diffida alla rimozione delle strutture del 20.10.2022 (prot. n. 0060658) del Servizio Sviluppo e Pianificazione del Territorio Area Funzionale 4 del Comune di Nardò, a firma del Dirigente, con cui si attesta “l'indebita permanenza dello stabilimento balneare” e si diffida la rimozione delle stesse entro il termine perentorio di giorni sette, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Oasi Salento S.r.l. il 8/2/2023:

della nota prot. 0017366-P del 16.11.2022 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, notificata il 16.11.2022, avente ad oggetto: “Nardò (LE) – Pratica Paes. N. 1885/2022 - Località: Torre Squillace, lotto n. 7, località Cianuli (foglio 32, p.lla 1936 parte) Progetto: richiesta di mantenimento annuale delle strutture già installate, autorizzate con permesso di costruire 163 del 31/03/2021 – p.e. 437/2015, in area demaniale, contrada “Torre Pianuri” - Richiedente: OASI SALENTO srl di S Sressa Amm.re Unico - Parere ai sensi dell'art.146 del D. Lgs. 42/2004 Rif. D.M. 20.02.1968 - DM 04.09.1975 e DM 01.08.1985”, con cui è stato espresso “parere contrario al mantenimento annuale delle strutture” costituenti il Lido Petra sito in Località Pianuri – S. Isidoro, nonché della richiamata nota (prot. n. 0016612-P) del 3.11.2022 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, avente ad oggetto: “Nardò (LE) – Pratica Paes. N. 1885/2022 Località: Torre Squillace, lotto n. 7, località Cianuli (foglio 32, p.lla 1936 parte) Progetto: richiesta di mantenimento annuale delle strutture già installate autorizzate con permesso di costruire 163 del 31/03/2021 – p.e. 437/2015, in area demaniale, contrada “Torre Pianuri” - Richiedente: OASI SALENTO srl di S Sressa Amm.re Unico;
Esame ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. 42/2004 - Comunicazione di preavviso di diniego ai sensi del'art.10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 nel rispetto dell'art.146 co.8 del D.Lgs. 42/2004 – Rif. D.M. 20.02.1968 - DM 04.09.1975 e DM 01.08.1985”, con cui è stato comunicato il preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, al mantenimento annuale delle strutture costituenti il Lido Petra sito in Località Pianuri – S. Isidoro del Comune di Nardò, della richiamata nota del 12.08.2020 (prot. 15147 – P) della Sovrintendenza di Lecce, del parere del 28.09.2022, espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio presso il Comune di Nardò – Provincia di Lecce - Area Funzionale 4°, contrario al mantenimento annuale delle strutture balneari costituenti lo stabilimento balneare Lido Petra sito in Località Pianuri – S. Isidoro del Comune di Nardò (già impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio e conosciuto nel suo contenuto a seguito di accesso agli atti del 5.01.2023) nonché, ove occorra e per quanto di pregiudizio, del richiamato parere della CLP presso il Comune di Nardò del 14.07.2020, della proposta di provvedimento paesaggistico del 29.09.2022 (prot. n. 52966/22 – pratica edilizia n. 1885/2022), a firma del Caposervizio – Area Funzionale 4° - Sviluppo, Pianificazione del Territorio e Paesaggio – Ambiente Servizi Ecologici – Demanio – Sportello Unico Edilizia del Comune di Nardò (conosciuto nel suo contenuto mediante accesso agli atti in data 05.01.2023), con cui il Responsabile Unico del procedimento paesaggistico propone provvedimento di autorizzazione paesaggistica contrario al mantenimento annuale delle strutture balneari costituenti lo stabilimento balneare Lido Petra sito in Località Pianuri – S. Isidoro del Comune di Nardò, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto,

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Oasi Salento S.r.l. il 10/5/2023:

del provvedimento di diniego paesaggistico n. 66 dell'8.02.2023 (prot. n. 9035 del 14.02.2023- rif. prat. n. 1885/2022 – prot. n. 52966/22) del Comune di Nardò Provincia di Lecce, Area Funzionale 4°, Sviluppo, Pianificazione del Territorio e Paesaggio, Ambiente – Servizi Ecologici – Demanio, Sportello Unico per l'Edilizia (SUE), notificato il 14.02.2023, avente ad oggetto: “Richiesta di autorizzazione paesaggistica per interventi e trasformazioni immobili soggetti alla disciplina di cui all'art. 146 D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 ed ai sensi dell'art. 90 del P.P.T.R. Puglia approvato con D.G.R. n.176 del 16 febbraio 2015 pubblicato sul BURP n. 40 del 23 Marzo 2015, per il progetto di mantenimento annuale delle strutture già installate, autorizzate con permesso di costruire n. 163 del 31/03/2021 – p.e. 437/2015, in area demaniale, contrada “Torre Pianuri”, sul lungomare C. Colombo snc – diniego”, con cui è stato comunicato il diniego di autorizzazione paesaggistica, nonché della nota prot. 0013215 del 07.03.2023 del Comune di Nardò, Area Funzionale 4°, Sviluppo, Pianificazione del Territorio – Ambiente, notificata il 7.03.2023, avente ad oggetto: “Concessione demaniale n. 11/2019. Stabilimento balneare denominato “Lido Petra” in località Pianuri – S. Isidoro. Rinnovo diffida alla rimozione”, con cui è stato diffidato lo smontaggio della struttura in conformità entro il termine perentorio di giorni sette, decorsi i quali, si legge nel provvedimento impugnato, l'obbligo di smontaggio verrà ulteriormente disposto mediante ordinanza dirigenziale, la cui inottemperanza comporterà, fra l'altro l'applicazione della sanzione pecuniaria pari ad € 20.000 ex art. 31 DPR n. 380/2001 e fatta salva l'azione penale, con avvertimento, altresì, che la mancata osservanza della diffida comporterà l'avvio del procedimento volto alla decadenza della concessione demaniale, nonché di tutti gli atti ivi richiamati ed, in particolare, nel diniego paesaggistico dei seguenti atti, già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio ed i successivi motivi aggiunti del 12.01.2023: parere (verbale 25.2) della Commissione Locale Paesaggio del Comune di Nardò del 28.09.2022, nota (prot. n. 0016612-P) del 3.11.2022 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, proposta di provvedimento del Rup, nota del 12.08.2020 (prot. 15147 – P) della Sovrintendenza di Lecce, parere della CLP presso il Comune di Nardò del 14.07.2020, nota prot. 0017366-P del 16.11.2022 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, proposta di provvedimento paesaggistico del 29.09.2022 (prot. n. 52966/22 – pratica edilizia n. 1885/2022), a firma del Caposervizio – Area Funzionale 4° - Sviluppo, Pianificazione del Territorio e Paesaggio – Ambiente Servizi Ecologici – Demanio – Sportello Unico Edilizia del Comune di Nardò, nonché dei provvedimenti richiamati nella diffida alla rimozione del 3.03.2023 ed in particolare: diffida (nota prot. n. 60658/2022) dell'Area Funzionale 4 del Comune di Nardò (già impugnata) e del richiamato verbale di sopralluogo del mese di novembre 2022, nonché del verbale di sopralluogo del 13.02.2023 (verbali di sopralluogo, questi, allo stato non conosciuti) e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di Nardò, Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2023 il dott. R M P e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

- visto il ricorso e i motivi aggiunti, con i quali la ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe, che le impongono lo smontaggio della struttura balneare al termine della stagione estiva;

- rilevato che, ai sensi dell’art. 10 ter d.l. n. 198/22, convertito con modificazione con l. n. 14/23: “ I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo e dei punti di approdo con le medesime finalità turistico-ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2023, nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, fermo restando il carattere di amovibilità dei manufatti medesimi ”;

- tale previsione normativa (che costituisce la concretizzazione, in termini di diritto positivo, di principi già evincibili nel previgente sistema normativo;
cfr, in tal senso, TAR Lecce, sent. n. 1215/21), successiva all’instaurazione dell’odierno giudizio, consente di superare i profili di criticità posti dall’Amministrazione a fondamento della prescrizione di smontaggio delle strutture balneari;

- per tali ragioni, e in conformità all’avviso reso all’odierna udienza ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a, deve ritenersi maturata la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, potendo la ricorrente senz’altro chiedere il mantenimento della struttura balneare, previa dimostrazione del suo carattere amovibile;

- ritenuto pertanto, per tali ragioni, di dichiarare l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 31 co. 1 lett. c) c.p.a;

- ritenuto che la peculiarità delle questioni esaminate giustifichi la compensazione delle spese di lite;

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