TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-07-04, n. 202300586
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Testo completo
Pubblicato il 04/07/2023
N. 00586/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00263/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 263 del 2018, proposto da R G S, rappresentato e difeso dall'avvocato S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Paolo Pellicano 23/B;
contro
Comune di Bagnara Calabra, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato V M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, viale Galileo Galilei, N° 20;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 16 in data 07.03.2018, con la quale il Comune di Bagnara Calabra ha disposto la chiusura delle attività del Circolo “Juventus Club Bagnara Calabra” irrogando la sanzione pecuniaria di euro 5.000,00 quanto alla riscontrata violazione degli art. 3 e 10 della legge n. 287/1991, e di ulteriori euro 5000,00 per la violazione degli artt. 4 comma 2 del D.P.R. n. 235/2001 e 3 e 10 legge n. 287/1991;
di ogni atto presupposto e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bagnara Calabra;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 maggio 2023 il dott. A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Siclari Rocco Giovanni, nella qualità di presidente del circolo ”Juventus Club” di Bagnara Calabra, agisce per l’annullamento dell’ordinanza n. 16 del 7 marzo 2018, notificata il giorno successivo, con la quale il Comune di Bagnara Calabra ha disposto la chiusura delle attività del citato circolo per un periodo non superiore a 90 giorni, irrogando inoltre la sanzione pecuniaria di euro