TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2013-01-17, n. 201300497

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2013-01-17, n. 201300497
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201300497
Data del deposito : 17 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03350/2011 REG.RIC.

N. 00497/2013 REG.PROV.COLL.

N. 03350/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3350 del 2011, proposto da:
Soc Antico Borgo di Vallignano Snc di Novelli Ivana e Co, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti P S R, E S R e S P, con domicilio eletto presso il primo in Roma, v.le G. Mazzini, 11;

contro

Comune di Longone Sabino, rappresentato e difeso dagli avv.ti A B, A B e F B, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Cassia 240;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. 1108 del 2 aprile 2011 con cui il Sindaco del Comune di Longone Sabino, senza considerare la segnalazione certificata di inizio attività agrituristica, ha diffidato la ricorrente ad esercitare qualsiasi tipo di attività agrituristica in violazione di quanto deciso dal TAR Lazio con sentenza n. 2348/11;

- del provvedimento n. 1057 del 30.3.2011 con cui si invita la ricorrente ad osservare la predetta sentenza di questo Tribunale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Longone Sabino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2012 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso, notificato il 19 aprile 2011 e depositato il successivo 20 aprile, la Società Antico Borgo di Vallignano s.n.c., quale soggetto esercente l’attività ricettiva e di ospitalità presso il complesso agrituristico sito nel Comune di Longone Sabino, località Valle Otrina, ha impugnato l’atto meglio specificato in epigrafe perché lesivo del proprio interesse connesso al libero esercizio dell’attività oggetto della segnalazione certificata presentata in data 2 aprile 2011, chiedendo nel contempo l’accertamento del diritto al risarcimento dei danni subiti per effetto della sospensione dell’attività agrituristica.

Al riguardo, la medesima ha prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.

Si è costituito in giudizio Comune di Longone Sabino il quale ha eccepito, in rito, l’inammissibilità del gravame per la parte che ha già riguardato un precedente ricorso definito con la sentenza di questa sezione n. 2348/2011 del 15 marzo 2011, e, nel merito, l’infondatezza delle doglianze prospettate.

Nelle Camere di Consiglio del 4 maggio 2011 e del 19 giugno 2012, con le ordinanze rispettivamente n. 1660/11 e n. 2147/12, questo Tribunale ha accolto la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

All’udienza del 18 dicembre 2012 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente va esaminata l’eccezione in rito di inammissibilità del presente gravame, sollevata dalla difesa del Comune resistente, secondo la quale il provvedimento di diffida adottato dal Sindaco del Comune di Longone Sabino – n. 1108 del 2.4.2011 – impugnato con il ricorso in esame sarebbe di per sé incontestabile perché strettamente connesso con la sentenza di questa Sezione n. 2348/2011. Si assume da parte resistente che la Società ricorrente per superare quanto accertato dal giudice amministrativo abbia comunicato l’inizio di una nuova attività agrituristica, mentre in effetti si è proseguito in quella già avviata e sottoposta all’esame di merito di questo Tribunale.

L’eccezione non può essere condivisa essendo sufficiente porre mente al fatto che l’oggetto del gravame definito con la più volte citata sentenza n. 2348/2011 è determinato dal provvedimento n. 3545 del 19 ottobre 2006 con cui è stata sospesa l’attività agrituristica, dal conseguente atto di diffida e dalla nota n. 324 del 29 gennaio 2010 rilasciata dall’Ufficio tecnico Comunale.

La suddetta attività provvedimentale trae spunto dall’iniziale domanda della società ricorrente del mese di luglio 2006 finalizzata ad ottenere il necessario titolo (dapprima con la presentazione della D.I.A., poi con la richiesta di autorizzazione) per procedere all’ampliamento dell’attività agrituristica già autorizzata nel 2001, con l’avvio dell’ulteriore attività di ricettività ed ospitalità con ristorazione (per un numero non inferiore a 300 posti al giorno).

Il Comune di Longone Sabino, con il provvedimento impugnato, ha sospeso, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 96 del 2006, l’attività agrituristica svolta dalla ricorrente. In particolare, la sospensione è stata disposta in ragione delle irregolarità, ritenute gravi dal Comune resistente, riscontrate nell’attività svolta dalla ricorrente, con particolare riferimento alla composizione della stalla ed alle colture presenti in azienda, risultate difformi rispetto a quanto indicato nel Piano di utilizzazione aziendale del 1° dicembre 2005.

La medesima sospensione, secondo quanto si desume per relationem dal richiamato verbale dei NAS di Viterbo del 27 luglio 2006, è stata disposta anche in ragione della difformità riscontrata tra gli interventi edilizi (in particolare, gli impianti igienici) realizzati presso l’Azienda ricorrente rispetto a quelli risultanti dall’allegato alla D.I.A. presentata il 15 luglio 2006.

Rispetto a tale situazione in fatto occorre invece rilevare che nel frattempo la parte istante non solo si è adeguata ai rilievi mossi dalla p.a., ma ha conseguito anche il rilascio del permesso di costruire in sanatoria (n. 2 del 29 maggio 2009) in modo da sanare le difformità edilizie rilevate a suo tempo dagli organi tecnici del Comune.

La stessa ricorrente ha modificato l’ambito ed il contenuto della propria attività agricola in modo da rendere complementare l’attività agrituristica, producendo allo scopo una relazione tecnica redatta dal dott. Agronomo S N.

Per effetto di queste nuove evenienze la ricorrente ha presentato il 2 aprile 2011 una segnalazione certificata di inizio attività agrituristica.

Rispetto a tale ultima segnalazione interviene il Comune di Longone Sabino che con il provvedimento oggetto del presente gravame dichiara inaccettabile ed impresentabile la predetta S.C.I.A., diffidando nel contempo la società ricorrente ad esercitare qualsiasi tipo di attività agrituristica in violazione di quanto deciso dal TAR e fino a quando non saranno rimossi tutti i motivi esposti nella citata sentenza del TAR.

In concreto, la segnalazione presentata dalla società ricorrente, ivi compresa la documentazione allegata, danno atto di una situazione diversa da quella accertata dal giudice amministrativo, per cui il richiamo alla citata sentenza 2348/2011 non potrebbe da solo soddisfare l’onere dell’Amministrazione comunale di accertare in concreto la possibilità di ritenere assentibile l’attività agrituristica proposta dalla società ricorrente.

Quindi, prospettare con il presente mezzo di gravame diverse ed ulteriori censure volte a contestare i motivi ostativi al rilascio di una formale autorizzazione, come enunciati dal Comune resistente, non implica affatto violazione del divieto del ne bis in idem , trattandosi in concreto di due situazioni affatto simili sia in fatto che in diritto.

Con l’unico complesso motivo di doglianza la parte istante contesta la rilevanza e la sussistenza di ciascun singolo motivo ostativo al rilascio della autorizzazione allo svolgimento dell’attività agrituristica, come descritta e documentata in occasione delle presentazione della SCIA del 2 aprile 2011.

Un primo motivo secondo l’Amministrazione comunale sarebbe dato dalla “mancanza del titolo di proprietà”.

Tale aspetto si dimostra irrilevante atteso che, a fronte della dichiarazione della ricorrente circa il deposito presso i competenti uffici comunali di tutti i documenti attestanti il titolo di proprietà, la parte avversa nulla eccepisce.

Segue l’assunto del Comune di Longone Sabino, secondo il quale “l’iscrizione per l’abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica risulta non valido perché non è rilasciato alla società Antico Borgo di Vallignano snc ma ad altri soggetti giuridici”.

Anche tale rilievo è del tutto irrilevante e formale poiché, a fronte dell’originaria autorizzazione rilasciata a favore delle socie (Ivana Novelli ed Alessandra Frigoni) della ricorrente società di persone, si è provveduto da parte della Provincia a rettificare il certificato di abilitazione nel cui contesto è stata riportata la ragione sociale della Società Antico Borgo di Vallignano snc.

Con il terzo rilevo l’amministrazione attesta “l’autorizzazione all’esercizio attività agrituristiche n. 2 del 27.2.2001 prot. 491 non può essere presa in considerazione perché rilasciata per immobili precedenti e non per il complesso attuale.

Tale assunto si lega in termini logico-funzionali ai due successivi rilievi.

Infatti da un lato si assume che “l’autorizzazione di agibilità n. 1 del 27.7.2006, rilasciata dal Comune di Longone Sabino in data 29.7.2006 prot. 2678 non può essere presa in considerazione riferendosi solo al permesso di costruire in sanatoria n. 3 del 2006. Manca l’agibilità dei locali e delle superfici di cui al permesso di costruire in sanatoria n. 2 del 2009, inoltre gli immobili di cui al permesso di costruire in sanatoria n. 2/2009 non risultano avere tutte le autorizzazioni previste per legge”.

Dall’altro, si aggiunge che, come motivo ostativo, vi è la “Difformità riscontrata nella tavola 6 (zona cucina) e l’accatastamento allegato”.

Per ciò che concerne l’aspetto urbanistico-edilizio della questione, la difesa del Comune resistente parte dall’assunto che l’ iter procedimentale della pratica relativa alla richiesta di sanatoria per il complesso agrituristico posto in essere dalla società ricorrente non si sarebbe affatto completato. Anche se vi è stato il rilascio della concessione edilizia in sanatoria n. 2 del 2009, la situazione in fatto sarebbe di tale difformità rispetto al progetto presentato per il rilascio del precedente permesso in sanatoria n. 3 del 2006 da non poter conseguire la dichiarazione di agibilità od il nulla osta sismico.

Gli stessi argomenti sono utilizzati per supportare la tesi della mancanza del parere igienico sanitario e del nulla osta da parte della Provincia di Rieti in merito alla sussistenza sull’area di un vincolo idrogeologico.

In disparte la questione che alcune di tali carenze non risultano essere enunciate nella motivazione del provvedimento impugnato, la tesi prospettata dal Comune resistente non può essere condivisa per la evidente ragione connessa ai motivi per cui è stata presentata una successiva istanza di rilascio di concessione in sanatoria.

In base a quanto richiesto, il Comune di Longone Sabino, in data 29 maggio 2009, ha conferito all’odierna ricorrente il permesso di costruire in sanatoria n. 2/09. Nel corpo dello stesso provvedimento si dà atto e si consente di sanare <<la stessa differenza delle superfici erroneamente rappresentate nel progetto a sanatoria presentato in data 12.5.2005 prot. 1627 del fabbricato sito nel Comune di Longone Sabino, loc. Valle Otrina identificato con il toponimo “Antico Borgo di Vallignano”, censito al N.C.E.U. foglio 7 part. 632, meglio evidenziato nei grafici allegati che approvati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente>>.

Ciò è di per sé sufficiente a ritenere che si sia conclusa la pratica relativa alla sanatoria dell’abuso edilizio realizzato (è quello del 2005;
si esclude per ammissione della stessa amministrazione comunale all’atto dell’adozione dell’ultima concessione in sanatoria - n. 2/2009 – la sussistenza un’ulteriore modifica dello stato dei luoghi), e che l’opera realizzata, non essendo mutata dopo l’anno 2005, abbia conseguito una regolare dichiarazione di agibilità.

Sul punto, infatti, la parte ricorrente assume che gli immobili realizzati sono dotati della dichiarazione di agibilità, rilasciata dall’Ufficio Tecnico comunale in data 27 luglio 2006, del nulla osta antisismico rilasciato dalla Regione Lazio (12.8.2005) e del nulla osta sul vincolo idrogeologico rilasciato dal Settore Difesa del Suolo della Provincia di Rieti.

Giova, altresì, rilevare che questa Sezione, già all’atto dell’emanazione della citata sentenza n. 2348 del 2011 e pur respingendo per altri aspetti il relativo ricorso, ha sottolineato che: “Ciò posto, diventa superfluo indagare sulla conformità edilizia del complesso immobiliare dell’azienda (secondo elemento di difformità che ha portato all’adozione del provvedimento impugnato), anche se non può essere sottaciuto che il Comune resistente, in data 29 maggio 2009, ha comunque rilasciato alla ricorrente il permesso di costruire in sanatoria n. 2/2009.

Vero è che, nonostante il rilascio di tale titolo, l’amministrazione comunale afferma che le superfici ivi indicate non sono riferibili alle strutture oggetto della richiesta di sanatoria.

Al riguardo, va però rilevato che, a fronte dell’esistenza del predetto permesso di costruire in sanatoria, eventuali difformità ora riscontrate dal Comune resistente (anche con riferimento alla necessità per la ricorrente di dotarsi del nulla osta sismico e di un nuovo parere igienico sanitario della ASL per la stalla che non rispetterebbe le norme per lo smaltimento delle acque reflue) possono essere fatte valere attraverso l’attivazione dei poteri di autotutela e di vigilanza che, fino ad ora, non risultano esercitati dall’amministrazione né cristallizzati in uno specifico provvedimento.”.

Allo stato attuale degli atti il Comune di Logone Sabino non ha posto in essere alcun provvedimento di autotutela che fosse idoneo a rimuovere gli effetti della concessione in sanatoria n. 2 del 2009 che, come sopra evidenziato, ha una portata ben diversa da una sanatoria a carattere strettamente sostanziale.

Per ciò che riguarda, infine, l’ultimo rilievo sollevato dal Comune resistente in relazione alla SCIA presentata dalla società istante (mancanza e carenza della individuazione delle attività proposte, nonché del rapporto di connessione e calcolo giornate lavorative agricole e agrituristiche, secondo le tabelle di cui alla delibera Regionale n. 506 dell’11.7.2008 previste dalla L.R. n.14 del 2006, art. 14) si rilevano due circostanze altrettanto dirimenti della insussistenza dei rilievi sollevati e che sono di per sé sufficienti a dimostrare che l’amministrazione non ha compiuto un esame altrettanto approfondito della documentazione allegata alla segnalazione certificata di inizio attività.

La società ricorrente con la presentazione – in data 2 aprile 2011 – di quest’ultima segnalazione ha inteso adeguarsi ai rilievi ed alle censure respinte da questo Tribunale, riducendo in maniera consistente il numero di giorni all’anno destinati all’attività agrituristica e determinando una maggiore prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella prettamente recettiva e di ospitalità.

Tale evenienza non solo risulta documentata nella certificazione redatta dal tecnico Agronomo dott. Natalizi, ma anche successivamente accertata (mese di agosto 2011) dal competente ufficio della Provincia di Rieti (nota del dirigente del I Settore – Ufficio Agriturismo – prot. n. 35849 del 19.8.2011).

La medesima questione - legata alla complementarietà dell’attività agrituristica rispetto a quella strettamente agricola - è stata poi definitivamente risolta dallo stesso tecnico incaricato dal Comune di Longone Sabino, dott. Errico Laudati, che, a seguito dei rilievi effettuati in data 12.10.2011, ha acclarato che: “pertanto, sussistono i requisiti di connessione e complementarietà delle attività agrituristiche, rispetto a quelle agricole, come richiesto dalle normative vigenti in materia”.

Ogni altro aspetto o rilievo sollevato dall’Amministrazione comunale nell’ambito del provvedimento impugnato risulta incomprensibile o smentito per tabulas .

Non è affatto chiara la riscontrata difformità nella tavola 6 (zona cucina). Allo stesso modo dalla SCIA presentata non si desume affatto una mancanza nella individuazione delle attività proposte.

Tutti gli elementi di discordanza sopra esposti inducono il Collegio a ritenere fondata la censura prospetta di eccesso di potere per errata valutazione e travisamento dei presupposti di fatto posti a base del provvedimento impugnato.

Diversamente, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento poiché la sua proposizione originaria, alquanto vaga ed indeterminata, è rimasta tale anche a conclusione del presente giudizio.

Per tutte le ragioni espresse, il Collegio accoglie il ricorso limitatamente all’azione impugnatoria ed annulla il provvedimento gravato perché viziato da eccesso di potere.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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