TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2012-09-21, n. 201207991
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 07991/2012 REG.PROV.COLL.
N. 03670/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3670/2005, proposto da:
R G, rappresentato e difeso dall'avv. S G, con domicilio eletto presso Maria Grazia Lo Iacono Dott.Ssa in Roma, via Verduzio, 28;
contro
Ministero della Difesa, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la
a)declaratoria del diritto al re-inquadramento dei sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri secondo criteri e modalità corrispondenti a quelli previsti dal legislatore per il re-inquadramento dei colleghi pari qualifica e ruolo del personale della Polizia di Stato;
b)declaratoria del diritto alla successiva progressione di carriera nell’ambito del ruolo ispettori al compimento di un numero di anni di servizio uguale, nel complesso, a quello previsto per le corrispondenti qualifiche del ruolo ispettori del personale della Polizia di Stato;
c)condanna dell’Amministrazione convenuta alla ricostruzione di carriera, alla corresponsione dei relativi emolumenti ed alla regolarizzazione previdenziale;
d)annullamento dei provvedimenti che negano tali diritti;
e)risarcimento dei danni conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2012 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, il ricorrente – maresciallo capo dell’Arma dei Carabinieri – agisce in giudizio per sentirsi pronunciare:
a)declaratoria del diritto al re-inquadramento dei sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri secondo criteri e modalità corrispondenti a quelli previsti dal legislatore per il re-inquadramento dei colleghi pari qualifica e ruolo del personale della Polizia di Stato;
b)declaratoria del diritto alla successiva progressione di carriera nell’ambito del ruolo ispettori al compimento di un numero di anni di servizio uguale, nel complesso, a quello previsto per le corrispondenti qualifiche del ruolo ispettori del personale della Polizia di Stato;
c)condanna dell’Amministrazione convenuta alla ricostruzione di carriera, alla corresponsione dei relativi emolumenti ed alla regolarizzazione previdenziale;
d)annullamento dei provvedimenti che negano tali diritti;
e)risarcimento dei danni conseguenti.
L’interessato, oltre a dedurre un unico, articolato motivo di gravame per eccesso di potere sotto vari profili, eccepisce l’incostituzionalità degli artt. 12, 13, 14, 15 del D.Lvo n. 198/1995, per contrasto con gli artt. 3, 1 c., 36, 1 c., parte prima, e 97 della Costituzione, denunciando l’incostituzionalità delle norme per la mancata equiparazione degli Ispettori dell’Arma dei Carabinieri agli Ispettori della Polizia di Stato relativamente agli avanzamenti di carriera ed al trattamento economico.
All’udienza del 18 luglio 2012, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Giova una breve ricostruzione dei fatti.
Le Forze di Polizia, inclusa l’Arma dei Carabinieri, furono interessate, negli anni novanta, da una modifica della normativa dei ruoli e delle modalità di reclutamento.
In questo contesto, fu affrontata anche la questione della equiparazione economica e di carriera dei sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, già presa in considerazione con la legge 1 aprile 1981, n. 121.
La Corte Costituzionale, sulla scorta delle argomentazioni riguardanti il principio di equiparazione tra le funzioni di istituto dei sottufficiali dei Carabinieri e quelle svolte dagli ispettori della Polizia di Stato, dichiarò l’illegittimità costituzionale del’art. 43 della legge n. 121/1981 e della tabella C) allegata alla predetta legge sancendo la valenza del “criterio funzionale”.
La legge n. 216 del 3 marzo 1992 attuò la perequazione del trattamento economico delegando il Governo alla emanazione di decreti legislativi relativi alla equiparazione giuridica e dei ruoli economici e di carriera per il personale delle forze di Polizia e delle Forze armate.
A tal fine, furono emanati il D.Lvo n. 197/1995 - sul riordino delle carriere de personale non direttivo della Polizia di Stato - ed il D.Lvo n. 198/1995, relativo al riordino del personale appartenente all’Arma dei Carabinieri mediante i quali il ruolo dei rispettivi Ispettori fu articolato in quattro gradi.
Ebbene, il ricorrente lamenta che, nonostante i predetti decreti abbiano costituito tali ruoli dai quali si evince l’equiparazione tra i gradi di ispettori appartenenti al corpo della Polizia di Stato e i corrispondenti gradi di Ispettori dell’Arma dei Carabinieri, di fatto tale equiparazione non avrebbe avuto concreta applicazione, creando una vera e propria sperequazione fra le varie forze di Polizia.
La circostanza, prosegue il ricorrente, è confermata dall’analisi dell’art. 13 del D.LVo n. 197/1995 relativo alle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato il quale prevede che un ispettore diventi un ispettore capo dopo soli due anni; un ispettore capo diventi solo dopo un anno ispettore superiore s.U.S.P. con conseguente attribuzione del livello