TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-03-25, n. 202401167
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 25/03/2024
N. 01167/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00748/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 748 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da A A B e M D G, rappresentati e difesi dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Comune Acireale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di Lmg Costruzioni S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato Nicolò D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Deliberazione Consiliare n. 28 del 7 marzo 2023 del Comune di Acireale, pubblicata in data 10 marzo 2023, a mezzo della quale è stato approvato lo schema di convenzione ai sensi dell'art. 28 bis del d. p. r. n. 380/2001 con riferimento ad un permesso il costruire convenzionato volto alla realizzazione n. 4 unità unifamiliari nel terreno sito in Acireale, Frazione Capomulini, contrada Gurni, identificato in Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 72, p.lle 321-270;
- del provvedimento del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Soprintendenza BB.CC.AA di Catania del 12 gennaio 2022, numero di prot.060. 100 non conosciuto e richiamato in seno alla predetta deliberazione Consiliare n. 28 del 7 marzo 2023, concernente l'autorizzazione paesaggistica dell'indicato intervento edilizio;
- del provvedimento del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Soprintendenza BB.CC.AA di Catania del 18 novembre 2022, numero di prot.90963/n.060.100 non conosciuto e richiamato in seno alla predetta deliberazione Consiliare n. 28 del 7 marzo 2023, concernente l'autorizzazione paesaggistica dell'indicato intervento edilizio
- e di ogni ulteriore atto o provvedimento antecedente, successivo e comunque presupposto, connesso o conseguenziale di cui non abbia conoscenza e lesivo della propria sfera giuridica;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Lmg Costruzioni S.r.l. il 11/7/2023:
- delle concessioni edilizie n.88 del 18.8.1982 e successiva variante n. 143 del 22.6.1985;
- della concessione in sanatoria n. 222 del 17.11.1987; tutte rilasciate alla soc. F.li Monaco per la realizzazione e la sanatoria dell'edificio oggi di pro-prietà dei ricorrenti;
- della concessione edilizia n. 26/2011 che prevede, oltre al recupero abitativo del cantinato, tra l'altro, la modifica dell'accesso da Via Antica Aci a Via Gurne;
- per quanto occorre: -della SCIA 27/02/2014 di variante alla c. e 26/2011 con la quale cui si modifica il tetto innalzando la gronda e vengo-no introdotte 2 tettoie;
- della SCIA del 28/07/2015 di variante alla c. e 26/2011 in cui si introduce una terza tettoia, si modifica il tetto arretrando le pareti di timpano e si aggiungono aperture, si aggiunge una scala che raggiunge il sottotetto;
della SCA 2017 per l'intero edificio; della DIA 26/02/2018 per il recupero abitativo del sottotetto e successiva SCA per il sottotetto, ovvero degli atti impliciti ovvero espliciti di assenso integrale o parziale alle istanze del privato;
- di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da B A A il 18/9/2023 per l’annullamento:
- del Permesso di costruire convenzionato n. 25/2023, Pratica Urbix n. 1220/2021, datato 20 giugno 2023 rilasciato dal Comune di Acireale, 6 Area Urbanistica, in favore della LMG Costruzioni S.R.L, volto alla realizzazione n. 4 unità unifamiliari nel terreno sito in Acireale, Frazione Capomulini, contrada Gurni, identificato in Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 72, p.lle 321-270;
-nonché di ogni ulteriore atto presupposto e consequenziale da cui ricorrenti possano subire pregiudizio sconosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Lmg Costruzioni S.r.l. e della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania e del Comune Acireale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 febbraio 2024 il dott. E C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio, i ricorrenti hanno impugnato: - la deliberazione Consiliare del Comune di Acireale n. 28 in data 7 marzo 2023, con cui è stato approvato lo schema di convenzione, ai sensi dell’art. 28-bis del D.P.R. n. 380/2001, in relazione ad un permesso il costruire convenzionato volto alla realizzazione quattro unità unifamiliari nella Frazione di Capomulini, Contrada Gurni, sul terreno censito in catasto Terreni al foglio 72, particelle 321 e 270; - il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania n. 060.100 in data 12 gennaio 2022, con cui è stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica; - il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali Catania n. 90963/n.060.100 del 18 novembre 2022.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue.
I ricorrenti sono nudo proprietario e usufruttuaria di un immobile per civile abitazione sito nella Frazione di Capo Mulini, Contrada Gurni, Via Gurne 16, censito in catasto foglio n. 72, particella 396, subalterni 14 e 15; l’unità immobiliare confina con l’area di proprietà dell’odierna controinteressata, già sopra indicata.
Con istanza n. 82445 in data 14 ottobre 2021, integrata con nota n. 97779 del 24 novembre 2022, la controinteressata ha chiesto al Comune di Acireale un permesso di costruire convenzionato ex art. 28-bis del D.P.R. n. 380/2001 per la realizzazione di quattro ville unifamiliari e per opere di urbanizzazione per verde e parcheggio.
Con la deliberazione impugnata il Consiglio Comunale di Acireale ha approvato lo schema di convenzione, atto prodromico al rilascio del permesso di costruire; viene specificato che l’area di proprietà della controinteressata ricade in parte all’interno del Parco Archeologico e Paesaggistico “Valle delle Aci”, in parte in area boschiva bosco e nella sua totalità all’interno della fascia di rispetto boschiva.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue.
Innanzitutto viene precisato che l’interesse a ricorrere si fonda sul pregiudizio del diritto di veduta degli odierni interessati e sull’impatto dell’intervento sull’area immediatamente circostante l’abitazione dei ricorrenti, con irreversibile peggioramento dei caratteri urbanistici dell’area stessa, oltre che sulla panoramicità dei luoghi, con un radicale modifica dell’assetto del territorio, il quale perderà i suoi connotati tipici. Per i ricorrenti, i provvedimento impugnati sono stati adottati sull’erroneo presupposto che l’area interessata dall’intervento ricada al di fuori della fascia di rispetto boschiva, ove trovano applicazione gli art. 10 della legge regionale n. 16/1996 e 15, primo comma, della legge regionale n. 78/1976.
Viene evidenziato che la denunciata violazione sussiste anche qualora si consideri la fascia di rispetto minima (50,00 metri) prevista per i boschi con superficie inferiore ad un ettaro; viene specificato che non può invocarsi l’art. 37, quinto comma, della legge regionale n. 19/2020, avuto riguardo alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 135 in data 3 giugno 2022, avuto riguardo al principio tempus regit actus .
Per i ricorrenti, emerge, quindi, un difetto assoluto di istruttoria, che trova conferma nel verbale di verifica tecnica inerente alla ricognizione delle aree boscate ad opera dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania n. 74022 del 29 luglio 2021.
Sotto altro profilo, la classificazione dell’area quale bosco ai sensi del decreto legislativo n. 34/2018 non può indurre a ritenere che nella specie non trovino applicazione le fasce di rispetto, così come indicate in seno alla normativa regionale, tenuto conto della competenza esclusiva regionale in materia; inoltre, l'istituto del permesso di costruire convenzionato concerne interventi edilizi che di non particolare entità, anche sotto il profilo insediativo, localizzati in ambiti in cui le esigenze di urbanizzazione, infrastrutturazione e dotazione di standard si presentino con un basso grado di complessità.
Con deliberazione consiliare n. 139 in data 8 ottobre 2019 il Comune ha approvato il regolamento riguardante i criteri per l’attuazione dell’art. 28-bis del D.P.R. n. 380/01 e dell’art. 20 della legge regionale n. 16/2020, il cui art. 2 del prescrive che l’istituto non è applicabile quando nell’ambito della stessa zona territoriale omogenea la superfice complessiva di tutte le aree tra loro confinanti - libera da costruzioni con destinazioni previste per la zona stessa - superi i 5.000 metri quadri per le zone C e i 10.000,00 metri quadri per le altre zone.
Nel caso di specie la superficie dell’intervento è, invece, pari a metri quadri 6.744,00; risulta anche violato l’art. 30, comma 11, della legge regionale n. 19/2020, il quale subordina l’edificazione in area C - per superfici superiori ai 10.000 metri quadri - alla predisposizione di un piano di lottizzazione. Secondo i ricorrenti, l’Amministrazione, inoltre, ha violato l’obbligo di previa sottoposizione del progettato alla procedura di valutazione ambientale strategica ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006; ne deriva secondo la prospettazione