TAR Palermo, sez. V, sentenza 2024-01-17, n. 202400170
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Testo completo
Pubblicato il 17/01/2024
N. 00170/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00608/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 608 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G L, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per l'annullamento
riguardo il ricorso introduttivo:
del decreto n. -OMISSIS-/ 2019 con cui il provveditore regionale della Sicilia del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia ha inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare della censura;
riguardo ai motivi aggiunti
degli stessi provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 gennaio 2024 il dott. A L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, ispettore capo della Polizia Penitenziaria, con domanda principale agisce per l’annullamento del decreto n. -OMISSIS-/2019, con cui il provveditore regionale della Sicilia del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia gli ha inflitto la sanzione disciplinare della censura.
Espone di prestare servizio al nucleo traduzioni e piantonamenti della casa circondariale “-OMISSIS-e di avere ricevuto, in sede di valutazione annuale, sempre il punteggio massimo di 30 e ciò fino all’arrivo del nuovo comandante, il commissario coordinatore -OMISSIS-, che gli ha abbassato il punteggio a 28.
Il 4.04.2019 ha svolto la propria attività come responsabile della traduzione dalla casa circondariale “-OMISSIS-” verso il Tribunale di Palermo. In sua assenza, quando aveva già terminato il proprio servizio, è avvenuto un diverbio tra due sottoposti, cui l'ispettore aveva lasciato le consegne, comunque non sfociato in disservizi o in eventi lesivi del prestigio del Corpo.
Il 9.04.2019 il comandante del nucleo ha quindi invitato verbalmente il deducente a presentare una relazione sui fatti accaduti il 4.04.2019 e alla richiesta di chiarimenti dell’ispettore su quali argomenti dovesse incentrare la propria attenzione, il comandante ha tuttavia risposto di non essere tenuto a fornire alcuna informazione.
Nell'attesa di ricevere un formale ordine scritto da parte del comandante, come da prassi, l’ispettore il 15.04.2019 ha presentato istanza di accesso alle relazioni presentate dagli altri colleghi presenti quel giorno in servizio, risultando prima impedito ad avanzare l’istanza ostensiva a causa dei numerosi impegni istituzionali e in particolare: il 10.04.2019 è stato impiegato in missione fuori regione per la traduzione di un detenuto presso la casa circondariale di Cagliari; l'11.04.2019 ha svolto un corso di formazione ed aggiornamento presso l'Università di Palermo; il 12 e 13.04.2019 è stato assente dal servizio; il 14.04.2019, domenica, è stato giorno di riposo settimanale.
Il 19.04.2019, dopo avere ottenuto la documentazione, ha presentato la relazione di servizio al comandante del nucleo, che tuttavia, lo stesso giorno, ha inviato al direttore della casa circondariale “-OMISSIS-” un rapporto a suo carico, notificandogli l'avvio di un procedimento disciplinare, per non aver tempestivamente inoltrato la relazione richiesta.
Il 27.04.2019 il ricorrente ha integrato la relazione e il 21.05.2019 il direttore della casa circondariale ha ordinato al funzionario istruttore di avviare un’inchiesta disciplinare a suo carico, ciò nonostante il comandante del nucleo avesse già avviato formalmente nei suoi confronti un procedimento disciplinare per gli stessi fatti.
Soltanto il 4.06.2019, oltre il termine prescritto dalla legge, il funzionario istruttore ha notificato al ricorrente la contestazione degli addebiti, in base alla quale “le veniva richiesta, in data 9.4.2019, visto il suo allontanamento, relazione di servizio con particolare riferimento alla