TAR Catania, sez. IV, sentenza 2015-09-11, n. 201502227

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2015-09-11, n. 201502227
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201502227
Data del deposito : 11 settembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01337/2014 REG.RIC.

N. 02227/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01337/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1337 del 2014, proposto da:
Comune di Viagrande, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. R M S, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Catania, Via Milano 42a;

contro

Regione Siciliana, Giunta Regionale, Commissione Tecnica (Costituita con D.P. 149/13) c/o Presidenza Regione Siciliana - Segretariato Generale Servizio

III

Economico Finanziario, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;
Comune di Catania, Comune di San Gregorio di Catania;

per l'annullamento

della Delibera G.R. n 66 del 07/03/14, comunicata con nota prot. n. 13415 del 25/03/14 introitata al n. 3387 de1 28/03/14 del Protocollo Generale del Comune;

della Relazione finale Commissione prot. n. 58188 del 18/12/13 allegata alla delibera n. 66/14;

di ogni altro atto antecedente, successivo, connesso o consequenziale ivi compresa, ove occorra e

se del caso, la delibera della Giunta Regionale n. 146 del 22/04/13.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana, della Giunta Regionale e della Commissione Tecnica (Costituita con D.P. 149/13) c/o Presidenza Regione Siciliana - Segretariato Generale Servizio

III

Economico Finanziario;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2015 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 445 del 22/10/12 veniva finanziato l'intervento di "Manutenzione straordinaria della Chiesa di Santa Caterina del Comune di Viagrande" per un importo di €. 250.000,00.

Con nota prot. n. 56505 del 21/12/12 , introitata al n. 232 dell’8/01/13 del Protocollo generale del Comune di Viagrande, il Dirigente del V Servizio, "al fine di adottare il decreto di finanziamento ed impegno della superiore somma", invitava l’Amministrazione ricorrente a trasmettere "copia del progetto esecutivo, corredato da tutta la prescritta documentazione unitamente all'atto di validazione

sottoscritto dal r.u.p. ....ed all'approvazione amministrativa". Il tutto entro il termine perentorio di 120 gg. dalla notifica della nota medesima.

Entro il suddetto termine, il Dirigente del Comune di Viagrande - Area Territorio e Ambiente, con nota prot n. 5400 del 2/05/13 trasmetteva quanto richiesto.

Nel frattempo, con nota prot. n. 14826 del 20/03/13, indirizzata al Presidente della Regione Siciliana, il Segretario Generale della Regione Siciliana -

III

Servizio - comunicava che, a seguito di una prima ricognizione dei finanziamenti concessi, preso atto della carenza progettuale esecutiva di alcuni destinatari degli stessi, vi fosse la possibilità di una eventuale loro revoca.

In data 20/05/13 con nota prot. n. 24799 il Dirigente regionale del

III

Servizio Economico Finanziario comunicava al Sindaco del Comune di Viagrande che, con deliberazione n. 146 del 22/04/13, era stata revocata la deliberazione n. 445/12, con la quale era stato finanziato l'intervento in premessa indicato.

Veniva, altresì, comunicato che tutti gli atti già acquisiti sarebbero stati trasmessi ad "apposita commissione cui spetta il compito di valutarne la procedibilità...”.

Il Comune di Viagrande, con nota prot. n. 7384 del 11/06/13, contestava tale decisione, facendo presente di aver, a seguito della comunicazione dell'avvenuto finanziamento, "posto in essere tutti gli atti ed adempimenti amministrativi" come da espressa richiesta e che dalla revoca sarebbero conseguiti gravi danni economici a causa del già avvenuto espletamento degli incarichi da parte dei tecnici incaricati del progetto.

La Regione, con nota prot. n. 33134 del 03/07/13, richiedeva "su richiesta della Commissione ex art. 38 Statuto della.Regione Siciliana...di inviare, entro giorni 15 dalla data di ricezione della medesima, copia dell'elenco triennale delle opere pubbliche vigente alla data in cui è stato disposto il finanziamento nonché specifica dichiarazione se per la medesima opera è stata o sarà presentata richiesta di finanziamento ad enti diversi dalla Regione o ad altro ramo dell'Amministrazione regionale e/o se è stato o sarà previsto il concorso di finanza privata".

Con nota prot. n. 9001 del 17/07/13 il Comune ricorrente dava riscontro a quanto richiesto e sollecitava l' Amministrazione Regionale a sbloccare l'iter del finanziamento de quo al fine di poter procedere alla manutenzione della Chiesa di Santa Caterina inutilizzata per motivi di pubblica incolumità a seguito del sisma del 2002.

Anche tale richiesta rimaneva priva di riscontro.

Con delibera di Giunta Regionale n. 66 del 7/03/14 veniva preso atto dei lavori svolti dalla Commissione tecnica e respinto il finanziamento, in quanto "la documentazione è stata acquisita in data successiva alla delibera di revoca n. 146 del 22/04/13”.

Tale decisione veniva comunicata all'interessato con nota prot. n.13415 del 25/03/14, assunta al n. 3387 del 28/03/14 del Protocollo Generale.

Con ricorso passato per la notifica il 5.5.2014 e depositato il 15.5.2014, il Comune ha impugnato siffatti provvedimenti, affidandosi alle seguenti censure:

I. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 97 Costituzione, 3, 8, 9 e 16 bis L. n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni: difetto di motivazione, mancanza dei presupposti essenziali e violazione del giusto procedimento, del principio di trasparenza e pubblicità dell'agire pubblico.

L' impugnata revoca sarebbe illegittima sotto il profilo della carenza assoluta di motivazione sia in ordine all' an , sia in relazione alla mancata indicazione dei motivi per i quali non sono state tenute in considerazione le osservazioni presentate in sede di partecipazione al procedimento amministrativo dall’Ente ricorrente.

II. Mancata comunicazione dell’avvio del procedimento e violazione dell'obbligo sancito dall'art. 10 L. 241/90.

III. Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 quinquies L. 7/8190 n. 241.

L'atto di revoca avrebbe dovuto essere supportato da sopravvenuti motivi di pubblico interesse, da una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e dal mutamento della situazione di fatto. Diversamente da quanto avvenuto, l’Amministrazione avrebbe dovuto dare contezza di tali presupposti nel provvedimento impugnato.

IV. Abuso e/o eccesso di potere per manifesta illogicità dell'iter amministrativo, per omessa valutazione di fatto ed omessa e/o carente istruttoria.

La circostanza ostativa invocata dall' Amministrazione Regionale all'accoglimento dell' istanza di finanziamento è stata l'acquisizione della documentazione oltre i termini del 22 aprile 2013 (come da delibera della Giunta Regionale n. 146).

Tale termine non sarebbe stato mai stato comunicato come perentorio e la sua successiva individuazione come tale violerebbe i principi di buona fede, correttezza, lealtà e collaborazione.

V. Eccesso di potere e contraddittorietà dell'azione amministrativa in relazione ai provvedimenti notificati all'odierno istante con il provvedimento finale di revoca.

Con la delibera n. 146 del 22/04/13, la Regione Siciliana aveva disposto "di attivare un percorso precettivo nei confronti dei beneficiari fissando un termine perentorio di giorni 90 pena l'esclusione automatica dal finanziamento".

Allo stesso tempo, con nota n. 33134 del 03/07/13 (pervenuta in data 8/07/13) aveva chiesto all'Amministrazione ricorrente la trasmissione della documentazione nella stessa indicata "entro giorni 15 dalla data di ricezione della medesima".

A tale invito il Comune ha risposto nei termini in data 17/07/13 (prot. n. 9001).

Inoltre, con nota prot. n. 14826 del 20/03/13, la Regione Siciliana prendeva atto della incapacità di spesa di parte dei finanziamenti disposti dal Governo "per carenza progettuale esecutiva dei destinatari dei finanziamenti medesimi", precisando che a tal proposito vi fossero "gli estremi per una attività di natura precettiva con tempistica perentoria decorsa infruttuosamente la quale" si sarebbe dato corso "alle revoche dei finanziamenti".

Dagli atti emessi dalla Amministrazione Regionale non sarebbe quindi possibile evincere che la data del 22/04/13 fosse il termine ultimo e perentorio per la trasmissione della documentazione.

VI. Violazione e falsa applicazione L.R. 12/11 art. 6, comma 20, della direttiva prot. n. 161/13 pubblicata nella G.U.R.S. del 21/06/13 parte I n. 29, abuso di potere, contraddittorietà dell'azione amministrativa, violazione del principio di buona fede.

La Regione non solo avrebbe ignorato la documentazione regolarmente presentata dal Comune, ma, altresì, non avrebbe tenuto conto delle direttive dalla stessa emanate.

Secondo la direttiva prot. n. 161/13, i finanziamenti ex art. 38 dello Statuto R.S. seguono a due preliminari fasi procedurali: presentazione istanza, insieme al programma triennale delle OO.PP., corredata dal progetto preliminare ed esame dell'istanza da parte di apposita Commissione.

Asserisce il Comune ricorrente che, superate le precedenti fasi, aveva già fatto pervenire il progetto esecutivo.

In data 21/12/12 veniva richiesto al Comune di Viagrande copia del progetto esecutivo entro 120 gg. e tale richiesta sarebbe stata onorata nei termini con nota prot. n. 5400 del 02/05/13.

VII. Richiesta risarcimento danni ex art. 30 c.p.a..

Con determina dirigenziale n. 67 del 5/08/13, il Comune ha liquidato la somma complessiva di € 6.803,82 per l'incarico di progettazione esecutiva relativa all’intervento in questione.

A tali danni economici, cui andrebbero aggiunti i maggiori costi del progetto rispetto alla sua normale tempistica, andrebbe considerato il nocumento alla cittadinanza, alla quale sarebbe negata la possibilità di vedere ripristinata un'opera di valore artistico oltre che religioso.

Su queste premesse, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., l'Amministrazione ricorrente ha chiesto che venga disposto il risarcimento dei danni in suo favore nella misura ritenuta congrua da questo Tribunale.

Costituitasi, la Difesa Erariale per le Amministrazioni intimate, ha concluso per l’infondatezza del ricorso.

Con Ordinanza n. 571/14 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

Alla Udienza Pubblica dell’11.6.2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

In sede cautelare, questa Sezione, con Ordinanza n. 571/14 si è così espressa:

“Ritenuto, preliminarmente, che il provvedimento confermativo impugnato è stato preceduto da autonoma diversa istruttoria rispetto all’originaria revoca (delibera n. 146/2013);

Ritenuto che l’Amministrazione intimata, con nota prot. n. 56505 del 21.12.2012, ricevuta dal Comune ricorrente l’8.1.2013, ha richiesto, nel termine di 120 gg., tra l’altro, la progettazione esecutiva quale integrazione documentale utile per la definitiva ammissione al finanziamento per cui è ricorso;

Ritenuto che a detto adempimento il Comune ricorrente, come non smentito, ha ottemperato il 2.5.2013, entro, cioè, la predetta data;

Ritenuto, quindi, che il diverso termine del 22.4.2013, assunto come perentorio dall’Amministrazione resistente per il deposito degli atti a completamento dell’istanza di finanziamento, seppur riferito alla deliberazione n. 146/13, che ha posto regole generali applicabili a tutti i concorrenti, non può ritenersi tale per parte ricorrente”.

La decisione cautelare va confermata.

Ritiene il Collegio di dover preliminarmente precisare che il provvedimento impugnato non può ritenersi meramente confermativo, come soltanto “ipotizzato” dall’Amministrazione nel suo atto di costituzione in giudizio.

Ed invero, lo stesso é preceduto da autonoma istruttoria rispetto ai precedenti atti di revoca del finanziamento non impugnati.

Tanto basta per ritenere ammissibile il ricorso.

Nel merito, vanno valorizzate le censure con le quali parte ricorrente deduce l’impossibilità di estensione nei suoi confronti del termine ritenuto superato dalla delibera n. 146/13.

Rileva preliminarmente il Collegio che detto ultimo provvedimento, intanto, stabilisce che “in ordine a tutti gli interventi finanziati ai sensi dell’art. 38 dello Statuto della Regione Siciliana per i quali, ad oggi, non risulti rispettata la tempistica procedurale fissata dall’art. 9, comma 5, del D.P. Reg. 23 gennaio 2012, n. 13. . . :

- di dare mandato al Segretario Generale di attivare un percorso precettivo nei confronti dei beneficiari fissando un termine perentorio di giorni 90 pena l’esclusione automatica del finanziamento . . .;

. . . di costituire apposita commissione tecnica composta da funzionari interni dell’Amministrazione regionale con il compito di esaminare tutte le progettazioni presentate prima dell’ammissione a finanziamento ai sensi dell’art. 38 dello Statuto della Regione siciliana . . . ;

. . . di revocare le deliberazioni della Giunta regionale di cui alla sezione DF-1 dell’allegato alla notaro. n. 14826 del 20.3.2013 della Segreteria Generale della Presidenza della Regione, costituente allegato “A” alla presente deliberazione e di dare mandato al Segretario Generale di rimettere i connessi atti acquisiti all’esame della predetta commissione”.

Ora, in disparte che il Comune ricorrente in detto allegato risulta con “i termini in corso” (cfr. pag. 17 del predetto allegato “A”), pur a fronte di una intervenuta revoca, il provvedimento stabilisce di attivare un percorso precettivo nei confronti dei beneficiari, fissando un termine perentorio di giorni 90 pena l’esclusione automatica del finanziamento.

Tale affermazione appare al Collegio tale da non poter definire il termine del 22.4.2013 come perentorio, così come sostenuto, quale unico motivo di revoca definitiva del finanziamento, nell’atto principalmente impugnato.

Ma, ove anche così fosse, così come sinteticamente, ma altrettanto chiaramente ritenuto nella fase cautelare, al Comune ricorrente era stato comminato in precedenza, con atto ricevuto l’8.1.2013 (prima, cioè, della delibera del 22.4.2013), un termine espressamente stabilito come perentorio (di 120 giorni) per l’esibizione di tutta la documentazione necessaria.

E detto termine è stato assolutamente rispettato.

Se così è, i principi di buona fede e dell’affidamento che accompagnano anche il procedimento amministrativo, non possono non deporre per una eventuale “eccezione” (introdotta in tempi non sospetti) alla (dubbia) perentorietà del termine altrove indicato nella delibera n. 146/13.

L’assorbente motivo consente di accogliere il ricorso.

Va però rigettata la domanda di risarcimento del danno, in considerazione della pronta risposta cautelare e della mancata prova dello stesso da parte dell’Amministrazione ricorrente.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno disposte come da dispositivo.

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