TAR Bologna, sez. II, sentenza 2024-05-06, n. 202400319
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Testo completo
Pubblicato il 06/05/2024
N. 00319/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00896/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 896 del 2023, proposto da
Eco Consul S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alle procedure CIG A02B2CAF71, A02B55E01C, A02B5666B4, rappresentata e difesa dall’avv. D D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Clara S.p.A., in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Copparo, non costituito in giudizio;
Comune di Fiscaglia, non costituito in giudizio;
Comune di Comacchio, non costituito in giudizio;
per l’annullamento in parte qua, previa sospensione dell’efficacia,
- del bando di gara a procedura aperta pubblicato il 20.11.2023 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, numero di riferimento 2023/S 223-702453, avente ad oggetto principale l’esecuzione del servizio di selezione, recupero e trattamento del rifiuto biodegradabile - frazione rifiuto organico (EER 20.01.08) proveniente dalla raccolta differenziata presso i Comuni soci della Stazione appaltante (CLARA S.p.A.) per l’anno 2024, limitatamente ai Lotti n. 1 CIG A02B2CAF71, n. 2 CIG A02B55E01C e n. 3 CIG A02B5666B4;
- dell’avviso di rettifica del disciplinare di gara, pubblicato il 29.11.2023 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
- del disciplinare di gara come rettificato;
- dei capitolati speciali di appalto dei Lotti n. 1, n. 2 e n. 3 come rettificati;
- per quanto possa occorrere e in relazione agli atti sopra impugnati, dei chiarimenti resi dall’Amministrazione aggiudicatrice in data 12.12.2023;
- di tutti gli atti di indizione della procedura di gara, anche se ignoti, sconosciuti e non comunicati;
- nonché di ogni altro atto che sia ai precedenti presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto e non comunicato, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi vantati dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Clara S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2024 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Clara S.p.A., società interamente partecipata da una pluralità di Comuni della Provincia di Ferrara per i quali svolge il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, ha bandito la procedura aperta per l’affidamento dell’appalto annuale del servizio di selezione, recupero e trattamento del rifiuto biodegradabile – frazione rifiuto organico, suddiviso in cinque lotti su base territoriale.
Per i lotti 1, 2, 3 e 4 la legge di gara ha previsto quale requisito speciale di partecipazione la disponibilità da parte dell’offerente di un impianto di trattamento ubicato a non oltre 55 Km. dai centri operativi della stazione appaltante, ovvero, per quanto riguarda il Lotto 3 dal sito di discarica denominato Valle Isola presso Comacchio.
Il lotto 5 comprende anche i servizi di carico e trasporto della medesima tipologia di rifiuti e non prevede il suvvisto requisito di partecipazione.
Il criterio di aggiudicazione dei primi quattro lotti è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; il criterio di aggiudicazione del quinto lotto è quello del minor prezzo.
2.1. La società Eco Consul S.r.l., operatore economico del settore, in quanto sprovvista del suddetto requisito di partecipazione con riferimento ai lotti nn. 1, 2 e 3, ha impugnato, nei limiti del proprio interesse, gli atti contenenti la disciplina di gara, come in epigrafe meglio individuati.
La ricorrente ha chiesto l’annullamento in parte qua, previa sospensiva, degli atti gravati, per i seguenti motivi di illegittimità:
- “ Violazione del principio generale di concorrenza, Violazione degli artt. 3 e 10 del D. Lgs n. 36/2023 nonché dell’art. 25, comma 4, D.L. n. 1/2012 e degli artt. 178, 181, comma 5, e 202, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 ”;
- “ Violazione dei principi generali di