TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2010-05-18, n. 201002055

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2010-05-18, n. 201002055
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201002055
Data del deposito : 18 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00708/2010 REG.RIC.

N. 02055/2010 REG.SEN.

N. 00708/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex articoli 21 e 26 della legge n. 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
sul ricorso numero di registro generale 708 del 2010 proposto da
D G, rappresentato e difeso dagli avvocati R C e L A e domiciliato presso la segreteria del Tar ai sensi dell’art. 35 del r. d. n. 1054/24;

contro

l’AULSS n. 3 di Bassano del Grappa, in persona del Direttore generale “pro tempore”, costituitasi in giudizio, rappr. e dif. dagli avvocati M L M e F R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Abram Rallo in Venezia –Mestre, Galleria Matteotti, 9;

per l'annullamento

1) della deliberazione DG AULSS n. 3 n. 23 del 13 gennaio 2010, avente a oggetto “servizio personale –riassetto delle strutture ricompresse nel dipartimento risorse materiali tecnologiche”;
e 2) della deliberazione DG AULSS n. 3 n. 24 del 13 gennaio 2010, avente a oggetto “servizio personale –adempimenti conseguenti alla DDG n. 23/2010”, di conferimento, al ricorrente, dell’incarico dirigenziale di responsabile della struttura semplice “impianti tecnologici” all’interno della struttura complessa Servizio Tecnico.


visto il ricorso, notificato il 19 aprile 2010 e depositato in segreteria il 27 aprile 2010, con i relativi allegati;

vista la memoria di costituzione in giudizio dell’AULSS n. 3, con i relativi allegati;

vista la domanda di misure cautelari presentata dal ricorrente e visti gli atti tutti della causa;

uditi, nella camera di consiglio del 12 maggio 2010 (relatore il consigliere M B), gli avvocati Agostinelli, in sostituzione di Cortese, per la parte ricorrente e C. Toriola, su delega di M. L. Miazzi, per l'Azienda U.L.S.S. resistente;

avvisate le parti stesse ai sensi dell'art. 21, decimo comma, della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

considerato che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare sentenza in forma semplificata e con motivazione abbreviata;


richiamato quanto esposto dalle parti nel ricorso e negli scritti difensivi;

1.-precisato in fatto che con la DDG n. 23/10, di “modifica al vigente Atto Aziendale”, l’AULSS ha:

- individuato nel Servizio Tecnico la struttura complessa idonea a fungere da punto di riferimento gestionale di tutte le attività tecniche, anche di quelle relative alla struttura semplice “Gestione e Controllo del Global Service”, le cui funzioni vengono ora incluse e assorbite in quelle della struttura complessa Servizio Tecnico, a decorrere dal 1° febbraio 2010;

- previsto, sempre a decorrere dal 1° febbraio 2010, a modifica dell’atto aziendale, l’istituzione della struttura “Impianti tecnologici”, che viene istituita come struttura semplice all’interno della struttura complessa Servizio Tecnico;
e

- stabilito, con la medesima decorrenza, che la struttura semplice dipartimentale “Ufficio per l’Ingegneria Clinica” venga ridefinita come struttura semplice “Ufficio per l’Ingegneria Clinica” all’interno della S. C. Servizio per il Sistema Informatico;

e che con la DDG n. 24/10, nell’adempiere al riassetto disposto con la DDG n. 23/10, all’ing. D è stato conferito l’incarico dirigenziale di responsabile della struttura semplice “Impianti tecnologici” all’interno della struttura complessa “Servizi tecnici”, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per la durata di tre anni;

che l’ing. D ha impugnato i provvedimenti suddetti deducendo motivazione insufficiente e carente, ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, istruttoria insufficiente, contraddittorietà e illogicità;

che resiste l’AULSS;

2.-considerato in diritto che, a prescindere da una disamina dell’eccezione dell’AULSS di “improcedibilità del ricorso per decadenza” (“recte”, di irricevibilità per tardività), sollevata sul rilievo che il ricorrente avrebbe conosciuto le delibere impugnate già a partire dal 2 febbraio 2010 (circostanza, quest’ultima, peraltro non comprovata, stando almeno al doc. 12 fasc. AULSS), il collegio ritiene che il ricorso sia chiaramente inammissibile per difetto di giurisdizione dato che la controversia in argomento rientra nella giurisdizione del giudice ordinario;

che, infatti, la DDG n. 23/10 si autoqualifica in modo esplicito come atto di modifica al vigente atto aziendale e che l’atto aziendale di diritto privato di cui all’art. 3 del d. lgs. n. 502 del 1992, come modificato dal d. lgs. n. 229 del 1999, quale atto di natura privatistica e non atto amministrativo, è sottratto alla giurisdizione del giudice amministrativo e assoggettato alla giurisdizione del giudice ordinario (v. Cass. , SS. UU. , sent. n. 2031/08, alla quale si fa rinvio, e nella quale viene in rilievo la netta distinzione tra atti di organizzazione delle amministrazioni pubbliche in genere e atti corrispondenti delle AULSS, attribuendo la cognizione dei primi al giudice amministrativo e quella dei secondi al giudice ordinario, a norma dell’art. 3 del d. lgs. n. 502/92, dato che la definizione legislativa di determinati atti come atti di diritto privato esclude la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine a essi) ;

che il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo risulta rafforzato dal rilievo –in questa ipotesi, relativa a un’AULSS, strettamente consequenziale a quanto sopra evidenziato- secondo cui lo stesso ing. D rimarca che gli sono stati revocati gli incarichi svolti in precedenza e che la direzione della struttura semplice “Impianti Tecnologici”, che gli è stata proposta, è di caratura inferiore alle direzioni affidategli in precedenza, costituendo, di fatto, un demansionamento: poiché il ricorrente agisce a tutela del diritto al mantenimento della professionalità maturata in precedenza e a un incarico della stessa “caratura” di quello svolto fino a quel momento, e la pretesa è funzionale all’esigenza di non vedere diminuite le mansioni affidategli fino a oggi, appare evidente che la consistenza effettiva della pretesa fatta valere in giudizio è tale da comportare la devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario;

che questo Tar deve perciò dichiarare il proprio difetto di giurisdizione e indicare l’autorità giudiziaria ordinaria quale giudice munito di giurisdizione sulla controversia (cfr. art. 59 della l. 18 giugno 2009, n. 69 – decisione delle questioni di giurisdizione);

che le spese del giudizio possono essere integralmente compensate, considerata la sostanziale unicità della questione trattata.

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