TAR Pescara, sez. I, sentenza 2013-12-04, n. 201300604

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2013-12-04, n. 201300604
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 201300604
Data del deposito : 4 dicembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00251/2012 REG.RIC.

N. 00604/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00251/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 251 del 2012, proposto da:
L C, rappresentato e difeso dall'avv. S P, con domicilio eletto presso segreteria TAR in Pescara, via Lo Feudo, 1;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Consiglio di Classe V Sez.G Liceo Scientifico Vasto, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila, domiciliata in L'Aquila, via Buccio di Ranallo presso complesso S. Domenico;

per l'annullamento

del provvedimento dell'11 giugno 2012 con il quale il Consiglio della classe quinta liceo scientifico Raffaele Mattioli di Vasto ha emesso giudizio negativo di idoneità all'ammissione del ricorrente agli esami di maturità;

degli atti presupposti, connessi e conseguenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Consiglio di Classe V Sez. G Liceo Scientifico Vasto;

Viste le memorie difensive;

Vista la dichiarazione depositata il 28 settembre 2013 dall’avv. S P, con la quale la parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;;

Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9 del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Michele Eliantonio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Le spese di giudizio tuttavia si possono compensare.


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