TAR Lecce, sez. III, sentenza breve 2019-05-10, n. 201900767

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza breve 2019-05-10, n. 201900767
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201900767
Data del deposito : 10 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/05/2019

N. 00767/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00426/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 426 del 2019, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'Avvocato I C, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato A V, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli, n. 7;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Carmen Cassano, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Giovanni Calasso in Lecce, alla Piazzetta Scipione De Summa, n. 15;
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Lecce, Piazza S. Oronzo;
Centro per l’Impiego Lecce, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS- -OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

nei limiti dell’interesse:

- della deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Municipale del Comune di -OMISSIS-, n. 5 del 9 gennaio 2019, pubblicata in data 9 gennaio 2019, avente ad oggetto la “proroga progetti lavoratori socialmente utili fino al 31.10.2019”;

- di ogni altro atto, connesso, presupposto e/o conseguenziale, ivi compresa la nota prot. n. 427 dell’8 gennaio 2019, con cui la Responsabile del Settore Servizi Amministrativi del Comune di -OMISSIS- ha rappresentato che la -OMISSIS- in atti generalizzata, lavoratrice socialmente utile di questo Ente, è risultata assente pur se giustificata, dal progetto per complessivi 428 giorni lavorativi nel triennio 2016 - 2018;

- nonché del provvedimento di stralcio dall'elenco dei lavoratori socialmente utili della posizione della ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-, della Regione Puglia e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 30 aprile 2019 la dott.ssa M L R e uditi per le parti l’Avvocato Basso C., in sostituzione dell'Avvocato Chironi, l’Avvocato Calasso, in sostituzione dell'Avvocato Cassano, l’Avvocato Vantaggiato e l’Avvocato dello Stato Colangelo;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La ricorrente - che ha prestato servizio presso il Comune di -OMISSIS-, sin dal 1995, in applicazione del progetto per l’utilizzo di lavoratori socialmente utili - ha impugnato, domandandone l’annullamento, nei limiti dell’interesse:

- (in parte qua) la deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Municipale del Comune di -OMISSIS-, n. 5 del 9 gennaio 2019, pubblicata in data 9 gennaio 2019, avente ad oggetto la “Proroga progetti lavoratori socialmente utili fino al 31.10.2019”, con cui è stato disposto lo “stralcio” dell’interessata dall’elenco dei lavoratori socialmente utili impiegati nel progetto medesimo, con la seguente motivazione:

“Dato atto che con nota prot. n. 427 dell’8/01/2019, inviata anche ad I.N.P.S. e all’interessata, il Responsabile del settore servizi Amm.vi ha rappresentato che la sig.ra …., in atti generalizzata, lavoratrice socialmente utile di questo Ente, è risultata assente, pur se giustificata, dal progetto per complessivi 428 giorni lavorativi nel triennio 2016 - 2018;

Ritenuto, tenuto conto che assenze protratte e ripetute nel tempo possono compromettere i risultati del progetto, di stralciare dall’elenco dei lavoratori la posizione della lavoratrice ...;

Rilevato, altresì, che ad oggi la medesima risulta assente ingiustificata”;

- ogni altro atto, connesso, presupposto e/o conseguenziale, ivi compresa la nota prot. n. 427 dell’8 gennaio 2019, con cui la Responsabile del Settore Servizi Amministrativi del Comune di -OMISSIS- ha rappresentato che la -OMISSIS- in atti generalizzata, lavoratrice socialmente utile di questo Ente, è risultata assente pur se giustificata, dal progetto per complessivi 428 giorni lavorativi nel triennio 2016 - 2018;

- il provvedimento di stralcio dall’elenco dei lavoratori socialmente utili della posizione della ricorrente.

A sostegno dell’impugnazione interposta ha formulato le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del Decreto Legislativo n. 150/2015, violazione dell’art. 8 del Decreto Legislativo n. 468/1997, violazione dell’art. 2110 del Codice Civile;

2) irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà del provvedimento impugnato: violazione e falsa applicazione della Legge n. 241/1990 per omessa specificazione della motivazione, nonché violazione della Legge n. 604/1966 per omessa indicazione del motivi;
violazione del diritto di difesa del lavoratore;

3) violazione del principio di correttezza e buona fede, legittimo affidamento nella pubblica amministrazione;
violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del Decreto Legislativo n. 468/1997: violazione della procedura di decadenza dal beneficio.

Si è costituito in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale Erariale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, chiedendo il rigetto del gravame.

Si è costituito in giudizio, inoltre, il Comune di -OMISSIS-, contestando, “ in limine ”, la sussistenza della giurisdizione dell’adìto T.A.R., rispetto al “ petitum ” sostanziale azionato: in proposito, ha evidenziato, in particolare, che “la tutela richiesta per il tramite del Ricorso al T.A.R., si fonda sulla pretesa della Ricorrente di essere riconfermata nell’utilizzazione presso il Comune, in virtù del rapporto pregresso”, con una “sostanziale equiparazione fra il mancato rinnovo ed il licenziamento”. Indi, ha contestato nel merito le avverse pretese e ha chiesto la reiezione del ricorso e dell’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.

Si è costituita in giudizio, infine, la Regione Puglia, del pari eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione di questo Tribunale Amministrativo Regionale in favore del Giudice Ordinario. Nel merito, ha contestato i rilievi formulati dalla ricorrente e ha chiesto il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.

All’udienza in Camera di Consiglio del 30 aprile 2019, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta dalla ricorrente, il Presidente del Collegio ha dato avviso alle parti della riserva di emanare decisione in forma semplificata, ex art. 60 del Codice del Processo Amministrativo. Indi la causa, su istanza di parte, è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

1. - Il ricorso è manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo.

2. - Giova, innanzitutto, rammentare che l’art. 63 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 stabilisce, in particolare:

- al comma 1, che “ Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro,….., ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti …”;

- al comma 2, che “ Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all’assunzione, ovvero accerta che l’assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro. Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l’amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria …..”;

- al comma 4, che “ Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi ”.

2.1 - In linea generale, quindi, in relazione al pubblico impiego “privatizzato”, la giurisdizione del Giudice Amministrativo resta circoscritta alle sole controversie relative alle procedure concorsuali (comparative in senso stretto, con valutazione dei titoli e/o prove selettive e relativa attribuzione di punteggi) per l’assunzione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, mentre sono devolute al Giudice Ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni medesime, incluse quelle concernenti l’assunzione al lavoro svincolate da meccanismi concorsuali/selettivi/comparativi (si pensi, ad esempio, alle cc.dd. stabilizzazioni “dirette”), ancorché la stessa sia preceduta da verifiche attinenti al (mero) possesso dei requisiti legittimanti all’impiego.

3. - Ciò premesso in via generale e astratta, con riferimento alla peculiare figura dei lavoratori socialmente utili, è stato condivisibilmente osservato che, << sulla base della normativa dettata dal D. Lgs. n. 468/1997 - poi modificata …dal D.Lgs. n. 81/2000 - le attività socialmente utili possono essere svolte per l’esecuzione di progetti attuati da enti pubblici (oltre che da soggetti privati e società miste);
progetti affidabili per la loro realizzazione ad altri enti attraverso il coinvolgimento di soggetti inoccupati e disoccupati, cui vengono riconosciuti alcuni emolumenti (condizionati alla prestazione di attività lavorative), espressamente regolati dalla legge, non in quanto oggetto di un contatto di lavoro subordinato ma come obblighi dell’ente pubblico scaturenti da un rapporto giuridico di carattere previdenziale che … trova fondamento nell’art. 38 Cost. perchè diretto alla soddisfazione di un interesse sociale, quale quello della tutela contro la disoccupazione.

E che non possa nella fattispecie in esame configurarsi l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato si evince con certezza dal complesso della legislazione in materia. Ed invero l’utilizzazione dei lavoratori socialmente utili non comporta la sospensione o la cancellazione dalle liste di collocamento o di mobilità (art. 8 D. Lgs. n. 469/1997);
il trattamento economico consiste in un emolumento che, non commisurato ex art. 36 Cost. alla quantità e qualità del lavoro svolto, è stato predeterminato in maniera fissa, dapprima, in una indennità oraria (qualificata sussidio ex art. 1, comma 3, d.l. 14 giugno 1995 n. 232, pari a lire 7.500, con un massimale di ottanta ore mensili per non più di dodici mesi;
poi elevate a lire 8.000 orarie per un massimo di cento ore mensili) e di poi in una prestazione mensile (non superiore a lire 800.000 con la possibilità di un importo integrativo di questo trattamento “per le giornate di effettiva esecuzione della prestazione”);
il finanziamento dei lavori socialmente utili è stato posto sin dall’inizio a carico del Fondo per l’occupazione (art. 14 d.l. 299/1994;
art. 11 D.Lgs. n. 469/1997;
art. 8 D. Lgs. n. 81/2000), la cui quota viene ripartita tra le Regioni (secondo criteri variati nel tempo) e che in caso di rinnovo di un rapporto, che è a termine (art. 14 d.l. n. 299/1994;
art. 4 D. Lgs. n. 81/2000) fa carico sullo stesso Fondo nella misura del 50%, restando l’altra metà a carico dei soggetti utilizzatori (art. 4 D.Lgs. n. 81/2000)>>
(Cassazione Civile, Sezioni Unite, 22 febbraio 2005, n. 3508).

3.1 - Rispetto a tali soggetti impiegati in lavori socialmente utili, pur non instaurandosi un rapporto di lavoro subordinato, né un rapporto di pubblico impiego, “è comunque configurabile con gli enti utilizzatori un rapporto di servizio qualificato dalla sussistenza di diritti soggettivi ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Quinta, 17 giugno 2009, n. 3325): consegue che “ la pretesa alla conservazione di questo tipo di rapporto, che può ” - appunto - << qualificarsi come un rapporto “di servizio” con natura assistenziale-previdenziale e non retributiva, esula dalla giurisdizione del Giudice amministrativo, per ricadere in quella del Giudice ordinario >>
(T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Seconda Bis , 15 giugno 2010 n. 17768).

4.- Orbene, nella fattispecie concreta in esame, la posizione soggettiva della ricorrente (lavoratrice utilizzata dal Comune di -OMISSIS- nell’ambito di progetti - già - approvati di LL.SS.UU.) e la pretesa azionata di essere ancora utilizzata/”riconfermata” nel servizio prestato presso detto Ente come lavoratrice socialmente utile, in virtù del rapporto pregresso (pretesa che, peraltro, si fonda, come anche condivisibilmente evidenziato dalla difesa del Comune resistente, su di una sostanziale equiparazione fra il mancato rinnovo dell’impiego nel progetto ed il licenziamento del lavoratore subordinato, si pensi alle invocate disposizioni di cui all’art. 2110 del Codice Civile - “ Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio ” e della Legge 15 luglio 1966, n. 604 - “ Norme sui licenziamenti individuali ”, di cui si asserisce la violazione) si inserisce nell’ambito della gestione del rapporto giuridico di natura previdenziale - assistenziale (e della tutela del rapporto “lavorativo”, in senso lato, dell’interessata) e ha, quindi, consistenza di diritto soggettivo perfetto.

Ed invero, la ricorrente rivendica, sostanzialmente, il (presunto) diritto soggettivo alla permanenza nella platea dei lavoratori socialmente utili operanti presso il Comune di -OMISSIS-, assumendo la carenza delle fattispecie di decadenza tassativamente previste dalla Legge (e, per converso, il permanere dei requisiti per lo svolgimento del progetto di pubblica utilità) e contestando, appunto, la deliberazione della P.A. resistente di esclusione/stralcio dall’elenco dei lavoratori socialmente utili (che, viceversa, ha ritenuto sussistenti i presupposti per il mancato rinnovo).

Non si tratta, quindi, di controversia “ in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ” (riservata alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, ai sensi del menzionato art. 63, comma 4 del Decreto Legislativo n. 165/2001), né viene in rilievo la scelta (discrezionale) del progetto (parificabile agli atti di macro - organizzazione della P.A. e rimasto, per quanto risulta dagli atti di causa, invariato) e/o l’individuazione delle specifiche professionalità occorrenti per lo svolgimento del progetto medesimo - “ attività queste ultime svolte dall’Amministrazione nell’esercizio della propria discrezionalità e con poteri autoritativi (Cass. SU 31 gennaio 2008, n. 2277;
Cass. Sez. Lav., 20 settembre 2016, n. 18423;
Cass. SU 22 settembre 2003, n. 14070;
Cass. 16 giugno 2000, n. 445;
Cass. 3 luglio 2008, n. 20591;
Cass. SU 2 luglio 2007, n. 14952
)” (Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza 17 febbraio 2017, n. 4229): infatti, il gravato atto (“paritetico”) comunale ha ad oggetto (solo) la proroga dello stesso progetto (fino al 31 ottobre 2019), con l’utilizzo di dei lavoratori socialmente utili già prima impiegati (e con lo “stralcio”, appunto, “della posizione della lavoratrice” odierna ricorrente).

Ciò posto, la cognizione di tale diritto soggettivo perfetto è devoluta (in una materia, come quella in esame, che non è attratta dalla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo) alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.

5. - Per tutto quanto innanzi illustrato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 9, 11 e 35, comma 1, lett. b) del c.p.a., per difetto di giurisdizione dell’adìto T.A.R., sussistendo la giurisdizione del Giudice Ordinario, innanzi al quale potrà essere riproposta l’azione, nei perentori termini di legge.

6. - Sussistono i presupposti di legge (tenuto anche conto della definizione della causa con pronuncia di mero rito) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

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