TAR Potenza, sez. I, sentenza 2022-12-29, n. 202200868

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2022-12-29, n. 202200868
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202200868
Data del deposito : 29 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/12/2022

N. 00868/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00346/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 346 del 2022, proposto da
B S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati S O D L e R E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, Ministero della Cultura - Segretariato Regionale della Basilicata, Ministero della Cultura - Commissione Regionale per il Patrimonio della Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, via

XVIII

Agosto, 46 (Palazzo Uff.);

per l'annullamento

- del Decreto del MINISTERO DELLA CULTURA-Commissione Regionale Per il Patrimonio Culturale della Basilicata, in persona del Presidente, arch. Francesco Canestrini, n. 67 del 28/09/2021, notificato in data 11/05/2022, avente ad oggetto” Matera Masseria Porcari- Dichiarazione di interesse culturale”, unitamente ai suoi allegati, facenti parte integrale sostanziale dello stesso e, segnatamente:

1) MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI- Soprintendenza Archeologica-Belle Arti e Paesaggio della Basilicata “VERIFICA INTERESSE CULTURALE AI SENSI DELL'

ART.

102 DLgs 22 gennaio 2004, n.42

” RELAZIONE STORICO ARTISTICA, a firma del responsabile del Procedimento, arch. A. Tataranno, con il Visto del Soprintendente ad interim, arch. Francesco Canestrini;

2) MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI- Soprintendenza Archeologica-Belle Arti e Paesaggio della Basilicata “VERIFICA INTERESSE CULTURALE AI SENSI DELL'

ART.

102 DLgs 22 gennaio 2004, n.42- PLANIMETRIA BENE CULTURALE ex c.1 art. 10 DLgs 42/04, id. catastale N.C.E.U. Foglio 13 p.lla 20 subb.1,2,3,4,6,7,8,10,12, a firma dei predetti;

-della nota SABAP-BAS prot. 5653 del 11/05/2022– segnatura MIC/MIC_SABAP-BAS/11/05/2022/ 0005653-P, trasmessa mezzo pec all'indirizzo BAWER@pec.BAWER.it, recante notifica, ai sensi dell'art. 15 comma 1 DL.gs 42 del 22/01/2004 del Decreto n.67 del 28/09/2021,” MATERA MASSERIA PORCARI- Fg 13 p.lla 20 subb,1,2,3,4,6,7,8,9,10,12. Dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 e art. 12 DLgs 42/2004 e ss.mm.ii.”

-di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, ancorchè non conosciuti, ed, in particolare, del “parere favorevole”, di contenuto ignoto, sulla tutela dell'immobile appresso descritto, conosciuto solo attraverso la lettura del Decreto qui impugnato ( pag. 2 II cpv” Visto”), reso dai componenti della Commissione regionale, “convocati ai sensi dell'art. 47

DPCM

2 dicembre 2019, n. 169, arch. Francesco Canestrini, quale Presidente Co.Re.PA.CU e Sovrintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio, così come risulta dalla mail del 24 settembre 2021 agli atti depositato””.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e di Ministero della Cultura - Segretariato Regionale della Basilicata e di Ministero della Cultura - Commissione Regionale per il Patrimonio della Basilicata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2022 il dott. P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 17/7/2022, la deducente - comproprietaria del compendio immobiliare denominato “Masseria Porcari”, sito in agro di Matera, foglio n. 20, particella n. 20 – ha impugnato gli atti specificati in epigrafe ed in particolate il Decreto del Presidente della Commissione regionale per il Patrimonio Culturale della Basilicata del Ministero della Cultura, n. 67 del 29/9/2021, con il quale detto compendio immobiliare è stato dichiarato di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, commi 1 e 3, 12, 13 e 14 del D.lgs. n. 42/2004.

1.1. L’impugnazione è affidata ai seguenti motivi:

- l’Amministrazione avrebbe violato le garanzie partecipative di cui agli artt. 7 e 10 della L. n. 241/1990, avendo concluso il procedimento amministrativo de quo (in data 29/9/2021) prima della scadenza del termine accordato alla deducente per la presentazione di osservazioni, memorie e documenti (2/10/2021), senza dunque aver preso in debita considerazione l’apporto partecipativo da questa tempestivamente prodotto, integrato in particolare: i) da una relazione tecnica del 3/9/2021, alla quale sono state allegate 9 foto, da cui si evince che la Masseria Porcari è quasi completamente crollata, e con la quale è stato affermato che detto compendio non rientra tra quelle censite dal Comune di Matera come Bene Culturale e che è stato costruito “ durante il periodo di declino della transumanza ”, richiamando il testo “La Transumanza in Basilicata” di Mario Tommaselli;
ii) da una dichiarazione del Direttore del Parco della Murgia Materana dell’11/8/2021, attestante che la Masseria Porcari ricade al di fuori dei confini di detto Parco;

- il provvedimento impugnato è stato approvato dalla “maggioranza” dei componenti della Commissione regionale per il Patrimonio Culturale della Basilicata del Ministero della Cultura, compreso il Soprintendente della Basilicata, che avrebbe dovuto invece astenersi, essendo in conflitto di interesse, in quanto il procedimento per l’apposizione del vincolo di cui è causa è stato avviato su iniziativa della Soprintendenza della Basilicata;

- difetterebbero i presupposti per l’apposizione del vincolo.

2. Si sono costituite in giudizio, per resistere all’accoglimento del gravame, le Amministrazioni statali intimate.

3. All’udienza pubblica del 21/12/2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è fondato.

Ed invero coglie nel segno la prima delle rassegnate doglienze, atteso che vi è evidenza oggettiva che il documentato compendio difensivo predisposto dalla deducente al fine di confutare la sussistenza dei presupposti per l’apposizione del vincolo per cui è causa, pur tempestivamente prodotto nell’ambito del procedimento esitato nell’impugnato decreto (in data 2/10/2021, nel puntuale rispetto del termine di 80 giorni assegnato dall’Amministrazione con la comunicazione di avvio del procedimento del 14/7/2021), non è stato esaminato dalla competente Commissione, il cui decreto è stato adottato ante tempus , in data 29/9/2021, prima del pervenimento del pertinente apporto partecipativo.

In tale prospettiva, risulta del tutto irrilevante che la comunicazione alla deducente del provvedimento sub iudice sia avvenuta solo in data 11/5/2022, poiché è di tutta evidenza come tale adempimento afferisca alla fase integrativa dell’efficacia dell’atto che è naturalmente successiva a quella - rispetto alla quale soltanto va verificato il rispetto delle garanzie partecipative - di adozione dello stesso.

La ravvisata inosservanza dell’art. 7 della L. n. 241/1990 spiega efficacia viziante, poiché ad essa è conseguita la sostanziale vulnerazione del principio del contraddittorio che è sotteso all’istituto della comunicazione di avvio del procedimento e che si concretizza nell’esigenza che la partecipazione del privato alla formazione della volizione provvedimentale (sotto il duplice versante collaborativo e difensivo) sia effettiva e non costituisca un mero simulacro;
inosservanza, quella rilevata, vieppiù significativa quante volte, come in specie, detta volizione è caratterizzata da ampi margini di discrezionalità (tecnica), il cui esercizio è pertanto astrattamente condizionabile dal contributo partecipativo del privato.

D’altra parte, è proprio una siffatta qualificazione del potere in evidenza a precludere una valutazione ex post dell’apporto partecipativo, nella prospettiva applicativa dell’art. 21- octies , co. 2, della L. n. 241/1990, tenuto anche conto che l’Amministrazione non ha fornito convincente dimostrazione – in ottica di prova di resistenza - dell’assoluta inidoneità degli elementi prodotti dalla deducente, qualora ritualmente confluiti nel fuoco del procedimento, ad influenzare il processo decisionale della Commissione;
né può rilevare, all’uopo, la relazione predisposta, in data 4/11/2021, dalla Soprintendenza al fine di riscontrare le controdeduzioni procedimentali della deducente, per l’assorbente ragione che tale (tardiva) confutazione comunque non proviene dall’organo investito della competenza a provvedere e, dunque, non consente di escludere in assoluto l’attitudine delle controdeduzioni ad incidere sull’ an e sul quid del provvedimento.

5. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va disposto l’annullamento degli atti impugnati. Poiché quella rilevata costituisce ragione decisoria più liquida, può dichiararsi l’assorbimento di ogni altra censura (cfr. Consiglio di Stato, ad. plen., 27/4/2015, n. 5), tenuto anche conto dell’esigenza di mantenere integra la sfera di valutazione riservata all’Amministrazione, in sede di riesercizio del potere, una volta emendato il riscontrato deficit partecipativo (cfr. art. 34, co. 2, cod. proc. amm.)

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

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