TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-08-01, n. 202300524

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-08-01, n. 202300524
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202300524
Data del deposito : 1 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/08/2023

N. 00524/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00250/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 250 del 2022, proposto da Moretti Forni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, Corso Mazzini, 55;



nei confronti

Iccrea Bancaimpresa Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

del decreto a firma del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico, notificato in data 28 gennaio 2022, con cui è stata disposta la revoca totale del contributo di Euro 196.801,49 concesso alla ricorrente con decreto n. 9294 del 31 marzo 2020 (CUP B18H18009560008).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di Iccrea Bancaimpresa Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2023 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Oggetto della presente controversia è la legittimità della revoca del contributo di euro 196.801,49 concesso alla ricorrente dal Ministero per lo Sviluppo economico con decreto n. 9294 del 31.3.2020, ai sensi della Legge n. 232 del 2016, art. 1 comma 55 e del D.L. n. 69 del 2013, art. 2 (c.d. Sabatini Ter o Nuova Sabatini ), inerenti l’incentivazione degli investimenti tecnologici delle micro, piccole e medie imprese.

In particolare, la ricorrente presentava in data 23.7.2018 a Iccrea BancaImpresa spa (quale intermediario autorizzato all’esercizio di leasing finanziario) una richiesta di finanziamento di 2 milioni di euro (della durata di cinque anni) da impiegare in investimenti in tecnologie digitali per l’ampliamento del suo stabilimento industriale, chiedendo contestualmente un contributo commisurato al valore degli interessi sul finanziamento, come previsto dall’art. 6 del d.m. 25 gennaio 2016 e dal punto n. 8 della circolare ministeriale n. 14036 del 15 febbraio 2017.

La revoca impugnata è stata disposta con decreto della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico, notificato in data 28 gennaio 2022.

Il provvedimento gravato, emesso a seguito di interlocuzione procedimentale, motivava la revoca con la tardività della dichiarazione di ultimazione dell’investimento, la tardività della richiesta di erogazione del contributo e la tardività del pagamento della fattura a saldo della fornitura oggetto del finanziamento.

Nello specifico, veniva nell’atto affermato quanto segue: “ CONSIDERATO che la dichiarazione di ultimazione dell’investimento è stata trasmessa in data 03/04/2020, ossia oltre il termine massimo di sessanta giorni dal 19/10/2019, così come stabilito dall’art. 10, comma 1, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 e dal punto 13.2 della circolare 15 febbraio 2017, n. 14036, e ss.mm.ii.; CONSIDERATO che la richiesta di erogazione è stata trasmessa in data 06/04/2020, ossia oltre il termine massimo di centoventi giorni dal 19/10/2019, così come stabilito dall’art. 10, comma 2, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 e dal punto 13.3 della circolare 15 febbraio 2017, n. 14036, e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il bene oggetto di investimento è stato saldato in data 25/02/2020, ossia oltre i 16 mesi dal 19/10/2018, data di stipula del contratto di finanziamento, in contrasto con quanto previsto dall’art. 10, comma 2, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 nonché dal punto 13.3 della circolare direttoriale 15 febbraio 2017, n. 14036, e ss.mm.ii. che prevedono che la richiesta di erogazione debba essere trasmessa entro il termine di centoventi giorni dal termine ultimo previsto per l’ultimazione dell’investimento, previo pagamento a saldo del bene oggetto di investimento, da effettuarsi, dunque, entro il predetto termine massimo;

CONSIDERATO che le predette circostanze, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettere g) e h) del citato decreto interministeriale, rappresenta motivo di revoca totale dell’agevolazione concessa; >>.

Con il mezzo di gravame all’esame, notificato il 24 e 28 marzo 2022, depositato il successivo 21 aprile 2022, la ricorrente muove critiche, compendiate nei seguenti motivi di diritto.

Primo motivo di ricorso. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 1, lettere g) e h), d.m. 25 gennaio 2016.

Si dice che il rispetto dei termini previsti dall’art. 12, comma 1, lett. g) e h) del ridetto d.m. presupporrebbe l’avvenuta adozione del provvedimento di concessione del contributo.

Ciò perché, sia la trasmissione della dichiarazione di ultimazione dell'investimento, sia la richiesta di erogazione del contributo, sia, infine, il pagamento delle fatture relative all’investimento oggetto di finanziamento, sono adempimenti di natura “attuativa” della concessione del contributo, che necessitano pertanto il già avvenuto perfezionamento dell’atto presupposto di concessione dell’agevolazione finanziaria.

A conferma, la ricorrente riporta quanto dispone la modulistica predisposta dal Ministero per la “dichiarazione di ultimazione dell’investimento” (allegato n. 2 della circolare) e per la “richiesta di erogazione” (allegato n. 3 della circolare), che richiedono entrambe all’impresa di dichiarare espressamente (ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 d.P.R. n. 445 del 2000) di avere ottenuto il contributo, indicando gli estremi del provvedimento di concessione.

Quanto, poi, all’ipotesi di “revoca” del contributo per tardivo pagamento della fattura relativa all’investimento effettuato, si afferma che essa non troverebbe neppure riscontro letterale nell’art. 12, lettere g) e h) del citato d.m.

In via subordinata, nella sola e denegata ipotesi in cui il Collegio ritenesse di non aderire all’interpretazione sostenuta dalla ricorrente, vengono impugnate, altresì, le norme poste dal Ministero

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi