TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2013-06-27, n. 201300753
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Testo completo
N. 00753/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01341/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1341 del 2012, proposto da:
Curatela del Fallimento 11/2010 "Proserpina Spa in Liquidazione", rappresentato e difeso dall'avv. V C, con domicilio eletto presso l’avv.Maria Mirigliani in Catanzaro, via A.Barbaro N.25;
contro
Comune di Acquaro;
per l'ottemperanza al giudicato sul decreto ingiuntivo n.25/08 del Tribunale di Vibo Valentia
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2013 il dott. Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 25/08 del 6 febbraio 2008 il Tribunale di Vibo Valentia ha ingiunto al Comune di Acquaro di pagare, in favore della Proserpina S.p.a., la somma di euro 35.749,00 oltre interessi moratori nella misura di cui all’articolo 5 D. Lgs. 231/02 dal dì del dovuto fino all’effettivo soddisfo, oltre le spese della procedura monitoria liquidate in euro 1.061,56, oltre IVA CPA.
Il detto decreto ingiuntivo, notificato al Comune in data 28 febbraio 2008 non è stato opposto dallo stesso.
Con sentenza n. 13 del 16 luglio 2010 il Tribunale di Vibo Valentia ha dichiarato il fallimento della Proserpina S.p.a.
Ad oggi non risulta che l’Amministrazione abbia provveduto a corrispondere quanto dovuto, né ad avviare la procedura di liquidazione.
Con il presente ricorso la ricorrente chiede, quindi,