TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2024-04-09, n. 202406829
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Testo completo
Pubblicato il 09/04/2024
N. 06829/2024 REG.PROV.COLL.
N. 13852/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13852 del 2023, proposto da
ST De NA, NE AS, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.), non costituito in giudizio;
nei confronti
VI CI, PA NI, ON CA, CO De LI, AS DE, LE Di EN, LE RI, RA TT, non costituiti in giudizio;
per l'esecuzione
dalla sentenza n. 10343/2019 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Casoli, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 14751/2017, pubblicata in data 21/11/2019 e notificata il 17/12/2019, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2024 la dott.ssa VI Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato e depositato in data 20 dicembre 2023, parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 10343 del 2019 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro con la quale il Giudice ha così provveduto:” 1. Dichiara l’illegittimità della graduatoria approvata in relazione alle procedure concorsuali indette con decreto direttoriale n. 347/2012 per il passaggio dal livello V al IV nel profilo di Funzionario di Amministrazione, dal livello VII al VI nel profilo di Collaboratore di Amministrazione, dal livello VI al V nel Profilo di Collaboratore Tecnico, dal livello V al IV nel Profilo di Collaboratore Tecnico e dal livello VIII al VII nel Profilo di Operatore Tecnico, limitatamente alla valutazione soltanto parziale, ai fini dell’attribuzione del punteggio per l’anzianità, del