TAR Roma, sez. I, sentenza 2013-09-17, n. 201308309

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2013-09-17, n. 201308309
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201308309
Data del deposito : 17 settembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04274/2011 REG.RIC.

N. 08309/2013 REG.PROV.COLL.

N. 04274/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4274 del 2011 proposto da:
Soc Expedia, Inc, rappresentato e difeso dagli avv. M P, P B, F P F, M M, L L, con domicilio eletto presso M P in Roma, via Cicerone,44;

contro

Autorita' Garante Della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Autorita' Per Le Garanzie Nelle Comunicazioni;

nei confronti di

A M, M D', Golo Ferradini;

per l'annullamento

della nota prot. n. 0023432 in data 8 aprile 2013 con la quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, vista l’istanza pervenuta in data 11 marzo 2013, comunica che “ai sensi dell’art. 11 del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie adottato dall’Autorità con delibera dell’8 agosto 2012, (…) l’istanza non può essere accolta in quanto i documenti per i quali viene richiesto l’accesso sono disponibili qualora sussista un interesse diretto, attuale e concreto strettamente connesso all’oggetto del procedimento in questione”;

nonché per la declaratoria del diritto di accesso agli atti richiesti alla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con istanza proposta in data 11 marzo 2003, con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione della documentazione richiesta.


Visti il ricorso ex art. 116 c.p.a.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità Garante Della Concorrenza e del Mercato - Antitrust;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2013 il dott. A T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la odierna ricorrente impugna la nota prot. n. 0023432 in data 8 aprile 2013 con la quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, vista l’istanza pervenuta in data 11 marzo 2013, comunica che “ai sensi dell’art. 11 del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie adottato dall’Autorità con delibera dell’8 agosto 2012, (…) l’istanza non può essere accolta in quanto i documenti per i quali viene richiesto l’accesso sono disponibili qualora sussista un interesse diretto, attuale e concreto strettamente connesso all’oggetto del procedimento in questione”.

Deduce la ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato per l’Autorità resistente.

Alla udienza del 3 luglio 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

Con una prima censura la parte ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis L. n. 241/1990.

La censura è infondata.

Come costantemente affermato da questo Tribunale, in base al dato sistematico, deve ritenersi inapplicabile l'art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 ai procedimenti diretti ad ottenere l'accesso ad atti, poiché il procedimento di accesso realizza un interesse meramente partecipativo, strumentale alla soddisfazione di un interesse primario, che non si concilia con la previsione di una ulteriore fase subprocedimentale (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, n. 13562/2005;
sez.II, n. 71/2008;
Sez. III, n. 30/2012).

Con le ulteriori censure la parte ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento di diniego di accesso per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 25, comma 3, L. n. 241/1990;
violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa ed eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione;
violazione del diritto di difesa e del principio di imparzialità e buon andamento della azione amministrativa.

Le censure sono infondate.

Rileva il Collegio come secondo il disposto di cui all’art. 11, commi 1, 2, 3, 5 e 6 del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole – adottato con Delibera

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